Giro di denaro tra i conti correnti dei condomini da lei amministrati: è appropriazione indebita

Respinta la tesi difensiva, secondo cui la condotta in esame sarebbe stata catalogabile come mera mala gestio. Inequivocabile il dolo nello spostamento di oltre 17mila euro per fronteggiare le incombenze di un altro condominio.

Spostamenti di denaro fatali all’amministratore di condominio. Punibile come appropriazione indebita il trasferimento di una corposa somma tra i rispettivi conti correnti di due condomini affidati alla sua gestione. Respinta la tesi difensiva, mirata a ridimensionare la condotta incriminata presentandola come semplice mala gestio . Cassazione, sentenza n. 12783/20, sezione seconda penale, depositata oggi . Fondi. Riflettori puntati su una donna che opera come amministratrice condominiale in Lombardia. A suscitare sospetti è l’operazione con cui ha spostato i fondi giacenti sul conto corrente di un condominio sul conto corrente intestato ad un altro condominio . A lanciare l’allarme sono stati, ovviamente, gli appartenenti al condominio che si è ritrovato con uno strano movimento di denaro – per oltre 17mila euro – in uscita. E l’inevitabile processo, poggiato sulla documentazione contabile, ha portato alla condanna della donna, ritenuta colpevole, sia in primo che in secondo grado, del reato di appropriazione indebita , e obbligata anche a versare un adeguato risarcimento, quantificato in ben 25mila euro, al condominio a cui è stato sottratto il denaro. Destinazione. A rendere definitiva la condanna dell’amministratrice condominiale provvede la Cassazione, respingendo l’obiezione difensiva secondo cui la condotta in esame sarebbe catalogabile come mera mala gestio . Per i Giudici del Palazzaccio, invece, l’accertato utilizzo, da parte della donna, delle somme versate sul conto corrente del condominio per far fronte alle necessità di un altro condominio è catalogabile come appropriazione indebita . Ciò alla luce del principio secondo cui l’amministratore di più condomini che, senza autorizzazione, faccia confluire i fondi giacenti sul conto corrente di un condominio sul conto corrente intestato ad un diverso condominio, commette il reato di appropriazione indebita, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro appartenente al primo condominio al momento del suo conferimento . Evidente il dolo, poiché la donna ha realizzato l’intera operazione con assoluta consapevolezza. Confermato anche il risarcimento del danno a favore del condominio defraudato sacrosanta la cifra stabilita in appello, cioè 25mila euro, calcolati, viene chiarito, aggiungendo al danno patrimoniale pari ad oltre 17mila euro quello non patrimoniale, liquidato equitativamente in misura ragionevole .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 gennaio – 23 aprile 2020, n. 12783 Presidente Cammino – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto 1. MA. CH. ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe integralmente confermativa della sentenza con la quale il Tribunale di Pavia, in data 11/09/2017, aveva dichiarato l'imputata, amministratrice p.t. del Condominio omissis di Voghera, colpevole del reato di appropriazione indebita pluriaggravata in danno del predetto condominio, condannandola alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile . In data 20.1.2020 è stata depositata, nell'interesse della parte civile, una memoria. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all'esito, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Deve premettersi che la memoria della parte civile non può essere considerata, perché depositata in violazione del termine di giorni quindici previsto dall'art. 611 c.p.p., ovvero soltanto due giorni liberi prima dell'odierna udienza. 1.1. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, l'art. 611 cod. proc. pen., che prevede, per il giudizio di cassazione, la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza in camera di consiglio, si applica anche per il procedimento in udienza pubblica, in quanto disposizione finalizzata a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio ed a consentire al giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate per tutte, Sez. 3, sentenza n. 14038 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272553 . 2. La ricorrente lamenta violazione dell'art. 646 c.p. e vizi di motivazione quanto alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato ascrittole non vi sarebbe stata alcuna appropriazione indebita, ma mera mala gestio le perizia contabile valorizzata dai giudici del merito sarebbe inaffidabile sotto più profili sarebbe carente il necessario dolo andavano riconosciute le circostanze attenuanti generiche non andava liquidato alcun danno non patrimoniale in favore della parte civile per i fatti riferibili alla gestione 2009 -2010, a partire dal dies a quo da individuare nel 30.6.2010 sarebbe maturata la prescrizione prima della sentenza d'appello. 3. I motivi sono tutti privi della necessaria specificità, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata meramente reiterativi delle, censure costituenti oggetto dei corrispondenti motivi di gravame, già ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente. 3.1. La Corte di appello ha, in particolare, valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità f. 4 s. della sentenza impugnata , l'accertato utilizzo, da parte dell'imputata, delle somme versate sul conto corrente del Condominio di via Carducci per far fronte alle necessità di altro condominio, che non integra mera mala gestio. Deve, infatti, ritenersi che l'amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, faccia confluire i fondi giacenti sul conto corrente di un condominio sul conto corrente intestato ad un diverso condominio, commetta il reato di appropriazione indebita, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro appartenente al primo condominio al momento del suo conferimento argomenta da Sez. 2, sentenza n. 57383 del 17/10/2018, Rv. 274889 . 3.1.1. In ordine alla determinazione dell'ammontare delle somme di cui l'imputata si è appropriata in danno del Condominio omissis , i giudici del merito hanno conformemente e motivatamente recepito i rilievi della perizia espletata - condivisa perché argomentata e documentata. 3.1.2. Di tutto ciò, l'imputata aveva necessariamente consapevolezza, essendone stata artefice di qui, l'integrazione del necessario dolo. 3.2. A fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha condivisibilmente valorizzando l'apprezzabile gravità concreta del reato, l'esistenza di un precedente specifico e l'assenza di resipiscenza, nel complesso comunque pervenendo all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. 3.3. Meramente assertiva, in presenza dell'integrazione del reato contestato, è la pretesa che non si procedesse alla liquidazione del danno non patrimoniale da reato. 3.3.1. D'altro canto questa Corte Sez. 5, sentenza n. 35104 del 22/06/2013, Rv. 257123 ha già chiarito che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, é censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. Nel caso in esame, correttamente il danno complessivo è stato quantificato in Euro 25.000, aggiungendo al danno patrimoniale pari ad Euro 17.158,35 quello non patrimoniale liquidato equitativamente in misura non irragionevole. 3.4. La Corte di appello ha, infine, correttamente negato l'invocata dichiarazione parziale di estinzione dei reati contestati per prescrizione, collocando il dies a quo del relativo termine nel momento in cui l'amministratore del condominio, cessi di essere in carica nel caso di specie, 27 giugno 2011 , perché fino al momento della cessazione dalla carica l'amministratore condominiale gode sempre della facoltà di disporre legittimamente delle somme de quibus nell'interesse, in ipotesi, del condominio amministrato soltanto a partire dal momento della cessazione dalla carica egli manifesta anche soltanto implicitamente la volontà di conservare uti dominus la disponibilità del denaro appartenente all'amministrazione del condominio, non potendo più legittimamente esercitare su di esso alcun diritto. 3.5. Con tali argomentazioni della Corte di appello il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 4. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione < < non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.> > Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266 nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400 . 5. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186 e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. La ricorrente va, inoltre, condannata alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate come da dispositivo, nella misura indicata dalla richiedente, oltre agli accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile Condominio omissis di Voghera delle spese del grado che liquida in Euro tremila/00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.