Omesso deposito delle scritture contabili dopo la dichiarazione di fallimento: natura e sussistenza del reato

Il reato di cui agli artt. 220 e 16, comma 2, n. 3, l. fall. sussiste laddove, entro 24 ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito non ottemperi all’ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili. Si tratta di un reato omissivo proprio, ad effetti solo eventualmente permanenti.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12929/20, depositata il 24 aprile. La vicenda. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di prime cure, riqualificava i fatti originariamente contestati all’imputato come bancarotta semplice e rideterminava la pena irrogata ai sensi dell’art. 220 l. fall L’imputato ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per la ritenuta sussistenza di responsabilità sia con riguardo all’antecedente logico e fattuale della dichiarazione di fallimento della società, che con riferimento agli elementi indiziari del dolo. Reato omissivo proprio, ad effetti solo eventualmente permanenti. Il reato di cui agli artt. 220 e 16, comma 2, n. 3, l. fall. sussiste laddove, entro 24 ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito non ottemperi all’ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili. La giurisprudenza esclude che sia necessaria un’espressa richiesta o invito in tal senso da parte degli organi della procedura concorsuale in quanto si tratta di un obbligo imposto dalla legge, rispetto al quale non è configurabile l’errore sulla legge penale. La sollecitazione da parte del curatore costituisce quindi un elemento ulteriore rispetto al momento consumativo del reato che vale a qualificare l’elemento soggettivo in termini di dolo quale coscienza e volontà dell’omissione. Aggiunge inoltre la Corte che il reato di omesso deposito della scritture contabili costituisce reato omissivo proprio unitario che punisce l’omessa osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 16 l. fall Nello specifico, si tratta di un reato proprio istantaneo con effetti eventualmente permanenti, con la conseguenza che la consegna postuma della contabilità non interrompe la condotta ma rileva ai soli profili circostanziali del fatto. Di conseguenza, viene condiviso l’orientamento secondo cui tale fattispecie può concorrere con l’ipotesi di bancarotta documentale, semplice e fraudolenta, a condizione che le scritture siano state istituite. In conclusione, la fattispecie prevista dagli artt. 16 e 220 l. fall. integra un reato omissivo proprio, la cui consumazione si risolve nell’inadempimento all’obbligo di legge, ad effetti solo eventualmente permanenti . Si rivela quindi erronea la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la pluralità di reati in relazione alle annualità a cui si riferiva la contabilità di cui è stata omessa la consegna. La Cassazione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena che elimina. Il ricorso viene dichiarato inammissibile per il resto.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 febbraio – 24 aprile 2020, n. 12929 Presidente Palla – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 13 settembre 2019, la Corte d’appello di Firenze ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede del 17 aprile 2015, qualificato i fatti, originariamente ascritti come bancarotta semplice, ai sensi dell’art. 220 L. Fall. e rideterminato la pena irrogata a B.P. , nella qualità di amministratore di omissis s.r.l., dichiarata fallita il 29 agosto 2012. 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, Filippo Maria Bougleaux, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizi della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità, sia riguardo l’antecedente logico e fattuale del reato - notifica della sentenza di fallimento - sia in merito agli elementi indiziari del dolo, mente la sentenza impugnata ha omesso di giustificare il primo profilo e, quanto all’elemento soggettivo, ha in toto trascurato di considerare l’ipotesi colposa, prevista alla L. Fall., art. 220, comma 2, rappresentando un percorso giustificativo illogico e contraddittorio tra la ritenuta irrilevanza della richiesta di consegna e gli indicatori invece valorizzati in punto di coscienza e volontà dell’obbligo inevaso. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’incremento sanzionatorio disposto sulla pena base, in misura di un mese di reclusione, implicitamente evocativo della continuazione, in presenza di un’unica condotta omissiva permanente. Considerato in diritto Il ricorso è solo in parte fondato. 1.È inammissibilmente formulato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione riguardo l’affermazione di responsabilità per il reato di cui alla L. Fall., art. 220, ritenuto dalla Corte d’appello in luogo dell’originaria contestazione di bancarotta semplice documentale. 1.1. Il ricorrente lamenta l’omessa verifica dell’antecedente logico-giuridico della fattispecie, costituito dalla prova della notifica all’imputato della sentenza dichiarativa di fallimento, oltre alla mancata disamina degli indicatori del dolo, in luogo del criterio di imputazione soggettivo della responsabilità, a titolo di colpa, previsto dal comma 2 della norma incriminatrice richiamata. Sennonché il primo rilievo è meramente assertivo, non avendo il ricorrente neppure dedotto l’omessa notifica della sentenza dichiarativa, lamentando, invece, la mancata verifica ex officio del predetto requisito, che non risulta rappresentato neanche al curatore, ed è anzi smentito dalla invocata mancanza di comprensione degli obblighi di legge facenti capo al fallito, sul quale il ricorso insiste e che postula, all’evidenza, la conoscenza del fallimento. Quanto alla seconda censura, il ricorrente segnala un profilo di contraddittorietà della motivazione tra l’affermata irrilevanza della richiesta del curatore, rispetto alla violazione degli adempimenti di cui alla L. Fall., art. 16, e la ritenuta inottemperanza agli obblighi di consegna, nonostante i numerosi solleciti rivolti all’imputato, che - diversamente da quanto dedotto - esprime, nell’apparato giustificativo della sentenza, proprio il fondamento doloso dell’omissione, come in concreto verificata. 1.2. Invero, il reato previsto dalla L. Fall., art. 220 e art. 16, comma 2, n. 3, sussiste qualora, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito non ottemperi all’ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili contenuto nella stessa sentenza, dovendo escludersi che per la configurabilità del reato sia necessaria una espressa richiesta ovvero un invito al deposito da parte degli organi della procedura concorsuale Sez. 5, n. 42618 del 24/09/2004, Lubrano, Rv. 229903 , trattandosi di obbligo imposto dalla legge, rispetto al quale non si configura l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale, quando l’agente svolga una attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente Sez. 5, n. 22205 del 26/02/2008, Ciccone, Rv. 240440, che richiama Corte Cost. n. 364 del 1988 . Donde la sollecitazione degli organi della curatela, rimasta inevasa, viene a costituire un elemento ulteriore, rispetto al momento consumativo del reato, che qualifica l’elemento soggettivo, sostanziando il dolo in termini di coscienza e volontà dell’omissione. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha, in altri termini, correttamente rilevato come, ai fini dell’integrazione del reato, rilevi la mera inosservanza agli obblighi di legge, ma quando - come nella specie - risulti che l’adempimento ai predetti obblighi sia stato anche sollecitato, con specifica richiesta regolarmente comunicata, la fattispecie viene a delinearsi nella forma dolosa, con conseguente manifesta infondatezza del rilievo articolato sul punto. 2. È, invece, fondato il secondo motivo. 2.1. Il reato di omesso deposito delle scritture costituisce reato omissivo proprio unitario, che punisce la condotta inosservante delle prescrizioni sancite dalla L. Fall., art. 16, quale che sia la consistenza ed il riferimento cronologico della contabilità. In ordine alla natura della fattispecie, invero, la stessa deve ricostruirsi - in linea con quanto opinato anche da autorevole dottrina - come reato proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, consolidandosi l’omissione all’atto dell’inosservanza con la conseguenza per cui - come supra rilevato - l’eventuale consegna postuma della contabilità non assume efficacia interruttiva di una condotta permanente, bensì rileva in ordine ai profili circostanziali del fatto. Siffatta ricostruzione si pone in linea di continuità con l’orientamento ermeneutico che riconosce il concorso di reati tra la fattispecie in disamina e le ipotesi di bancarotta documentale, semplice e fraudolenta, a condizione che le scritture siano state istituite V. Sez. 5, n. 49789 del 25/06/2013, Cinquepalmi, Rv. 257829 Sez. 5, n. 16744 del 13/02/2018, Di Candido, Rv. 272684 . Non si ritiene, pertanto, condivisibile la risalente ed isolata opinione, secondo cui il reato di cui alla L. Fall., art. 220, ha carattere permanente, la cui consumazione si protrae sino al tardivo adempimento dell’obbligo o all’emanazione della sentenza di condanna, anche non irrevocabile Sez. 5, n. 9395 del 04/06/1998, Annunziata, Rv. 211448 . Deve, pertanto, affermarsi come la fattispecie prevista dalla L. Fall., artt. 16 e 220 integri un reato omissivo proprio, la cui consumazione si risolve nell’inadempimento all’obbligo di legge, ad effetti solo eventualmente permanenti. 2.2. Ne consegue come del tutto impropriamente sia stata, nel caso di specie, ritenuta la pluralità dei reati in relazione alle annualità a cui si riferiva la contabilità di cui è stata omessa la consegna, e la conseguente applicazione della disciplina della continuazione, in presenza di un’unica violazione, penalmente rilevante. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, sul punto annullata senza rinvio, limitatamente all’incremento sanzionatorio applicato ex art. 81 cpv. c.p P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena di mesi uno di reclusione ex art. 81 c.p., aumento che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.