Annullata la condanna per omicidio basata sulla sola CTU del PM

In tema di prova scientifica, la perizia rappresenta uno strumento euristico laddove l’accertamento dei termini di fatto della vicenda imponga l’utilizzo di conoscenze extragiuridiche. Qualora si registrino difformi opinioni da parte dei diversi consulenti tecnici di parte intervenuti, il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione ponderata sulla validità dei diversi metodi scientifici adottati, della quale deve poi dar conto in motivazione.

Il caso. Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 11530/20, depositata il 7 aprile, con cui ha accolto il ricorso proposto avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Roma che confermava la condanna di un imputato per il reato di cui all’art. 589 c.p. in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il ricorso presentato dal difensore lamentava vizio di motivazione in punto di responsabilità deducendo che il convincimento dei giudici di merito era fondato sulle sole risultanze dell’elaborato peritale del consulente tecnico del PM, dimostratosi errato ed inattendibile. Non era invece stato considerato l’elaborato del consulente della difesa dal quale risultava che l’assistito non poteva evitare il sinistro in quanto la persona offesa, che sopraggiungeva in sella ad un motociclo, si trovava in un punto non visibile per l’imputato che era alla guida di un autocarro. CTU. La pronuncia impugnata risulta errata in quanto, pur affermando di aver considerato entrambi gli elaborati tecnici di parte, non ha sostanzialmente espresso alcuna valutazione sui rilievi del CTU di parte. Il Collegio ritiene dunque del tutto carente tale approccio argomentativo, poiché non chiarisce in che cosa sia consistito il vaglio di correttezza scientifica espletato dalla Corte capitolina, là dove, come anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità in tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l’accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l’utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell’apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un’altra . Per questi motivi, la pronuncia impugnata viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 febbraio – 7 aprile 2020, n. 11530 Presidente Di Salvo – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di A.G. in ordine al reato di cui all’art. 589 c.p., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di R.P. . 1.1. Secondo quanto accertato in sede di merito, il omissis il motociclo Honda condotto dalla persona offesa, in transito sulla SP [ ], andava ad impattare con la fiancata laterale anteriore destra del furgone Fiat Iveco condotto dall’imputato, il quale era fuoriuscito da una strada laterale privata, non asfaltata, e si era immesso sulla strada principale, nella stessa direzione del motociclo, senza dare la dovuta precedenza a seguito dell’urto e delle gravi lesioni riportate, il motociclista decedeva. 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta di guida dell’A. , nell’occorso, sia stata imprudente e pericolosa, avendo costui omesso di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla strada principale ed avendo iniziato la manovra di svolta a sinistra senza prestare la dovuta attenzione. La Corte ha riconosciuto il concorso di colpa del motociclista, atteso che il medesimo procedeva ad una velocità superiore ai limiti imposti su quel tratto di strada, ma ha affermato che ciò non escludesse la responsabilità dell’imputato, il quale ha tenuto una condotta causalmente orientata a determinare una situazione di pericolo e ha dato vita all’evento dannoso. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di responsabilità. Si deduce che il convincimento dei giudici di appello si è formato solo ed esclusivamente sulle risultanze dell’elaborato peritale del consulente tecnico del Pubblico ministero, dimostratosi palesemente errato e inattendibile. Il risultato è stato il palese travisamento della prova e la contraddittorietà estrinseca della motivazione. Non è stato in alcun modo considerato l’elaborato del consulente della difesa, che ha dimostrato l’errore commesso dall’ausiliario dell’accusa nel calcolo della velocità, sia dell’autocarro che del motociclo e nella ricostruzione cinematica dell’evento. In particolare, è stato ritenuto erroneo il dato costituito dalla accelerazione iniziale dell’autocarro superiore a 3 m/s per il consulente del Pubblico ministero, pari invece a 1 m/s per il consulente della difesa , con la conseguenza che, nel momento in cui l’autocarro ha iniziato a impegnare la strada percorsa dal motociclo, l’imputato non poteva vedere quest’ultimo che sopraggiungeva ad elevata velocità dalla sua destra, nascosto da un dosso posto ad una distanza di circa 210 mt. dalla posizione di uscita dell’autocarro. Si rileva che, anche secondo i calcoli del perito di parte, nel momento in cui l’autocarro cominciava l’immissione sulla strada principale, la moto si trovava ad una distanza di circa 170 mt., ovvero all’interno dell’avvallamento, quindi in un punto dove non era visibile. Si rappresenta che, a fronte delle evidenti discordanze dei due elaborati peritali di parte, i giudici di merito avrebbero dovuto disporre perizia dibattimentale che avrebbe sicuramente fatto luce sulla vicenda. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Si deve ritenere sussistente il vizio motivazionale denunciato dal ricorrente, là dove la Corte territoriale, pur affermando di aver considerato - per la sua decisione - entrambi gli elaborati tecnici di parte vale a dire, le consulenze tecniche disposte, rispettivamente, dal Pubblico ministero e dalla difesa , nella sostanza non ha espresso alcuna valutazione in ordine ai rilievi contenuti nella consulenza tecnica difensiva, limitandosi a confermare la responsabilità dell’imputato sulla scorta del solo elaborato peritale del Pubblico ministero, ravvisando la sussistenza del profilo di colpa specifica costituito dall’avere l’imputato omesso di dare la precedenza al motociclo condotto dalla persona offesa. In tal modo, tuttavia, i giudici di appello, omettendo altresì di rispondere ad uno specifico motivo di gravame avanzato dal ricorrente, non hanno approfondito l’aspetto - pur rappresentato nella consulenza difensiva - riguardante la possibilità che il conducente dell’autocarro, al momento dell’immissione, non avesse avuto alcuna visibilità del sopraggiungere della moto che - va sottolineato - procedeva sulla strada principale ad elevata velocità ciò in ragione del dosso che si trovava ad una certa distanza dal punto di immissione dell’autocarro, dosso che, data la particolare conformazione della strada, non avrebbe consentito all’imputato la visuale della moto nel momento in cui l’autocarro stava eseguendo la manovra di svolta a sinistra per immettersi nel flusso della circolazione. Si può aggiungere che la stessa sentenza di primo grado ha trattato in maniera carente e insoddisfacente il suddetto aspetto, essendosi limitata, sul punto, a citare le dichiarazioni di un teste L. non presente ai fatti, senza procedere ad alcuna analisi delle caratteristiche del luogo il dosso in questione si trovava a circa 210 metri di distanza dal punto d’urto , dell’accelerazione dell’autocarro e della eccessiva velocità del motociclo, anche alla luce dei rilievi tecnici del consulente della difesa, la cui diversa ricostruzione del sinistro non è stata minimamente presa in considerazione dal giudicante, anche solo per essere confutata. 3. Si deve ritenere del tutto carente tale approccio argomentativo, poiché non chiarisce in che cosa sia consistito il vaglio di correttezza scientifica espletato dalla Corte capitolina, là dove, come anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità in tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l’accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l’utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell’apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un’altra Sez. 4, Sentenza n. 3745 del 21/1/2020, Catuogno, n. m. Sez. 4, Sentenza n. 49884 del 16/10/2018, P., Rv. 274045 . 4. Il descritto vizio motivazionale da cui è affetta la sentenza impugnata ne giustifica l’annullamento con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a .