Droga ceduta a un minorenne: l’iscrizione all’università non rende meno grave la posizione del pusher

Definitiva la condanna a due anni e otto mesi di reclusione. Respinte le obiezioni difensive, finalizzate a sottolineare il valore positivo della sua frequentazione universitaria, intesa quale elemento rivelatore di uno stabile inserimento sociale.

Studente universitario e, allo stesso tempo, pusher per avere una prima fonte – seppur non lecita – di reddito. L’attività criminosa realizzata – e testimoniata dalla cessione di circa 266 grammi di marijuana a un minorenne – non può però essere considerata meno grave alla luce della semplice iscrizione a un ateneo Cassazione, sentenza n. 8357/20, sez. III Penale, depositata il 2 marzo . Marijuana. Ricostruita la vicenda, il giovane uomo sotto processo viene condannato prima in Tribunale e poi in Appello. Inequivocabile la condotta in esame, cioè l’avere ceduto a un minorenne circa 266 grammi di marijuana”. Consequenziale anche la pena, fissata in due anni e otto mesi di reclusione”. Col ricorso in Cassazione, però, il legale dell’uomo sotto processo prova ad ottenere una riduzione della sanzione. In particolare, egli pone in evidenza il valore positivo della frequentazione universitaria” da parte del suo cliente, elemento rivelatore di un suo stabile inserimento sociale”. A corredo di questa visione, poi, vengono anche richiamate la giovane età e la condizione di incensuratezza” dell’uomo. Iscrizione. La visione proposta dall’avvocato difensore non convince però i giudici della Cassazione. In particolare, viene ritenuto non decisivo il richiamo alla presunta valenza positiva rivestita dall’iscrizione dell’imputato all’università”, segno”, secondo il legale, di una condotta di vita regolare e di uno stabile inserimento nella collettività”. A smentire queste considerazioni, secondo i giudici, c’è un elemento di segno negativo”, cioè la rilevanza della non episodicità della condotta criminosa”. A questo proposito viene posto in evidenza l’esame delle conversazioni via Whatsapp estrapolate dai cellulari in sequestro, da cui emergono pregressi rapporti di fornitura di droga tra l’imputato e il giovanissimo acquirente”. In ogni caso, l’iscrizione all’università, fatto ben diverso dalla sua regolare frequentazione con profitto, non può rivestire la valenza favorevole addotta dalla difesa, traducendosi, invece, in una circostanza oggettivamente neutra in difetto di ulteriori elementi che consentano di trarne la presunzione di un retta condotta di vita”, chiariscono i giudici della Cassazione. Irrilevante anche il riferimento difensivo alla condizione di incensuratezza” e alla giovane età” dell’imputato. Questi elementi sono superati, spiegano i magistrati, dalla valorizzazione conferita al fattore di segno opposto sopra indicato”, cioè la non episodicità della condotta criminosa” in discussione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 gennaio – 2 marzo 2020, numero 8357 Presidente Sarno – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 24.5.2019 la Corte di Appello di Genova ha integralmente confermato la condanna alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione inflitta, all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato dal Tribunale della stessa città, a Zh. Al. in quanto responsabile del reato di cui agli artt. 73, quarto comma ed 80 D.P.R. 309/1990 per aver ceduto ad un minorenne circa 266 grammi di marijuana. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la carenza e l'illogicità della motivazione resa in ordine al diniego delle attenuanti generiche con la quale si era negato valore positivo alla frequentazione universitaria da parte dello stesso prevenuto, elemento invece rivelatore di un suo stabile inserimento sociale e non si erano tenute in alcun conto né la sua giovane età, né la condizione di incensuratezza. Considerato in diritto Occorre premettere, sulla scorta del costante orientamento di questa Corte, che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'articolo 62 bis cod. penumero è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'articolo 133 c.p. di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, i quali restano disattesi o superati da tale valutazione Sez. 5, numero 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 Sez. 3, numero 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899 . Ciò detto, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato risultano in primo luogo generiche, circoscritte come sono al mancato riconoscimento della valenza positiva asseritamente rivestita dall'iscrizione dell'imputato all'università, segno di una condotta di vita regolare e di un suo stabile inserimento nella collettività, senza che venga in alcun modo confutato l'elemento di segno negativo, ovverosia la rilevanza della non episodicità della condotta criminosa che la Corte ligure ha ritenuto preclusiva all'accoglimento della richiesta con tale argomentazione, fondata sull'esame delle conversazioni via whatsapp estrapolate dai cellulari in sequestro, da cui emergono pregressi rapporti di fornitura di droga tra l'imputato e l'acquirente, la difesa omette ogni confronto. In ogni caso né l'iscrizione all'università, fatto ben diverso dalla sua regolare frequentazione con profitto, può rivestire la valenza favorevole addotta dalla difesa traducendosi in una circostanza oggettivamente neutra in difetto di ulteriori elementi che consentano di trarne la presunzione di un retta condotta di vita, né di alcuna censura è passibile l'omessa pronuncia sugli altri elementi valorizzati dal ricorrente, ovverosia la sua condizione di incensuratezza e la giovane età, sia perché superati dalla valorizzazione conferita al fattore di segno opposto sopra indicato, sia perché di per sé privi della connotazione favorevole eccepita dalla difesa, tenuto conto quanto al primo della preclusione contenuta nell'articolo 62 bis, ult. comma cod. penumero e quanto al secondo del mancato accertamento di una personalità non compiutamente formata a dispetto della maggiore età raggiunta. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 numero 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità all'esito del ricorso consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. penumero , l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.