Sull’applicabilità della sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi

La Cassazione ha chiarito la non applicabilità della sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi ex art. 656, comma 5, c.p.p., nel caso in cui, al momento dell’esecuzione della pena, il condannato sia ristretto in carcere in espiazione di altro titolo.

Così con la sentenza n. 12709/20, depositata il 22 aprile. Il fatto. Il Tribunale annullava il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica nei confronti di G.D.V., disponendone l’immediata scarcerazione sulla base del fatto che egli avrebbe dovuto attendere in stato libero la decisione del magistrato di sorveglianza, posto che aveva chiesto l’ammissione a misure alternative in relazione al provvedimento di cumulo emesso e comprendente anche altra pena. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione deducendo violazione di legge per non aver il Tribunale considerato che il provvedimento di cumulo sia stato emesso nel momento in cui G.D.V. era in carcere, essendo stata revocata nei suoi confronti la misura alternativa della detenzione domiciliare, posto che in tali casi non può farsi luogo alla sospensione dell’esecuzione ex art. 656 c.p.p Finalità della sospensione. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ricorda che circa l’applicabilità della sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi ex art. 656, comma 5, c.p.p. nel caso in cui, al momento dell’esecuzione della pena, il condannato sia ristretto in carcere in espiazione di altro titolo, l’orientamento giurisprudenziale ha dato risposta negativa al quesito, rilevando che la finalità dell’istituto della sospensione è quella di impedire l’ingresso in carcere di chi possa espiare uno dei regimi alternativi alla detenzione. Tale esigenza, tuttavia è insussistente verso chi, condannato per un reato diverso da quello da eseguire, si trovi già in carcere. Considerando tale orientamento ormai consolidato, la Cassazione rileva l’illegittimità del provvedimento impugnato e lo annulla senza rinvio, con restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 febbraio – 22 aprile 2020, n. 12709 Presidente Casa – Relatore Cappuccio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2017 il Tribunale di Bergamo ha annullato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal locale Procuratore della Repubblica il 7 giugno 2017 nei confronti di D.V.G. , del quale ha disposto l’immediata scarcerazione. Ha, in proposito, considerato che, avendo D.V. finito di espiare una pena di due anni di reclusione ed essendo stato emesso provvedimento di cumulo comprendente anche altra pena, in relazione alla quale egli aveva chiesto l’ammissione a misure alternative, egli avrebbe dovuto attendere in stato di libertà la decisione del magistrato di sorveglianza. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha proposto ricorso per cassazione, incentrato su un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che il provvedimento di cumulo è stato emesso nel momento in cui D.V. era ristretto in carcere, essendo stata revocata la misura alternativa della detenzione domiciliare, cui in precedenza egli era stato ammesso. Ha, dunque, segnalato come, stando al prevalente orientamento ermeneutico, non possa farsi luogo, in tali casi, alla sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 c.p.p 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. In fatto, è incontestato che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti annullato dal Tribunale di Bergamo è stato notificato il 7 giugno 2017 a D.V.G. il quale, all’epoca, era ristretto in carcere in esecuzione di pena definitiva con scadenza fissata al 9 giugno 2017, con riferimento alla quale egli era stato, in precedenza, ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, successivamente revocata. È, ugualmente, pacifico che il provvedimento di cumulo annullato comprendeva anche la sanzione di sei mesi di reclusione, irrogata dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 9 novembre 2015, in relazione alla quale D.V. aveva già presentato, il 24 gennaio 2017, istanza di ammissione a misura alternativa alla detenzione sulla quale, alla data di notifica del provvedimento di cumulo, non era intervenuta la decisione della magistratura di sorveglianza. 3. Sul piano giuridico, il thema decidendum attiene all’applicabilità della sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi prevista dall’art. 656 c.p.p., comma 5, al caso in cui, al momento dell’esecuzione della pena, il condannato sia ristretto in carcere in espiazione di altro titolo. La giurisprudenza di legittimità, dopo un’iniziale oscillazione, è da tempo ferma nel fornire risposta negativa al quesito, a tal fine inducendo la finalità dell’istituto della sospensione, volto ad impedire l’ingresso in carcere di quanti possano aspirare a uno dei regimi alternativi alla detenzione, esigenza, all’evidenza, insussistente nei riguardi di condannato che già si trovi ristretto in carcere, ancorché per titolo diverso da quello da eseguire Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Di Marzo, Rv. 267325 Sez. 1, n. 52197 del 29/10/2014, Romano, Rv. 261458 Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di Marzo, Rv. 244652 . Tale orientamento ermeneutico, che qui si condivide e riafferma, è da ritenere ormai consolidato rispetto al diverso indirizzo di legittimità in passato espresso Sez. 3, n. 22500 del 12/03/2003, I3uonomo, Rv. 224976 Sez. 6, n. 8498 del 09/01/2001, Natchev, Rv. 219096 Sez. 3, n. 8880 del 08/02/2001, Aspromonte, Rv. 218625 , correlato alla interpretazione restrittiva delle eccezioni all’automatica sospensione dell’ordine di carcerazione per le condanne a pene detentive brevi, contenuta nell’art. 656 c.p.p., comma 5, nella formulazione introdotta con la L. 27 maggio 1998, n. 165, ed alla prevalenza di detta disposizione, quale norma più favorevole, sul principio di esecuzione unitaria delle pene concorrenti fissato dall’art. 663 c.p.p., con provvedimento di natura amministrativa, in quanto tale insuscettibile di acquisire il carattere della definitività. Il filone minoritario è stato superato dalle contrarie argomentazioni di dissenso, motivatamente rimarcate da questa Corte Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, in parte motiva e reiterate nelle decisioni sopra richiamate, in cui sono stati precisati i confini di operatività del meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione anche sulla base dei richiamati lavori preparatori della indicata novella legislativa e delle ragioni che l’hanno ispirata, oltre che su considerazioni logico-sistematiche, fondate sulla lettura dell’art. 656 c.p.p., comma 2, e sul principio della unitarietà dell’esecuzione. Nella stessa direzione milita, peraltro, il rilievo, operato dal ricorrente e fatto proprio dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo cui, seguendo l’impostazione proposta dal Tribunale di Bergamo, si imporrebbe l’esecuzione, in costanza di detenzione per altra causa, degli accertamenti propedeutici all’accertamento delle condizioni per l’ammissione a misura alternativa in relazione a pena l’avvio della cui esecuzione si collocherebbe in epoca futura, e magari lontana, così illogicamente inducendo una valutazione prognostica, da parte della magistratura di sorveglianza, disancorata dal contesto fattuale e giuridicamente incongrua. 4. L’applicazione dell’evocato principio di diritto porta a ritenere, conclusivamente, l’illegittimità del provvedimento impugnato, che va, pertanto, annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.