Condannato il padre che non fa nulla per impedire i maltrattamenti della madre sul proprio figlio

La posizione di garanzia impone al genitore esercente la relativa potestà di intervenire per impedire che l’altro coniuge compia atti di violenza sessuale ai danni dei figli, quando ne sia venuto a conoscenza, provvedendo alla denuncia del coniuge abusante.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 6209/20, depositata il 17 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell’imputato per non aver impedito, in qualità di esercente la potestà genitoriale, i delitti di maltrattamenti e lesioni gravissime provocate dalla madre convivente ai danni del loro figlio. Avverso tale decisione, la difesa dell’imputato propone ricorso per cassazione sostenendo l’inconsapevolezza dell’imputato delle suddette condotte tenute dalla convivente ai danni del figlio. Il corretto esercizio della potestà genitoriale. In numerose pronunce della S.C. si è puntualizzato che la posizione di garanzia impone al genitore esercente la relativa potestà di intervenire per impedire che l’altro coniuge compia atti di violenza sessuale ai danni dei figli, quando ne sia venuto a conoscenza, provvedendo alla denuncia del coniuge abusante. Ed inoltre, la responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, perché sussista la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità. Ebbene, sulla base di tali principi, i Supremi Giudici hanno notato come nel caso in esame la situazione percepibile dall’imputato e la gravità delle conseguenze fisiche patite dal minore, e la reiterazione dei comportamenti violenti della madre, non potevano essere ignorati dall’imputato. A ciò consegue il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 novembre 2019 – 17 febbraio 2020, n. 6209 Presidente Palla – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell’imputato per non avere impedito, in qualità di esercente la potestà genitoriale, i delitti di maltrattamenti e lesioni gravissime, provocate dalla madre convivente ai danni del figlio di entrambi. Fatto compiuto in epoca antecedente e prossima all’ omissis . 1. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso la difesa, lamentando col primo motivo, il vizio di motivazione illogica o apparente per la mancata risposta ai motivi di appello. 1.1 La difesa aveva sostenuto la tesi dell’inconsapevolezza dell’imputato delle condotte violente tenute dalla convivente, allegando sul punto una conversazione tra i due che la dimostrerebbe, ma la sentenza non aveva preso in considerazione la doglianza. 1.2 Allo stesso scopo era stato segnalato che i comportamenti aggressivi e lesivi tenuti dalla madre nei confronti del bambino si sarebbero intensificati solo negli ultimi giorni prima dell’arresto della donna ed a quel punto l’imputato, resosi conto di traumi visibili, aveva portato il piccolo in Ospedale. 1.3 Per altro verso gli accertamenti medici avrebbero ribadito che le fratture ed in genere le lesioni rilevate erano di epoca recente ed, a conferma della scusabilità dell’atteggiamento del giudicabile, il ricorrente ha dedotto che neppure i medici specialisti si erano subito resi conto della natura traumatica delle lesioni. 2. Nel secondo motivo ci si è doluti della mancata derubricazione del delitto in lesioni colpose in quanto la giustificazione resa nella sentenza impugnata aveva posto in evidenza solo condotte negligenti e di mancanza di attenzione da parte del giudicabile. 3. Tramite il terzo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione circa l’individuazione del reato più grave e circa i criteri di graduazione della pena anche in riferimento alla ritenuta continuazione tra i delitti. All’odierna udienza il PG, Dr.ssa Lori Perla, ha concluso per l’inammissibilità. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Per affrontare le questioni poste nel primo e secondo motivo di ricorso, attinenti all’elemento psicologico del delitto, occorre premettere un brevissimo excursus del sistema di principi elaborato da questa Corte, con particolare riguardo al tema degli abusi di carattere sessuale effettuati sui minori o da terzi o da soggetti in relazione personale col genitore oppure dall’altro genitore, e della possibile responsabilità del genitore materialmente estraneo agli illeciti. In proposito si è fatto riferimento all’art. 147 c.c. che impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli e si è configurata per il genitore esercente la potestà sui figli minori una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’integrità psico - fisica dei medesimi. Dai citati doveri, nella prospettiva penalistica, consegue la responsabilità a titolo di causalità omissiva di cui all’art. 40 cpv. c.p. degli atti di violenza sessuale compiuti da altri sui figli, in presenza di determinate condizioni, individuate nella a conoscenza o conoscibilità dell’evento b conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul garante c possibilità oggettiva di impedire l’evento. Così Sez. 3, Sentenza n. 19603 del 28/02/2017 Ud. dep. 26/04/2017 Rv. 270141 Sez. 3, Sentenza n. 4730 del 14/12/2007 Ud. dep. 30/01/2008 Rv. 238698. 1.1 In altre pronunzie - temporalmente intermedie tra le due suindicate - si è puntualizzato che la posizione di garanzia impone al genitore esercente la relativa potestà di intervenire per impedire che l’altro coniuge compia atti di violenza sessuale ai danni dei figli, quando ne sia venuto a conoscenza, provvedendo alla denuncia del coniuge abusante, sempre che non vi sia la possibilità di altri interventi idonei ad impedire l’evento. Sez. 3, Sentenza n. 1369 del 11/10/2011 Ud. dep. 17/01/2012 Rv. 251624. Con riguardo all’elemento soggettivo del reato si è precisato che la responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità. Sez. 3, Sentenza n. 28701 del 12/05/2010 Ud. dep. 21/07/2010 Rv. 248067. 2. Applicando i suddetti principi al caso in esame deve osservarsi - come emerge con chiarezza dalle argomentazioni delle conformi sentenze di merito - che le condizioni di salute del piccolo al momento dell’intervento dei medici si presentavano gravissime, essendo caratterizzate da più fratture, da una condizione generale di malnutrizione, da cicatrici esito di bruciature di sigarette, ed allo stesso tempo evidenti, tali cioè da essere immediatamente visibili ad occhio nudo e percepibili nella loro gravità. 2.1 In proposito va, altresì, sottolineato come il primo Giudice abbia dato atto che la genitrice è stata condannata - con sentenza in rito abbreviato acquisita agli atti del giudizio - alla pena di sei anni di reclusione per i delitti di maltrattamenti e lesioni ai danni del figlio, pronunzia dalla quale si è desunta l’abitualità della condotta tenuta dalla donna. 2.2 Il discorso argomentativo sviluppato dai Giudici territoriali ha correttamente tenuto conto delle suddette informazioni probatorie, desumendone, con ragionamento logico ineccepibile, che la situazione di fatto percepibile dall’imputato, e per la gravità delle conseguenze fisiche patite dal bambino, evidenti sul suo corpo, e per la reiterazione dei comportamenti violenti realizzati dalla genitrice ai suoi danni, non poteva essere da questi ignorata, neppure quanto al suo prolungarsi nel tempo. 2.3 Con tale adeguata argomentazione si è confutata la tesi difensiva dell’inconsapevolezza a causa dell’impegno lavorativo che avrebbe trattenuto l’uomo fuori casa per lungo tempo, mentre la doglianza circa l’ipotizzata omessa motivazione sulla conversazione tra i coniugi, che nella visione della difesa la dimostrerebbe - qui riproposta - implicitamente richiede a questa Corte un’inammissibile rivalutazione dei dati probatori già plausibilmente apprezzati del resto l’argomento è stato preso in considerazione ed esattamente ritenuto irrilevante e non sufficiente a contraddire gli elementi di accusa nel quadro dimostrativo accertato nel precedente grado di giudizio. 3. Le argomentazioni precedenti danno conto anche dell’infondatezza della lamentela della difesa per la mancata derubricazione del reato in quello di lesioni colpose sul punto nell’atto di ricorso è stato sottolineato il passaggio motivazionale in cui è stato fatto cenno alla mancanza di attenzione e cura verso il figlio da parte dell’imputato. Tuttavia la frase in esame deve essere inserita nel complessivo discorso argomentativo articolato dai Giudici del merito, all’interno del quale assume il solo significato ad essa attribuibile di violazione degli obblighi di tutela dell’integrità psico - fisica del minore che incombono al genitore derivanti dalla posizione di garanzia nei confronti del figlio, e non, come impropriamente intenderebbe il ricorrente, come condotte caratterizzate da sola colpa ed in se stesse direttamente causa delle lesioni. 3.1 Dalla posizione di garanzia consegue l’obbligo di impedire gli eventi lesivi dell’integrità psico-fisica del minore, la cui violazione - nel caso in esame chiaramente verificatasi - equivale alla produzione dell’evento delle lesioni ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., per non essere il soggetto garante, in tale qualità tenuto ad attivarsi, intervenuto con iniziative idonee a fermare o porre adeguato rimedio ai comportamenti violenti della coniuge ai danni del piccolo. 4. Il terzo motivo è da respingere in quanto la censura circa la quantificazione della pena, in nulla arbitraria o illogica, non ha tenuto conto dell’elaborazione di questa Corte sul trattamento sanzionatorio la cui determinazione, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013 Ud. dep. 04/02/2014 Rv. 259142. In proposito la sentenza impugnata ha fatto corretto e razionale riferimento alla gravità della condotta dell’imputato ed alla pesantissime conseguenze psico-fisiche subite dal bimbo per i continui maltrattamenti ricevuti dalla madre. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.