Coronavirus ed emergenza carceri: adita d’urgenza la Corte EDU per ottenere misure alternative

In attesa della procedura di conversione del d.l. n. 18/2020 Cura Italia nella speranza, al momento vana, di modifiche migliorative alle insufficienti misure svuota carceri adottare dal Governo , assistiamo ad una ‘coraggiosa' giurisprudenza di supplenza della magistratura di sorveglianza che, muovendosi all’interno degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario, sta cercando, a costo di compiere delle acrobazie interpretative, di alleggerire la densità della popolazione carceraria ove il sovraffollamento e le conseguenti difficoltà di rispettare le regole minime di distanziamento costituiscono un pericoloso fattore di ampliamento di rapido diffusione del contagio da covid-19 . L’‘urgenza’ della risposta giudiziaria per fronteggiare l’emergenza Coronavirus è elemento di vitale importanza in quanto le carceri rischiano di diventare una bomba sanitaria e il virus corre più veloce di qualunque decisione.

Partiamo dai numeri il bollettino carcerario della guerra al nemico invisibile”. Secondo l’ultimo bollettino del 15 aprile del Garante nazionale delle persone private della libertà, le presenze nelle camere di pernottamento sono scese a 55.030. Valore importante nella sua riduzione ma pur sempre uguale a quello della popolazione detenuta a metà del 2016 e quindi distante da quello 52.184 che nell’anno precedente aveva consentito all’Italia di uscire dalla procedura di esecuzione della sentenza pilota della Corte di Strasburgo il Comitato dei Ministri dichiara chiusa la procedura l’8 marzo 2016 sulla base appunto dei dati raggiunti nel 2015 . Sono 105 le situazioni di positività che attualmente riguardano le persone detenute 11 di esse risultano ospedalizzate due i morti e 19 i guariti. I numeri si addensano sempre attorno a tre o quattro Istituti del Nord Italia, dove si sono evidenziati alcuni focolai specifici, mentre in ben 11 Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano non si registra alcun caso. Molta attenzione va data ai lavoratori, essendo ormai 209 il numero di coloro che sono rimasti contagiati, nella stragrande maggioranza appartenenti alla Polizia penitenziaria 204 due i decessi e sei le guarigioni. Diritto vivente emergenziale svuota carceri. Per disinnescare con urgenza la bomba sanitaria rappresentata dalla carceri si sta così formando, attraverso numerose decisioni degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, una sorta di diritto vivente emergenziale svuota carceri”. Le strade seguite sono quelle dell’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare, soprattutto quello umanitaria, ove il grave pregiudizio per la protrazione dello status detentionis viene considerato sussistente in relazione all’attuale emergenza sanitaria. Altra strada percorsa dalla magistratura di sorveglianza è quella di concedere la vecchia” esecuzione domiciliare ex art. 1 l. 199/2010, sicuramente preferibile a quella in deroga prevista dall’art. 123 del decreto Cura Italia, perché non condizionata alla disponibilità del cd. braccialetto elettronico di difficile reperibilità. I risultati applicativi dei suindicati indirizzi interpretativi ci si augura possano estendersi e cristallizzarsi anche dopo che tale fase di contrasto al Covid-19, per raggiungere quell’orizzonte volto a superare il carcere”. Adita in via d’urgenza la Corte EDU. Non sono tuttavia mancate comunque decisioni di segno contrario, quindi di rigetto di richieste di concessione di misure alternative alle detenzione. Alcune di queste sono state ribaltate in termini rapidissimi dal Tribunale di sorveglianza Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 31 marzo 2020, pubblicata il 7 aprile 2020 . Altra strada seguita dai legali di un detenuto nella casa circondariale di Vicenza che sta scontando un residuo di pena di 16 mesi è stata quella di impugnare l’ordinanza di rigetto dell’Ufficio di sorveglianza di Verona dell’istanza di concessione dell’esecuzione della pena presso il domicilio in deroga prevista dall’art. 123 d.l. 18/2020 anche dinanzi alla Corte EDU. Il provvedimento di rigetto è stato infatti impugnato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ma i tempi incerti e non celeri della fissazione dell’udienza e della decisione hanno spinto i legali del detenuto ad adire la Corte di Strasburgo. Contenuto del ricorso. Nel ricorso alla Cedu – oltre a segnalare che la decisione del magistrato di Sorveglianza non abbia rispettato il requisito della base legale” - venivano descritte le attuali condizioni del detenuto, recluso in una cella di 7-8 mq unitamente ad altro detenuto per 20 ore al giorno e con la possibilità di usufruire di 4 ore all’aria aperta in un cortile di 200 metri quadrati da condividere con altri 50 detenuti. Per bocca degli avvocati che hanno presentato il ricorso, in sostanza alla Corte Europea è stata segnalata la violazione dell’art. 3 CEDU per trattamenti inumani e degradanti chiedendo una misura urgente e provvisoria, ovverosia che il detenuto sia posto in detenzione domiciliare anche senza braccialetto elettronico”, essendo notoria la cronica carenza di tali strumenti o, in alternativa, che sia posto in condizioni di sicurezza tali da rispettare le norme sanitarie e pertanto in cella singola con tutti i presidi necessari Il Dubbio , 10 aprile 2020 . È evidente che in queste condizioni è materialmente impossibile il distanziamento sociale La corte è stata informata di come il detenuto sia tenuto addirittura ad acquistare il disinfettante necessario a sanificare la propria cella Il Tempo , 10 aprile 2020 . I quesiti inviati dalla Corte europea al Governo italiano. La Corte EDU, il 7 aprile, ha accolto il ricorso cautelare presentato dalla difesa ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della Corte , ma ne ha sospeso la trattazione, ponendo precisi quesiti al Governo Italiano 1 qual è la situazione sanitaria nel carcere di Vicenza 2 quali misure sono state adottate per prevenire il contagio e ridurre gli effetti negativi 3 qual è la motivazione del magistrato di sorveglianza di Verona che ha negato la misura della detenzione domiciliare 4 quali sono le tempistiche di attesa per l’udienza davanti al tribunale di sorveglianza 5 qual è la situazione attuale del detenuto, ricorrente. Le risposte top secret del Governo e il celere iter per la decisione della Corte EDU. Le risposte ai quesiti proposti sono state inviate entro i sette giorni che spiravano alle ore 12 del 14 aprile ma non sono state rese pubbliche, neanche nelle loro linee essenziali. Gli avvocati hanno anticipato dicendo che le osservazioni del governo risultano sostanzialmente generiche e, verrebbe da dire, in larghissima parte prevedibili Il Dubbio , 16 aprile 2020 . Entro le 48 ore successive era prevista la replica di questi ultimi. Si attendono pertanto gli ulteriori sviluppi della procedura e soprattutto la decisione finale della Corte EDU nel merito della vicenda. Intervento della Corte EDU può spingere il legislatore e la magistratura di sorveglianza italiana. In attesa della pronuncia dei giudici di Strasburgo, l’intervento della Corte EDU, in questo momento potrebbe rappresentare un’importante svolta, necessariamente propositiva per gli orientamenti della magistratura di sorveglianza quanto meno rispetto a tutte quelle valutazioni su casi, con patologie certificate, con segnalazioni da parte del carcere stesso, e con una situazione socio-familiare accertata di assoluto rilievo per il Governo italiano, rispetto alle scelte future Manca . Nel caso in cui venisse accolto, poi, da un lato ci sarebbero effetti risarcitori individuali, e a livello più generale lo Stato dovrebbe garantire la compatibilità del suo ordinamento giuridico con la Convenzione EDU affinché queste situazioni non si verifichino più. Sull’onda di quanto già richiesto dal CTP In seno sempre al Consiglio d’Europa, anche il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle punizioni e dei trattamenti inumani e degradanti, il 20 marzo 2020, ha stilato dieci raccomandazioni formulate quali principi , indirizzate alle autorità degli stati membri del Consiglio d’Europa e volte a ricordare, in questo particolarissimo momento emergenziale, il divieto della tortura e di trattamenti inumani e degradanti art. 3 Cedu . In particolare, nella raccomandazione n. 5, vi è l’invito del CPT agli stati membri di ricorrere il più possibile a misure alternative alla detenzione una strada che diventa un imperativo, in particolare, in situazioni di sovraffollamento”, quale notoriamente è quella italiana. Non solo, secondo il CPT, gli stati membri dovrebbero fare un uso maggiore di alternative alla carcerazione preventiva ad es. gli arresti domiciliari e valutare ulteriori misure, come il rilascio anticipato. La raccomandazione assume un particolare valore per la politica penitenziaria europea di fronte all’emergenza COVID-19 Gatta . e dalla Commissaria per i diritti umani. Ancora all’interno del Consiglio d’Europa, il 6 aprile 2020, si segnala l’appello della Commissaria per i diritti umani, Dunja Mijatović agli Stati membri con cui chiede di adottare misure che non comprimano i diritti fondamentali dei detenuti in questo momento di contrasto alla diffusione del coronavirus che, oramai, è entrato in molti Istituti di pena dei Paesi europei. esorta gli Stati membri a utilizzare ogni possibile alternativa alla detenzione senza discriminazione alcuna poiché tale strategia è necessaria e tassativa in situazioni di sovraffollamento e ancor più nel contesto di un’emergenza per assicurare che le misure preventive alla diffusione del contagio siano efficaci. Un punto di attenzione – che si rivela nel suo documento e che anche nel nostro Paese è stato da più parti sottolineato – è la necessità di considerare in modo particolare le patologie pregresse di cui sono portatori un numero consistente di persone detenute e l’età anziana di molti di loro. Ci sarà pure un giudice a Strasburgo?” Vedremo come si chiederò la vicenda del detenuto del carcere di Vicenza. Se il Tribunale di sorveglianza di Venezia accoglierà il suo ricorso disponendo la scarcerazione con l’accesso all’esecuzione domiciliare o se ci sarà un giudice a Strasburgo L’allarmante crescita dei suicidi. L’osservazione della Corte EDU sull’operato nelle nostre strutture penitenziarie non potrebbe limitarsi alle misure volte a contrastare l’emergenza sanitaria affinché nella carceri non si superi quel livello di gravità tale da configurare a danno dei detenuti un trattamenti inumano o degradante ex art. 3 CEDU. Altro capitolo scottante in questo periodo a cui dover far fronte è quello dei suicidi in carcere 20 dall’inizio dell’anno secondo le ultime stime . All’uopo, la Commissione parlamentare di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale da dicembre 2019 ha avviato uno specifico filone di inchiesta sulla tutela del diritto alla salute fisica e psichica dei carcerati, che si spingerà fino a chiarire la situazione specifica di quegli istituti dove le condizioni ambientali fortemente disagiate aumentano il rischio suicida. La giurisprudenza europea sui suicidi in carcere. La Corte di Strasburgo ha sviluppato una giurisprudenza, anche recente, ove esclude la responsabilità degli Stati membri solo laddove le misure adottate dalle autorità nazionali siano effettivamente idonee ad impedire al detenuto il suicidio. Da ultimo, Corte Edu, Sez. III, 31 marzo 2020, ricorso n. 82284/17, ha assolto lo Stato belga dalla violazione dell’art. 2 CEDU che garantisce il diritto alla vita ma condannato sotto il diverso profilo del divieto di trattamenti inumani e degradanti, sotto il duplice versante sostanziale – il detenuto aveva patito un sentimento di angoscia e, comunque, si era trovato in una situazione di difficoltà di intensità superiore a quel livello di sofferenza evitabile inerente alle condizioni di detenzione, in particolare a causa della mancanza di cure mediche, di vigilanza e trattamento sanitario durante i suoi due periodi di detenzione, cui si aggiungeva il fatto di essere stato collocato in un cella di isolamento per tre giorni quale sanzione disciplinare, nonostante i suoi ripetuti tentativi di suicidio – e procedurale, in quanto l’inchiesta successiva che ne era seguita al riguardo era stata inoltre inefficace. Un recente caso italiano. In una recente pronuncia, nella quale si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie italiane di archiviare un’indagine relativa al decesso di un detenuto, avvenuto nel carcere di Venezia, per asfissia da inalazione di gas, la Corte EDU I Sez., 19 marzo 2020, ricorso n. 41603/13 ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata la violazione dell'articolo 2 della Convenzione EDU, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. La Corte ha riscontrato in particolare che non era stato accertato che le autorità avessero saputo o avrebbero dovuto sapere che c'era stato un pericolo reale e immediato per la vita del defunto, o che non fossero riusciti a prendere quelle misure che ragionevolmente era possibile attendersi che potessero essere assunte. L’attuale fase emergenziale deve fare alzare il livello di attenzione dal rischio suicidi di determinati reclusi, in assenza del quale alcune sacche di responsabilità potrebbero essere portare all’attenzione e censurate dei giudici europei. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus