Rientra nei termini il deposito dell’impugnazione da parte del difensore presso il foro di appartenenza

Ai fini della tempestività della presentazione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., non assume rilievo il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice del luogo ove si trova l'impugnante ed il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 9712/20, depositata l’11 marzo. Il fatto. Con apposita sentenza, la Corte d’Appello dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dall’imputato nei confronti della sentenza del Tribunale, in forza della quale egli era stato condannato alla pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 81, 609- bis , comma 3, 61, comma 1, n. 11 c.p Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione in particolare, la difesa del ricorrente osserva che, essendo il termine di proposizione dell'appello al 15 ottobre 2016, anche in considerazione della sospensione dei termini in periodo feriale, aveva depositato il 14 ottobre 2016 l’atto d'appello nella cancelleria del Tribunale di Monza, luogo dove si trovava il difensore e foro di appartenenza, e nella stessa data l'atto era stato trasmesso al Tribunale di Como, giudice a quo, non rilevando in alcun modo, ai fini della tempestività del gravame, la data in cui la raccomandata contenente l'atto era pervenuta al giudice lariano . Il deposito dell’atto d’appello. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di impugnazioni, le parti ei loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma 2, c.p.p., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale si trovano, anche se incompetente a riceverlo, ma ciò solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Nel caso in esame, il Tribunale di Como ha indicato il termine per il deposito della motivazione in 60 giorni, previsto, pertanto, per il 20 agosto 2016 e considerata la sospensione feriale dei termini, l'ultimo giorno utile per il deposito dell'atto di appello era pertanto il 15 ottobre 2016. E dato che il difensore lo ha depositato il 14 ottobre 2016, nulla rileva ai fini della tempestività dell’impugnazione, in tale sede. Ai fini infatti della tempestività della presentazione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., non assume rilievo il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice del luogo ove si trova l'impugnante ed il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato ha però ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione sulla base dell'insegnamento in virtù del quale è inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ricadendo così sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente. Ma, nella concreta fattispecie, il difensore, facendo corretto uso della norma di cui all'art. 582, comma 2, c.p.p., ha depositato personalmente l'impugnazione presso la cancelleria del Tribunale di Monza, ove si trovava anche in quanto iscritto al locale Ordine professionale. Da qui l’annullamento della decisione impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 novembre 2019 – 11 marzo 2020, n. 9712 Presidente Lapalorcia – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 aprile 2019 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Bi Ro. nei confronti della sentenza del 22 giugno 2016 del Tribunale di Como, in forza della quale l'imputato era stato condannato alla pena, sospesa, di anni uno mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 capoverso, 609-bis, comma 3, 61, comma 1, n. 11 cod. pen. in danno di Ca. Mu., con prevalenza dell'attenuante sull'aggravante contestata e subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento del disposto risarcimento del danno. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare la difesa del ricorrente, lamentando violazione di norme processuali, ha osservato che - pacifico essendo il termine di proposizione dell'appello al 15 ottobre 2016, anche in considerazione della sospensione dei termini in periodo feriale - aveva depositato in data 14 ottobre 2016 atto d'appello nella cancelleria del Tribunale di Monza, luogo dove si trovava il difensore e Foro di appartenenza, ed in pari data l'atto era stato trasmesso al Tribunale di Como, Giudice a quo, non rilevando in alcun modo, ai fini della tempestività del gravame, la data in cui la raccomandata contenente l'atto era pervenuta al giudice lariano. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Vero è infatti che, in tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Bonugli, Rv. 272836 . 4.1.1. Ciò posto, con la sentenza del 22 giugno 2016 il Tribunale di Como ha indicato in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione, previsto, pertanto, per il 20 agosto 2016. Considerata la sospensione feriale dei termini, l'ultimo giorno utile per il deposito dell'atto di appello era pertanto il 15 ottobre 2016 a norma degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c cod. proc. pen., atteso il tempestivo deposito della motivazione. 4.1.2. Il difensore dell'imputato ha così depositato personalmente l'atto di gravame il 14 ottobre 2016, presso la cancelleria del Tribunale di Monza foro di appartenenza dello stesso difensore . In pari data, l'Ufficio brianzolo ha trasmesso al Tribunale di Como l'atto d'impugnazione con raccomandata, pervenuta il 24 ottobre 2016. 4.2. Il ricorso, quindi, deve ritenersi tempestivo. Ai fini infatti della tempestività della presentazione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., non assume rilievo il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice del luogo ove si trova l'impugnante ed il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato Sez. 1, n. 45324 del 10/09/2019, Sili, Rv. 277150 Sez. 2, n. 54277 del 25/11/2016, Regui, Rv. 268589 . 4.2.1. Al riguardo, il provvedimento impugnato ha invece ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione richiamando l'insegnamento - in sé del tutto condivisibile, ma estraneo alla fattispecie - per il quale è inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., ricadendo sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente Sez. 2, n. 6839 del 18/01/2017, Losciale e altri, Rv. 269118 . Come è stato infatti specificato anche in tale pronuncia richiamata dalla Corte territoriale, la regola generale prevede art. 582, comma 1, cod. proc. pen. che l'atto d'impugnazione sia presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con salvezza peraltro dei casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. proc. pen 4.2.2. In specie il difensore, facendo corretto uso della norma di cui all'art. 582, comma 2 cit., ha depositato personalmente l'impugnazione presso la cancelleria del Tribunale di Monza, ove il medesimo si trovava anche in quanto iscritto al locale Ordine professionale. 5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per il giudizio.