Notifica all’imputato detenuto e facoltà di partecipare all’udienza camerale nel procedimento di riesame: la parola delle SS.UU.

Dove va eseguita la notifica all’imputato detenuto? Ed ancora, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, in che modo la persona, sottoposta alla misura, che voglia comparire all’udienza camerale può presentarne istanza? La risposta dalle Sezioni Unite penali.

Notifica all’imputato detenuto. Con l’informazione provvisoria n. 5, il Supremo Collegio affronta la questione se sia valida la notifica all’imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione. La soluzione adottata dai Giudici è che la suddetta notifica va eseguita presso il luogo di detenzione. Facoltà di partecipare all’udienza camerale per il soggetto sottoposto a misura cautelare nel procedimento di riesame. Con l’informazione provvisoria n. 6 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione rispondono al quesito se nel procedimento di riesame contro provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto alla misura, che voglia comparire personalmente all’udienza camerale ex art. 309, comma 8- bis , c.p.p., debba formularne istanza nella richiesta stessa di riesame o se possa presentare la richiesta anche non contestualmente ad essa, ma in tempo utile comunque per consentire la tempestiva traduzione al fine del regolare svolgimento del processo. La soluzione adottata dalla Corte è la seguente nel procedimento di riesame avverso i suddetti provvedimenti la persona sottoposta alla misura può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza solo se ne ha fatto richiesta, anche tramite difensore, con l’istanza di riesame, ferma la possibilità di essere sentita su determinati temi con istanza di differimento art. 309, comma 9- bis , c.p.p. .

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