Violazioni del codice della strada e potere del giudice di graduare la sanzione amministrativa accessoria

Il giudice può disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione della patente, nei casi in cui ricorrano le ipotesi meno gravi di guida in stato di ebbrezza con valori elevati e di guida alterata da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l’automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma.

Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10680/20, depositata il 27 marzo. Il caso. Il Tribunale applicava all’imputato la pena di giustizia, per il reato di lesioni stradali, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Avverso tale decisione, la difesa dell’imputato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge, da un lato, per l’errata qualificazione giuridica del fatto ascritto che andava ritenuto ipotesi aggravata della fattispecie di cui all’art. 590 c.p. e necessitava della querela per la procedibilità in presenza di conseguenze dannose tenui, dall’altro, per inosservanza dell’art. 222, comma 2, c.d.s. in relazione alla ritenuta impossibilità del giudice di graduare la sanzione amministrativa accessoria in ragione dell’irragionevole automatismo sanzionatorio tra la perpetrazione dei delitti di cui agli artt. 589- bis e 590- bis c.p. con l’applicazione della revoca della patente. La possibilità del giudice di graduare la sanzione amministrativa accessoria. La decisione impugnata, per i Supremi Giudici, deve essere annullata limitatamente a questo secondo punto, relativo alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente disposta dal Tribunale. Sul punto, la Corte Costituzionale, in conformità a quanto disposto dalla difesa dell’imputato, ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, c.d.s., laddove non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione della patente, nei casi in cui ricorrano le ipotesi meno gravi, come nel caso in esame, di guida in stato di ebbrezza con valori elevati e di guida alterata da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l’automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 dicembre 2019 – 27 marzo 2020, n. 10680 Presidente Di Salvo – Relatore Bellini Considerato in diritto 1. Il Tribunale di Piacenza, su richiesta dell’imputato cui aveva prestato consenso l’ufficio del pubblico ministero, applicava a C.D. per il reato di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis c.p. la pena di un mese giorni dieci di reclusione con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza è insorta la difesa dell’imputato, deducendo violazione di legge assumendo in primo luogo la errata qualificazione giuridica del fatto ascritto che andava ritenuto ipotesi aggravata della fattispecie di cui all’art. 590 c.p. che pertanto necessitava della querela ai fini della procedibilità in presenza di conseguenze dannose tenui, e in secondo luogo per inosservanza del disposto dell’art. 222 C.d.S., comma 2, relativamente alla ritenuta impossibilità da parte del giudice di graduazione della sanzione amministrativa accessoria in ragione di un irragionevole automatismo sanzionatorio tra la perpetrazioni dei delitti di cui all’art. 589 bis c.p. e art. 590 bis c.p. con l’applicazione della revoca della patente di guida. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla deduzione concernente la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Tribunale. Invero la Corte Costituzionale con sentenza n. 88/2019 , conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo laddove non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano le ipotesi meno gravi come quella per cui si procede diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati e di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l’automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma. 2. Ne consegue pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla scelta della sanzione amministrativa accessoria da applicare, con rinvio al Tribunale di Piacenza per nuovo esame. 3. Assolutamente infondata è invece la doglianza concernente l’errore nella qualificazione giuridica del fatto reato e della conseguenze richiesta di derubricazione dello stesso in ipotesi riconducibile all’art. 590 c.p., così da ritenersi necessaria la condizione di procedibilità della querela. Invero è pacifico insegnamento del S.C. che le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis c.p. omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime , introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, art. 1, costituiscono ipotesi autonome e non aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose sez.IV, 1.3.2017, Venni Rv.270918 , e che in relazione a quest’ultima fattispecie ricorre altresì il paradigma delle lesioni gravi in quanto guarite dopo i quaranta giorni e che pertanto non è necessaria la condizione di procedibilità della querela sez.IV, 24.5.2018. PM in proc. Bertani, Rv.273409 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Piacenza. Rigetta nel resto il ricorso.