Prova a rubare generi alimentari: il valore, di poco superiore ai 30 euro, esclude la giustificazione della fame

Definitiva la condanna per un uomo, punito con due mesi di reclusione e 80 euro di multa dopo essere stato beccato mentre provava a portar via cibarie da un supermercato. Per i Giudici va respinta l’ipotesi difensiva centrata sullo stato di necessità alla base dell’azione ciò perché 32 euro di merce non sono compatibili con la soddisfazione immediata di un bisogno alimentare impellente.

Eccessivo un bottino di 30 euro in generi alimentari per ipotizzare che il furto sia stato compiuto per estrema necessità, ossia per fame. Confermata perciò la condanna di un uomo a due mesi di reclusione e 80 euro di multa per avere provato a portare via sena pagare cibarie da un supermercato Cassazione, sentenza n. 11289, sez. V Penale, depositata il 3 aprile Supermercato. Concordi i Giudici di merito che condannano un uomo per avere cercato di rubare generi alimentari da un supermercato in Liguria. In sostanza, egli ha provato a impossessarsi di cibarie per un valore complessivo di 32 euro e 77 centesimi , asportando i beni dai banchi di vendita dall’esercizio commerciale e avendo poi provato inutilmente ad occultarli sotto la giacca. E per i Giudici il valore economico della merce esclude l’ipotesi che il furto sia stato provato per fronteggiare uno stato di necessità. Nessuna discussione, quindi, prima in Tribunale e poi in Appello, sulla pena, fissata in due mesi di reclusione e 80 euro di multa. Bisogno. Col ricorso in Cassazione l’uomo ribadisce tramite il proprio legale di aver tentato il furto per fame , e osserva è illogico respingere questa giustificazione solo alla luce del valore della merce, ritenuto dai giudici di merito non rilevante ma considerevole. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, però, è corretta la valutazione che ha portato alla condanna dell’uomo, valutazione poggiata soprattutto sulla assenza di prova circa la finalità del furto, ossia quella di sopperire a gravi ed urgenti esigenze alimentari . Più precisamente, viene rilevato che è legittimo il riferimento al valore non rilevante ma considerevole delle merci sottratte . Difatti, pur trattandosi di una cifra modesta 32 euro e 77 centesimi , osservano i magistrati della Cassazione, va esclusa la causa di giustificazione dello stato di necessità che deve essere ricollegabile ad un bisogno impellente, e dunque a una sottrazione minimale, esigua, destinata ad una immediata soddisfazione dell’esigenza alimentare .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 settembre 2019 – 3 aprile 2020, n. 11289 Presidente Catena – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 2/07/2018, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del 30/09/2016, pronunciata dal Tribunale della medesima città, con cui De. Vo. Ga. Ma. - previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., ritenute equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale contestata - era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 80 di multa per il reato di tentato furto aggravato, contestato al prevenuto per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di generi alimentari per un valore complessivo di Euro 32,77 , avendo asportato detti beni dai banchi di vendita dell'esercizio commerciale Coop. Liguria Centro Acquisti A Negro , e avendoli successivamente occultati sotto la giacca, senza tuttavia riuscire nel proprio intento per cause indipendenti dalla sua volontà. 2. L'imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto i seguenti motivi. 2.1 Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., in relazione all'insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità. Il ricorrente aveva sostenuto di aver tentato il furto per fame, ma la Corte territoriale, nell'escludere l'esimente, ritenendo il valore della merce pari ad Euro 32,77 non rilevante ma considerevole , sarebbe incorsa in un ragionamento illogico e privo di ulteriori spiegazioni. 2.2 Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., con riferimento all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., escluso dalla Corte territoriale in considerazione dell'abitualità della condotta del prevenuto. Sarebbe invero illogico ritenere ostative all'applicazione della particolare tenuità del fatto le due precedenti condanne per furto, posto che, senza alcuna ulteriore valutazione circa le modalità, i motivi e i tempi dei fatti, non sarebbe possibile affermare, solo sulla base di queste, l'abitualità del comportamento. 2.3 Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., nonché erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., in relazione all'art. 59 legge n. 689/1981. Infatti, la Corte di Appello avrebbe negato al ricorrente la sostituzione della pena detentiva breve di cui all'art. 53 della predetta legge per il solo fatto di avere il prevenuto commesso il reato dopo una precedente condanna a pena condizionalmente sospesa detta ultima circostanza non rientrerebbe tra i casi di esclusione dell'istituto in parola, e mancherebbe dunque qualsiasi motivazione in ordine al giudizio prognostico circa l'adempimento delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato e va dunque dichiarato inammissibile. 1. Per quanto attiene al primo motivo, si osserva che nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha rimarcato l'assenza di prova circa la finalità legata alla commissione del reato, ossia quella di sopperire a gravi ed urgenti esigenze alimentari. In tale contesto va inteso il riferimento, in motivazione, al valore non rilevante ma considerevole delle merci sottratte invero, pur trattandosi di una cifra modesta Euro 32,77 , la causa di giustificazione dello stato di necessità deve essere ricollegabile ad un bisogno impellente, e dunque a una sottrazione minimale, esigua, destinata ad una immediata soddisfazione dell'esigenza alimentare. Il motivo è quindi manifestamente infondato. 2. Altrettanto deve affermarsi in relazione al secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131- bis cod. pen. Vero è che la Corte di Appello ha motivato sul punto adducendo a causa ostativa l'abitualità del comportamento e desumendo quest'ultima dall'esistenza di due precedenti condanne del ricorrente per furto, ma è altrettanto vero che una motivazione di tale guisa non può essere considerata illogica, poiché simile ragionamento appare perfettamente compatibile con le norme di legge e costituisce esercizio di una valutazione discrezionale rimessa al Giudice di merito. 3. Anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Considerata la dedizione del prevenuto ai reati di furto, si deve ritenere che sia esente da censure la motivazione, resa dalla Corte territoriale, sul rigetto della richiesta di sostituzione della pena invero, è proprio sull'esistenza delle precedenti condanne e sulla non occasionalità della condotta che la Corte di Appello di Genova opera una prognosi negativa circa il futuro comportamento dell'imputato. 4. Sulla base delle considerazioni esposte, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con contestuale condanna del De. Vo. al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che si reputa equo determinare in Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00.