Messaggi e chiamate anonime al nuovo compagno dell’ex fidanzata: condannato

Ricostruita la vicenda, caratterizzata anche da uno scontro fisico, l’uomo viene ritenuto colpevole per il danno arrecato con la propria condotta al nuovo compagno dell’ex fidanzata. Sufficiente per la condanna il turbamento accertato attraverso la valutazione della condotta susseguente agli atti persecutori.

Mal digerita la rottura con la compagna. E la situazione non migliora quando lui la vede con un nuovo fidanzato. A testimoniarlo i messaggi e le chiamate anonime al cellulare dell’uomo. Condotte, queste, che valgono sicuramente una condanna per stalking Cassazione, sentenza n. 11717/20, sez. V Penale, depositata il 9 aprile . Telefonate. Ricostruita la vicenda, i giudici di merito ritengono inequivocabile la condotta tenuta dall’uomo – Ugo, nome di fantasia – nei confronti dell’ex compagna – Ilaria, nome di fantasia – e del suo nuovo compagno – Luca, nome di fantasia –. Consequenziale la condanna per il reato di stalking, a cui si aggiunge anche il reato di lesioni, frutto di uno scontro fisico tra Ugo e Luca, scontro verificatosi quando quest’ultimo aveva accompagnato la nuova fidanzata a riprendere alcuni oggetti personali nella casa dell’ex compagno. Per l’avvocato di Ugo, però, è, tra l’altro, discutibile il reato di stalking. Ciò perché, secondo il legale, non vi era la possibilità di attribuire al suo cliente le telefonate anonime ricevute da Luca , mentre erano state accertate solo quattro telefonate fatte da Ugo al nuovo compagno dell’ex fidanzata. Inoltre il legale centra l’attenzione sulle condizioni di Luca. A questo proposito, viene osservato che tre mesi dopo l’inizio delle condotte l’uomo si era riservato di rivolgersi ad un medico per un supporto psicologico , così dimostrando di non avvertire con urgenza l’esigenza di un aiuto, e, inoltre, egli aveva riconosciuto di trovarsi, anche prima delle condotte tenute da Ugo, in uno stato di difficoltà legato allo stress correlato all’ambiente di lavoro . Per chiudere il cerchio, infine, il legale evidenzia che Luca aveva pedinato il suo persecutore . Danno. Inutile, però, si rivela il castello difensivo, poiché per la Cassazione va confermata la condanna nei confronti di Ugo. In particolare, per quanto concerne il reato di stalking, i giudici chiariscono che il fatto che la persona offesa si fosse riservata di rivolgersi ad un professionista privato per un supporto psicologico è irrilevante , poiché ella aveva riferito di assumere quotidianamente lo Xanax . Ciò che conta è il danno arrecato alla vittima dello stalking. E su questo fronte i magistrati del ‘Palazzaccio’ condividono la linea tracciata in Appello, laddove, pur ammettendo di non avere avuto contezza dello stato d’animo della vittima , si è posto in evidenza che il turbamento può ben essere accertato attraverso la valutazione critica della condotta della persona offesa conseguente alla realizzazione degli atti persecutori .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 novembre 2019 – 9 aprile 2020, n. 11717 Presidente Catena – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/10/2018 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Va. Va. alla pena di giustizia e al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio, in relazione ai reati di cui all'art. 612-bis cod. pen. commessi in danno di Gi. Ar. e Fr. Ma. capi a e b e al reato di lesioni aggravate in danno del Ma. capo c . 2. Nell'interesse del Va. è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen., rilevando che la sentenza impugnata a aveva definito i fatti di cui al capo c come una colluttazione e addirittura come una rissa, con ciò confermando le deduzioni dell'imputato di essere stato aggredito in casa propria b aveva ritenuto dimostrato l'uso della spranga riprodotta nelle fotografie allegate alla denuncia, che, tuttavia, presentava una sezione quadrata, incompatibile con le mere escoriazioni ed ecchimosi documentate dai referti medici c non aveva tenuto conto delle dichiarazioni della teste Francia, la quale non aveva visto alcuna aggressione armata. In definitiva, il Va. si era trovato, all'improvviso, in casa il compagno dell'ex-fidanzata, accompagnato da uno sconosciuto costoro si erano intrattenuti nella proprietà privata, nonostante l'invito loro rivolto di abbandonare l'abitazione, e avevano assunto un atteggiamento ostile sfociato nella successiva aggressione. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, in relazione al reato di cui al capo b , rilevando a che non vi era motivazione alcuna, quanto alla possibilità di attribuire all'imputato le telefonate anonime ricevute dal Ma. b che l'annotazione di p.g. del 29 agosto 2016 aveva rilevato l'esistenza, tra il 10 giugno e il 25 agosto 2016, di sole quattro telefonate dal Va. al Ma. c che lo stesso Ma., nelle sommarie informazioni rese a settembre, tre mesi dopo l'inizio delle condotte e dopo i fatti di cui al capo c , si era riservato di rivolgersi ad un medico per un supporto psicologico con ciò dimostrando che non avvertiva l'esigenza di attivare urgentemente quest'ultimo e aveva anche riconosciuto di trovarsi, anche prima delle condotte del Va., in uno stato di difficoltà legato allo stress correlato all'ambiente di lavoro d che ancora il Ma. aveva escluso che il Va. potesse costituire un pencolo per la Ar. e che, del resto, la stessa vittima, dopo avere reso le dichiarazioni del 02/09/2016, aveva pedinato il suo persecutore. 2.3. Con ii terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, in relazione al reato di cui al capo a , sottolineando il ridotto numero delle telefonate indirizzate alla Ar., il fatto che quest'ultima avesse più volte contattato con sms l'imputato e, infine, che avesse indicato i messaggi del Va. come quelli di un uomo disperato. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità. La Corte territoriale ha osservato che la tesi difensiva dell'imputato, assertivamente riproposta in ricorso, collidesse con il contenuto dei messaggi inviati dal Va. alle due persone offese nel presente procedimento il giorno successivo è solo l'inizio, è solo l'antipasto e con le rassicurazioni - queste invece precedenti - del primo alla Ar., quanto al fatto che egli non sarebbe stato presente quando la seconda si sarebbe recata presso l'abitazione del primo per ritirare degli oggetti in compagnia di un terzo della cui presenza il Va. si era, pertanto, dichiarato consapevole . Rispetto a tale contesto logico, il riferimento della sentenza alla colluttazione seguita all'aggressione dell'imputato non elide il rilievo penalistico della condotta posta in essere da quest'ultimo. E lo stesso è a dirsi dell'atecnico riferimento della motivazione alla rissa'' tra il Ma. e il Va., che, ancora una volta, si concentra sul dato effettuale della reazione difensiva del primo e non esclude affatto che le lesioni da quest'ultimo sofferte debbano essere attribuite al secondo. Con riguardo alla incompatibilità delle lesioni con l'utilizzo della barra sequestrata, appare del pari evidente la mera assertività della conclusione e, in ultima analisi, il tentativo di sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali per tutte Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944 tra le più recenti Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carene, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063 . Infine, la rilevanza della deposizione della teste Francia è affermata dal ricorrente senza alcun riferimento alle obiettive risultanze processuali. Anche in questo caso, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché ai controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 . 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per assenza di specificità. Anche in questo caso, il ricorrente non riproduce il contenuto delle dichiarazioni e non consente alcun sindacato sulla base oggettiva delle critiche indirizzate al percorso argomentativo della sentenza impugnata. Peraltro, il fatto che la persona offesa si fosse riservata di rivolgersi ad un professionista privato per un supporto psicologico è, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, del tutto irrilevante, visto che - e sul punto il ricorso è del tutto silente - la stessa persona offesa aveva riferito di assumere quotidianamente lo Xanax. In ogni caso, il ricorrente omette di confrontarsi con significato che, rispetto all'evento di danno del quale si discute, assume la condotta aggressiva di cui al capo c . Il fatto, infine, che nella sentenza impugnata la Corte territoriale muova dalla premessa di non avere avuto contezza dello stato d'animo della vittima non incrina affatto la tenuta motivazionale della decisione, giacché il turbamento può ben essere accertato attraverso la valutazione critica della condotta della persona offesa conseguente alla realizzazione degli atti persecutori. 3. Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità, giacché, ancora una volta senza un puntuale aggancio alle risultanze probatorie, aspira ad una rivalutazione delle stesse in termini assertivi e del tutto avulsi da un apprezzamento unitario delle circostanze di fatto valorizzate dalla Corte territoriale, quanto al contenuto - più che al numero - degli sms intercorsi, alle dichiarazioni della persona offesa, a quanto riferito da chi ebbe a percepire le conseguenze delle condotte dell'imputato v. il cenno, anche questo rimasto senza alcuna critica puntuale, all'annotazione dei carabinieri del 19 agosto 2016 . 4. A fronte dell'apparato motivazionale della Corte in punto di dosimetria della pena, il quarto motivo di ricorso è assolutamente generico. Va, in primo luogo osservato che l'atto di appello ha contestato la ritenuta premeditazione e l'uso dell'arma, ricevendo una puntuale risposta nelle considerazioni dedicate dalla Corte territoriale all'episodio delle lesioni di cui al capo c v. supra sub 1 . Ne discende che sono del tutto fuori fuoco le critiche che si dirigono verso la motivazione concernente il trattamento sanzionatolo che risponde a ben altre censure. Per il resto, il riferimento della Corte territoriale alla particolare pervicacia e violenza dei comportamenti dell'imputato - alla luce delle considerazioni dedicate all'accertamento dei fatti - giustifica razionalmente l'esercizio del potere discrezionale rimesso al giudice di merito in tema di determinazione della pena base e del bilanciamento delle circostanze. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003.