Disoccupato ma sostenuto economicamente dalla famiglia: plausibile l’acquisto di eroina per mero uso personale

Cade definitivamente l’accusa nei confronti di un uomo, beccato ad andare in giro portandosi dietro 10 grammi di eroina. Esclusa l’ipotesi della destinazione della droga allo spaccio. Rilevanti anche l’impiego di un unico involucro e la mancanza di strumenti per la pesatura e il confezionamento della sostanza.

Beccato ad andare in giro portando con sé 10 grammi di eroina. Inevitabile l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. A salvare l’uomo sotto processo, però, è la sua condizione di tossicodipendente disoccupato che trae sostentamento economico dalla propria famiglia. Per i Giudici la sostanza stupefacente rinvenuta dalle forze dell’ordine era destinata esclusivamente all’uso personale dell’uomo. A confermarlo anche due dettagli primo, il confezionamento dell’eroina in un unico involucro secondo, la mancanza di denaro e l’indisponibilità di strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga Cassazione, sentenza n. 12083/20, sez. VI penale, depositata il 14 aprile . Grammi. Vittoria importante in Appello per l’accusa, che, contrariamente a quanto avvenuto in Tribunale, vede riconosciuta la detenzione a fini di spaccio in merito all’eroina – 10 grammi in tutto – rinvenuta nella disponibilità dell’uomo sotto processo. Consequenziale la condanna, con pena fissata in due anni e due mesi di reclusione e 4mila euro di multa. Logico il ricorso in Cassazione proposto dal difensore del presunto spacciatore, ricorso centrato soprattutto sulla non sufficienza del quantitativo di stupefacente rinvenuto dalle forze dell’ordine per ipotizzare la finalità dello spaccio . In aggiunta, comunque, il legale contesta anche la visione, tracciata in Appello, secondo cui lo stato di disoccupazione non consente all’uomo di effettuare acquisti di scorte di droga per uso personale e, di conseguenza, è legittimo dedurre la destinazione della sostanza alla cessione a terze persone dietro pagamento. Uso. Le obiezioni proposte dall’avvocato sono ritenute convincenti dai giudici della Cassazione, i quali osservano, in prima battuta, che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale . Questa osservazione è già sufficiente per mettere in discussione la condanna pronunciata in Appello. Però i Giudici del ‘Palazzaccio’ decidono di approfondire la vicenda, annotano che le circostanze valorizzate in secondo grado per escludere la finalità dell’uso personale, indicata dall’uomo fin dal momento del suo arresto, non appaiono concludenti, tanto più in mancanza di un compiuto accertamento del principio attivo presente nella droga sequestrata, per dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la destinazione allo spaccio della sostanza . Al contrario, gli elementi accertati, cioè lo stato di tossicodipendenza dell’uomo il confezionamento della sostanza in unico involucro la circostanza che al momento del controllo l’uomo stava tornando a casa e non era in possesso di denaro o di materiale idoneo alla pesatura o al confezionamento della droga, mai del resto reperito nella sua disponibilità l’inserimento dell’uomo in un contesto familiare da cui egli trae concreto sostentamento economico , tutti questi elementi consentono di escludere, sanciscono i giudici della Cassazione, che i 10 grammi di eroina fossero destinati ad essere spacciati.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 marzo – 14 aprile 2020, n. 12083 Presidente Costanzo – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. Ma. Pi. Pa. ricorre per mezzo del suo difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella pronunciata ad esito del giudizio di primo grado, celebrato col rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola, ha riqualificato la contestata detenzione a fini di spaccio di 10 grammi di eroina nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni due e mesi due di reclusione ed Euro quattromila di multa. 2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla finalità di spaccio dello stupefacente sequestrato, ritenuta sussistente dalla Corte territoriale sulla base del quantitativo di stupefacente trovato in possesso del ricorrente, della condotta di quest'ultimo al momento del controllo da parte delle forze di polizia e del suo stato di disoccupazione, che non gli consentirebbe di effettuare acquisti di scorte per uso personale, mentre il Giudice per le indagini preliminari in sede cautelare ha, con argomentazioni ineccepibili, ritenuto plausibile, sulla base degli stessi elementi di prova acquisiti agli atti ed in mancanza di seri elementi di segno contrario, la destinazione della droga all'uso personale. 2.2. Mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla recidiva specifica ritenuta sussistente. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a , del D.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili , le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman,Rv. 260991 Sez. 6, n. 27330 del 02/04/200 8, Sejjal, Rv. 240526, in fattispecie in cui è stata ritenuta plausibile una destinazione della sostanza ad uso personale, in considerazione della compatibilità con tale uso del quantitativo reperito, del reddito lavorativo dell'indagato e dell'assenza del normale strumentario utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi , potendo il dato quantitativo assumere valenza meramente indiziaria della destinazione della sostanza all'uso non esclusivamente personale, ma non essendo sufficiente ad integrare il reato, in presenza di elementi di segno opposto, prospettati dall'imputato o comunque emergenti ex actis Sez. 4, n. 31103 del 16/04/2008, P.M. in proc. Perna, Rv. 242110 . Orbene, le circostanze valorizzate nella sentenza impugnata al fine di escludere la finalità di uso personale indicata dal ricorrente fin dal momento del suo arresto non appaiono concludenti, tanto più in mancanza di un compiuto accertamento del principio attivo presente nel reperto sequestrato, per dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la destinazione allo spaccio della droga sequestrata al Ma., nella concorrenza di elementi di prova, peraltro puntualmente evidenziati dal Giudice per le indagini preliminari in sede cautelare e mai confutati nel corso del giudizio, attestanti lo stato di tossicodipendenza del ricorrente al momento dei fatti il confezionamento della sostanza in unico involucro la circostanza che al momento del controllo il ricorrente stava tornando a casa e non era in possesso di denaro o di materiale idoneo alla pesatura o al confezionamento della droga, mai del resto reperito nella sua disponibilità l'inserimento del ricorrente in un contesto familiare da cui egli trae concreto sostentamento economico. Sicché, in assenza di ulteriori elementi probatori non valutati, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.