Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno: quale termine per il versamento?

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine a disposizione dell’imputato, qualora non sia stato fissato dalla sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6368/20, depositata il 18 febbraio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta dalla Procura della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad un imputato a causa del denunciato inadempimento dell’obbligo posto come condizione del beneficio ex art. 163 c.p., consistente nel pagamento del risarcimento del danno cagionato alla persona offesa. Sottolineava il GIP che dalla documentazione allegata all’istanza risultava che il pagamento era stato effettuato e che, essendo stata omessa l’indicazione del termine entro cui adempiere all’obbligo, tale termine doveva essere individuato in quello di 5 o 2 anni previsto dall’art. 163 c.p., con conseguente tempestività del versamento. Il PM ha impugnato la pronuncia in Cassazione. Termine. Il Collegio evidenzia il contrasto giurisprudenziale in tema di individuazione del termine di adempimento dell’obbligo ex art. 165 c.p. e aderisce all’impostazione secondo cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine a disposizione dell’imputato, qualora non sia stato fissato dalla sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. La diversa opzione riferita all’art. 163 c.p. e fatta propria dalla sentenza impugnata risulta secondo la Corte dissonante sistematicamente poiché quei termini – 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni – fissano l’intervallo temporale generale entro cui il beneficio privo di condizione determina l’effetto estintivo della pena, mentre il decorso del termine agganciato al passaggio in giudicato della sentenza supplice alla mancanza del termine indicato dal giudice . Per questi motivi, la pronuncia impugnata viene annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 gennaio – 18 febbraio 2020, n. 6368 Presidente Mazzei – Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12/7/2019 il GIP del Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta della Procura della Repubblica in sede di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a I.S. a causa del denunciato inadempimento dell’obbligo imposto come condizione del beneficio ex art. 163 c.p. e consistente nel pagamento della somma di Euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, osservando che il condannato aveva invece ottemperato all’obbligo ex art. 165 c.p., avendo corrisposto detta somma in data 29/11/2018, come risultava dalla quietanza e dalla documentazione allegata all’istanza. Rilevava il giudice dell’esecuzione che, essendo stata nella specie omessa l’indicazione del termine entro cui adempiere l’obbligo, dando atto del contrasto giurisprudenziale in merito, riteneva di aderire all’orientamento per cui detto termine deve intendersi coincidente con quello di cinque o due anni previsto dall’art. 163 c.p., sicché riteneva comunque tempestivo l’adempimento effettuato dall’I. . 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Vercelli, lamentando - ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b - violazione di legge con riferimento all’art. 165 c.p Il ricorrente ha rilevato che il difensore del condannato aveva interpellato altro giudice dell’esecuzione per la determinazione del termine per adempiere all’obbligo ex art. 165 c.p., in quanto non era stato fissato in sentenza, e quel procedimento era esitato nella declaratoria che il termine per l’adempimento in simili casi dovesse coincidere con quello del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio tale conclusione era stata impugnata dall’I. con ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile. Pertanto, rilevato che nel caso di specie l’adempimento dell’obbligo era avvenuto soltanto in data 29/11/2018, insiste il Pm ricorrente nel considerare tardivo il pagamento, in quanto era già intervenuta una precedente pronuncia in sede esecutiva che aveva sancito l’aggancio del termine per l’adempimento dell’obbligo a quello del passaggio in giudicato della sentenza avvenuto in data 12/01/2018 . 3. Il Procuratore generale, Dott. Stefano Tocci, ha depositato requisitoria scritta nella quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, aderendo all’opzione interpretativa che ritiene il termine per l’adempimento non fissato in sentenza coincidente con quello di cinque o due anni previsto dall’art. 163 c.p Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Sussiste effettivamente un contrasto giurisprudenziale in tema di individuazione del termine di adempimento dell’obbligo ex art. 165 c.p. e l’adesione all’una o all’altra delle soluzioni prospettabili comporta una scelta di campo come quella propugnata dal Procuratore generale di questa Corte . In termini generali, si intende qui dare continuità al principio sancito da questa Corte Sez. 1, n. 47862 del 28/06/2017, PM in proc. Gentiluomo e altro, Rv. 271418 , per cui in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. In detta pronuncia si è argomentato che in assenza di un termine, non si giustificherebbe una scadenza ai fini dell’adempimento posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, coincidente con il decorso del periodo di sospensione della pena. E ciò in considerazione del fatto che l’obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio per cui il creditore può esigere immediatamente l’adempimento dell’obbligazione se non si è stabilito uno specifico termine, e che non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell’operatività della sospensione condizionale. 1.2. Tuttavia, nel caso specifico, il focus non è più prendere posizione sul tema generale, quanto dare seguito ad una procedura esecutiva riguardante il condannato I. che ha già dato luogo a concrete determinazioni infatti, prima di assumere l’iniziativa di chiedere la revoca del beneficio ex art. 163 c.p., il Pubblico ministero aveva interpellato il giudice dell’esecuzione chiedendo la fissazione del termine per l’adempimento non indicato dal giudice di cognizione il giudice dell’esecuzione si era pronunciato nel senso di ritenere tale termine coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza, ed il ricorso di legittimità avanzato dall’interessato era stato dichiarato inammissibile. Pertanto, devono qui ribadirsi le argomentazioni illustrate nella sentenza n. 28224 del 2019 di questa Corte, pronunciatasi sul ricorso di legittimità presentato da I.S. . 1.3, In particolare, in quella pronuncia si era rilevato che l’abbinamento del termine di adempimento della condizione al passaggio in giudicato della sentenza deve operarsi con una certa elasticità, non pretendendo una precisa contestualità tra la definitività della sentenza e l’adempimento della condizione ma il passaggio di un tempo eccessivamente lungo non risulta accettabile, pena la vanificazione della funzione stessa del beneficio condizionato concesso. In detta sentenza si era pure operato il richiamo alla procedura prevista dall’art. 674 c.p.p. trattandosi del procedimento che, eventualmente, avrebbe permesso all’interessato l’adeguata interlocuzione qualora fosse stata instaurata la procedura di revoca della sospensione condizionale della pena. 2. Deve aggiungersi, a completamento del ragionamento favorevole alla tesi della coincidenza tra termine per l’adempimento dell’obbligo ex art. 165 c.p. e passaggio in giudicato della sentenza, che la diversa opzione riferita ai termini indicati dall’art. 163 c.p. risulta dissonante sistematicamente, poiché quei termini - cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni fissano l’intervallo temporale generale entro cui il beneficio privo di condizione determina l’effetto estintivo della pena, mentre il decorso del termine agganciato al passaggio in giudicato della sentenza supplisce alla mancanza di termine indicato dal giudice - ipotesi prevista come normale dall’art. 165 c.p., comma 5, - e svolge la diversa funzione di sollecitare l’adempimento di un obbligo che costituisce condizione di mantenimento del beneficio. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine deve essere assolto l’obbligo condizionante, pena la revoca in sede esecutiva. 3. Ciò posto con riguardo al termine per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, certa ed esigibile, non può trascurarsi di rilevare la peculiarità del procedimento in esame, connotato da adempimento avvenuto, da parte del condannato, in data 29 novembre 2018, prima della decisione del giudice dell’esecuzione, adito dal Pubblico ministero nel precedente procedimento proprio al fine di accertare il medesimo termine, in quella sede dichiarato coincidente con la data dell’irrevocabilità della sentenza di condanna, giusta ordinanza del 13 dicembre 2018. La tesi opposta seguita dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento attualmente impugnato, legittimando in radice l’adempimento già avvenuto, ben prima dei cinque anni previsti dall’art. 163 c.p., non ha consentito all’interessato di interloquire sulle ragioni del pagamento eseguito il 29 novembre 2018, dieci mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza avvenuto il 12/1/2018, mentre al giudice dell’esecuzione, come da costante giurisprudenza, compete anche di accertare l’eventuale incolpevole inadempimento e, a fortiori, le ragioni del ritardato adempimento, laddove derivante da allegata impossibilità anche solo contingente, tale da escludere, ove ritenuta sussistente, la revoca del beneficio cfr. in termini, ex multis. Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Rv. 25758701 . 4. In conclusione, va disposto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al GIP del Tribunale di Vercelli in funzione di giudice dell’esecuzione, affinché - ferma l’individuazione del termine come indicato nella sentenza n. 28224 del 2019 di questa Corte - verifichi l’esistenza di eventuali ragioni di inesigibilità della prestazione o di giustificazione del ritardo nell’adempimento e quindi valuti concretamente la richiesta di revoca del beneficio alla luce di tali acquisizioni di fatto. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Vercelli giudice per le indagini preliminari.