Autorizzato ad uscire dai domiciliari per una visita, ma non va in ospedale: arrestato

Fatale il pedinamento compiuto dai carabinieri, che hanno potuto constatare che l’uomo non si era sottoposto al controllo medico e con l’auto viaggiava in direzione opposta rispetto al Comune di residenza. Legittimo l’arresto compiuto dai militari. Irrilevante la documentazione successiva messa sul tavolo dalla difesa e attestante che il controllo non è stato effettuato a causa dell’assenza del medico.

Costretto agli arresti domiciliari, ottiene l’autorizzazione per recarsi in ospedale per una visita. Durante il tragitto per tornare a casa, però, viene fermato dai carabinieri, e lì ammette di non avere effettuato il controllo – a causa, si scopre poi, dell’assenza del medico –. In aggiunta in auto sta procedendo in direzione opposta rispetto a quella che lo dovrebbe riportare a casa. Logico ipotizzare il reato di evasione, e legittimo, quindi, l’arresto compiuto dai militari dell’Arma Cassazione, sentenza n. 12212/20, sez. VI Penale, depositata il 15 aprile . Visita. A essere finito sotto i riflettori è un uomo, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e beccato dai carabinieri ad essersi allontanato dalla propria abitazione senza giustificato motivo, nonostante l’autorizzazione ottenuta per effettuare una visita medica. In discussione, in particolare, l’arresto operato in occasione del controllo dai militari dell’Arma. Su questo punto il GIP del Tribunale convalida l’arresto, alla luce della condotta tenuta dall’uomo, che non solo si è recato in ospedale ma non si è sottoposto ad alcuna visita medica, ma durante il tragitto per il ritorno a casa è stato beccato a percorrere con la propria vettura la strada in direzione opposta al Comune di residenza. Il legale dell’uomo contesta la legittimità dell’arresto, osservando innanzitutto che è stata allegata documentazione medica attestante che il suo cliente non ha eseguito la visita di controllo presso l’ospedale per impegni professionali del medico . In aggiunta, poi, il legale spiega che, come certificato da allegato grafico, la strada percorsa dal suo cliente all’epoca del controllo lo avrebbe comunque condotto nel suo Comune di residenza e il tragitto sarebbe addirittura stato più breve . Per l’avvocato, quindi, si è completamente ignorato che l’uomo era autorizzato a recarsi presso ambulatori, servizi sanitarie ospedalieri della provincia, previo preavviso ai carabinieri, senza che vi fosse imposizione alcuna in ordine all’itinerario da percorrere , e ciò avrebbe dovuto far ritenere legittima la condotta dell’uomo che, una volta rientrato dall’ospedale – ove la visita non è stata effettuata per indisponibilità del medico –, ha percorso un tragitto più breve rispetto a quello del viaggio di andata . Arresto. Le obiezioni difensive si rivelano però inutili, poiché la Cassazione ritiene doveroso condividere la linea tracciata dal Gip e confermare, quindi, la legittimità dell’arresto operato dai carabinieri. In premessa viene posto in evidenza un dettaglio non secondario della vicenda il controllo – e l’arresto – sono stati possibili perché a seguito delle reiterate richieste di autorizzazione dell’uomo che in tal senso era autorizzato da parte del Tribunale di sorveglianza, previo avviso ai carabinieri addetti al controllo di recarsi presso il nosocomio, i militari avevano deciso di predisporre un servizio di pedinamento . Solo così i carabinieri hanno potuto accertare che l’uomo si era recato presso il nosocomio ove per un periodo di tempo limitato era stato visto all’esterno della struttura sanitaria mentre parlava al telefono per poi ripartire e fare rientro presso l’abitazione e hanno poi potuto constatare che l’auto su cui viaggiava l’uomo aveva imboccato un’uscita, che precedeva di dieci chilometri quella corrispondente alla bretella percorsa durante il tragitto di andata, per poi dirigersi in direzione opposta rispetto a quella che avrebbe dovuto condurlo all’abitazione . Durante il controllo l’uomo affermava di non aver effettuato nessuna visita medica in quanto sprovvisto di prenotazione ma esibiva il solo ‘visto’ apposto dal presidio di polizia presso il nosocomio , mentre non forniva giustificazione in ordine al tragitto che stava percorrendo con l’auto. In sostanza, gli elementi a disposizione, ossia la mancata visita medica – che aveva costituito ragione esclusiva dell’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio – e la rilevata deviazione dal tragitto che avrebbe dovuto condurre l’uomo all’abitazione , hanno spinto i militari a procedere all’arresto, ipotizzando il reato di evasione. Ebbene, per i giudici della Cassazione bene ha fatto il GIP a valorizzare i dati a sua disposizione, ossia la mancata esecuzione della visita medica in ordine alla quale era stata concessa l’autorizzazione a recarsi presso l’ospedale e la deviazione dal tragitto di ritorno presso la propria abitazione – ritenuto incompatibile con la necessaria direzione di marcia – , e a ipotizzare l’integrazione del delitto di evasione . Non rilevante, invece, osservano i giudici della Cassazione, il fatto che sulla base delle allegazioni della difesa successive all’arresto sia stata acquisita dal Gip la documentazione comprovante che la mancata visita di controllo sia stata conseguenza dell’indisponibilità del medico . Difatti, tale evenienza non poteva essere conosciuta dai militari, ai quali l’uomo si è limitato a riferire di non aver effettuato la prenotazione della visita medica , sottolineano i magistrati. Significativa, invece, la rilevata incompatibilità del tragitto - per come si è rappresentata la vicenda al cospetto dei militari – con la possibilità e volontà di raggiungere l’abitazione , mentre è privo di valore il richiamo difensivo al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che non avrebbe previsto alcun obbligo di raggiungere il luogo di residenza seguendo il tragitto più breve , circostanza, questa, che non contrasta con la ritenuta sussistenza del fumus del delitto di evasione apprezzato dal giudice della convalida , concludono dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 dicembre 2019 – 15 aprile 2020, n. 12212 Presidente Mogini – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p del Tribunale di Brindisi ha convalidato l'arresto di Pa. Fr. in ordine al reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3, cod. pen., perché, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bari, si allontanava dalla stessa senza giustificato motivo, in Oria il 17 aprile 2019. 2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce l'illegittimità dell'arresto con riferimento al titolo di reato per insussistenza del fumus commissi delicti ed illogicità dell'ordinanza. Il G.i.p. avrebbe convalidato l'arresto per ragioni diverse e non contestate dal pubblico ministero nella parte in cui ha valorizzato la circostanza che il ricorrente aveva senza alcun giustificato motivo abbandonato la strada di ritorno da Brindisi ad Oria, uscendo 10 chilometri prima dallo svincolo che avrebbe condotta a tale ultimo Comune circostanza che non implicherebbe alcuna violazione della norma penale in quanto è stato dimostrato per mezzo dell'allegato grafico che la strada percorsa dal ricorrente condurrebbe ad Oria ed il tragitto sarebbe addirittura più breve rispetto a quello ipotizzato dai Carabinieri. Contraddittoria risulterebbe, altresì, la parte della decisione che avrebbe ritenuto dimostrata la circostanza, giusta allegata documentazione medica, che il ricorrente non avesse eseguito la visita di controllo presso l'Ospedale di Brindisi, ove il Pa. è autorizzato a recarsi, per impegni professionali del medico, salvo poi contraddirsi allorché ha convalidato l'arresto per il reato di evasione di cui è stata smentita l'integrazione. Il G.i.p. non avrebbe considerato che nell'ordinanza applicativa della misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, O.P. del Tribunale di Sorveglianza di Bari, al punto 8 , il Pa. era autorizzato a recarsi presso ambulatori, servizi sanitarie ospedalieri della provincia, previo preavviso ai Carabinieri della Stazione di Oria, senza che vi fosse imposizione alcuna in ordine all'itinerario da percorrere, così dovendosi ritenere legittima la condotta del Pa. che, una volta rientrato dall'Ospedale di Brindisi, - ove la visita non è stata effettuata per indisponibilità del medico - avrebbe percorso un tragitto più breve rispetto a quello del viaggio di andata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità dell'arresto facoltativo ex art. 381 cod. proc. pen. nonché la mancanza della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto. Il reato non potrebbe considerarsi grave tenuto conto delle modalità di realizzazione e dell'intervenuta autorizzazione da parte della Stazione dei Carabinieri di Oria. Considerato in diritto 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 2. Deve premettersi che, sulla base degli atti cui questa Corte ha acceso in ragione del dedotto error in procedendo Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 , l'arresto del ricorrente è intervenuto da parte dei Carabinieri della Stazione di Oria che, a seguito delle reiterate richieste di autorizzazione del Pa. che in tal senso era autorizzato da parte del Tribunale di sorveglianza previo avviso ai Carabinieri addetti al controllo di recarsi presso il nosocomio di Brindisi, avevano deciso di predisporre un servizio di pedinamento. All'esito dello stesso, i militari, dopo aver accertato che il Pa. si era recato presso il citato nosocomio ove per un periodo di tempo limitato era stato visto all'esterno della struttura sanitaria, ma all'interno del plesso, mentre colloquiava al telefono per poi ripartire e fare rientro presso l'abitazione, avevano fermato il mezzo su cui viaggiava il ricorrente che aveva imboccato un'uscita che precedeva di dieci chilometri quella corrispondente alla bretella percorsa durante il tragitto di andata, per poi dirigersi verso Brindisi, vale a dire in direzione opposta rispetto a quella che avrebbe dovuto condurre all'abitazione in Oria. All'atto del controllo dell'auto, con alla guida la convivente del ricorrente e sui sedili posteriori altra donna, il Pa. affermava di non aver effettuato nessuna visita medica in quanto sprovvisto di prenotazione, esibiva il solo visto apposto dal presidio di polizia presso il citato nosocomio, non forniva giustificazione in ordine al tragitto che stava percorrendo, mentre la donna seduta dietro riferiva di essersi accompagnata ai due per effettuare una visita medica. Sulla base di tali emergenze ed in particolare per la mancata visita medica presso il nosocomio di Brindisi che aveva costituito ragione esclusiva dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio e per la rilevata deviazione dal tragitto significativa l'intrapresa direzione per Brindisi che avrebbe dovuto condurre all'abitazione per proseguire la misura autocustodiale, i militari hanno proceduto all'arresto del ricorrente per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., delitto in ordine al quale il P.M. ha richiesto la convalida dell'arresto al G.i.p. 3. Tanto premesso si osserva come in questa sede si debba scrutinare unicamente la sussistenza o meno dei presupposti di legge necessari per ritenere legittimo l'arresto operato, sia sotto il profilo dell'astratta configurazione del reato, che ha costituito oggetto del primo motivo di ricorso, sia in ordine gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, che è invece oggetto della secondo censura. 4. Infondato risulta il primo motivo di ricorso che, anche tentando di accreditare una difforme ricostruzione involgente il merito della vicenda per come è stata apprezzata dagli operanti, mette in discussione il fumus del reato di evasione contestato nell'atto precautelare al Pa 4.1. Deve osservarsi che, sulla base di principi ormai radicati nella giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di occuparsi dei limiti del giudizio di legittimità in ordine alla convalida dell'arresto, l'errore di definizione giuridica dell'addebito può essere dedotto in cassazione per i suoi riflessi sulla libertà personale solo in quanto sia ravvisabile con immediatezza e riguardi un errore manifesto di inquadramento del fatto, e non una valutazione sul merito di esso Sez. 1, n. 5029 del 20/12/1991, dep. 1992, Tontaro, Rv. 189120 . Si è, infatti, puntualizzato che possono essere dedotti con il ricorso per cassazione esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, mentre i vizi inerenti alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari vanno dedotti mediante l'impugnazione dell'eventuale ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519 . Né il giudizio può spingersi ad accertare l'elemento soggettivo del reato ipotizzato nei confronti dell'arrestato, la cui verifica è demandata alle successive fasi processuali per una ipotesi connessa alla verifica dell'elemento soggettivo del delitto di evasione di un imputato allontanatosi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari, v. Sez. 6, n. 21984 del 21/04/2008, Guidi, Rv. 240369 . Ed invero, il giudice della convalida dell'arresto deve effettuare un giudizio ex ante, che abbia come punto di riferimento la situazione che si prospetta dinanzi alla polizia giudiziaria, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili emersi solo successivamente all'adozione dell'atto precautelare Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930 . Ossequioso a detti principi, pertanto, risulta il giudizio operato dal giudice delle indagini preliminari di Brindisi che, dopo aver analizzato le emergenze sottoposte al vaglio della polizia giudiziaria, con particolare riferimento alla mancata esecuzione della visita medica in ordine alla quale era stata concessa l'autorizzazione a recarsi presso l'Ospedale di Brindisi e alla deviazione dal tragitto di ritorno presso la propria abitazione - ritenuto incompatibile con la necessaria direzione di marcia - ha ipotizzato l'integrazione del delitto di evasione fattispecie che i militari avevano potuto apprezzare attraverso l'attività di polizia giudiziaria dispiegata proprio per contrastare il ritenuto non importa se a torto o a ragione espediente utilizzato dal ricorrente per potersi allontanare reiteratamente dal domicilio. A nulla rileva che, sulla base delle allegazioni della difesa successive all'arresto, sia stata acquisita dal G.i.p. la documentazione comprovante che la mancata visita medica sia stata conseguenza dell'indisponibilità del sanitario, evenienza che non poteva essere conosciuta dai militari operanti a cui il Pa. si è limitato a riferire di non aver effettuato la prenotazione della visita medica. Circostanza, quella allegata, non conosciuta né esplicitata agli operanti all'atto del controllo che, se può avere una sua utilità in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non è stata oggetto di apprezzamento durante il controllo che aveva condotto a ritenere, sulla base delle complessive emergenze fattuali, integrato il delitto di evasione per il quale è stato eseguito l'arresto. 4.2. Generico e implicate precluse questioni in fatto è, invece, il rilievo che vorrebbe far discendere l'illegittimità dell'arresto dalla documentata compatibilità del percorso intrapreso rispetto al rientro presso la propria abitazione, percorso che, anche se in ipotesi fosse stato differente - si afferma -, non avrebbe integrato la contestata evasione. Genericità che si può cogliere se si osserva che il ricorrente non contrasta il dato emergente dal verbale di arresto in tal senso chiara la parte finale del secondo foglio del verbale in data 17 aprile 2019, ore 14,15 in cui si dà atto che il ricorrente, dopo aver lasciato dieci chilometri prima la strada statale, avesse preso la direzione di marcia verso Brindisi, direzione opposta rispetto a quella che lo avrebbe condotto ad Oria. Il dato rilevante, adeguatamente apprezzato, non risulta pertanto essere quello connesso all'abbandono della strada statale con la percorrenza della svincolo posto dieci chilometri prima rispetto a quello utilizzato nel tragitto di andata - svincolo che la difesa, solo in sede di legittimità, afferma non impedisse di raggiungere la residenza attraverso un percorso più breve -, ma perché era stata rilevata l'intrapresa direzione di marcia verso Brindisi città dalla quale si era da poco allontanato , direzione incompatibile con la possibilità e, conseguentemente, volontà di raggiungere il comune di residenza. Di fronte alla rilevata incompatibilità del tragitto - per come si è rappresentata la vicenda al cospetto dei militari operanti - con la possibilità e volontà di raggiungere l'abitazione, non conferente risulta ogni riferimento del ricorrente al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bari che non avrebbe previsto alcun obbligo di raggiungere il luogo di residenza seguendo il tragitto più breve circostanza che non contrasta con la ritenuta sussistenza del fumus del delitto di evasione apprezzato dal giudice della convalida. 5. Generico risulta il secondo motivo attraverso il quale si censura l'illegittimità dell'arresto facoltativo ex art. 381 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla mancanza della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto. 5.1. Deve osservarsi che secondo quanto previsto dall'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., si procede all'arresto nell'ipotesi in cui la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Non viene, quindi, richiesta la presenza congiunta di entrambi i parametri previsti dall'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., essendo invece sufficiente, come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di essi Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006, Solimeno, Rv. 234259 . D'altro canto, è evidente come i requisiti che consentono l'arresto in flagranza non sono sovrapponibili a quelli enunciati dall'art. 274, lett. c , cod. proc. pen. con riferimento al significato da assegnare al concetto di gravità del fatto e pericolosità del soggetto , implicanti una valutazione che non può che essere apprezzata da parte della polizia giudiziaria al momento dell'arresto, fermo restando che alla polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita motivazione, purché, attraverso il verbale di arresto, vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza della misura adottata Sez. 6, n. 25694 del 17/04/2003, Scarpelli, Rv. 225494 . A tali specifici fini il giudice della convalida deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima p.g. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. Sez. 4, n. 0 del 29/09/2000, Mateas Ion, Rv. 218474 . 5.2. Pericolosità del soggetto e gravità del fatto che il giudice ha adeguatamente apprezzato previa verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria che si è connotata in termini di ragionevolezza avuto riguardo all'oggettiva gravità del fatto per come sopra descritto, ragioni della convalida che il ricorrente contesta unicamente attraverso le giustificazioni sopra smentite. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.