La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dal procuratore speciale

Ai sensi dell’art. 645, comma 1, c.p.p., la richiesta per la riparazione è presentata per iscritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale nella cancelleria della Corte d’Appello che ha pronunciato la sentenza.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 5799/20, depositata il 14 febbraio. La vicenda. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall’imputato, poiché la stessa non risultava presentata da procuratore speciale come richiesto dalla legge. Infatti, per i Giudici, la procura allegata all’atto introduttivo del giudizio non possedeva i requisiti della procura speciale, in quanto non conferiva al difensore nominato il potere di promuovere la speciale procedura di riparazione per ingiusta detenzione sulla base delle prescrizioni di cui all’art. 122 c.p.p. ma integrava un ordinario mandato difensivo e i poteri in esso conferiti risultavano generici. L’imputato così ricorre in Cassazione. La richiesta di riparazione presentata da procuratore speciale. Ai sensi dell’art. 645, comma 1, c.p.p., la richiesta per la riparazione è presentata per iscritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale nella cancelleria della Corte d’Appello che ha pronunciato la sentenza. Ed inoltre, l’art. 122 c.p.p. dispone che la procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Ebbene, nel caso di specie, la procura non rispetta detti parametri, non differenziandosi per nulla da un normale mandato ad litem , non contenente alcun riferimento all’oggetto della specifica attività per la quale la legge richiede il rilascio di una puntuale procura speciale e cioè la proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Pertanto, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 dicembre 2019 – 14 febbraio 2020, n. 5799 Presidente Di Salvo – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Reggio Calabria con ordinanza del 11.4.2019 dichiarava la inammissibilità della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, tempestivamente avanzata dall’odierno ricorrente T.G. , in quanto la stessa non risultava presentata da procuratore speciale ai sensi dell’art. 315 c.p.p. e art. 645 c.p.p., comma 1. Evidenziava come la procura allegata all’atto introduttivo del giudizio non possedere i requisiti della procura speciale, in quanto non conferiva al difensore nominato il potere di promuovere la speciale procedura di riparazione per ingiusta detenzione sulla base delle prescrizioni di cui all’art. 122 c.p.p., ma integrava un ordinario mandato difensivo e i poteri in esso conferiti risultavano del tutto generici, non indicavano il procedimento per ingiusta detenzione da intraprendere e vi era esclusivamente riferimento al procedimento di merito nel cui ambito era maturata la detenzione che si assumeva illegittima. Escludeva altresì che tra la istanza di riparazione, presentata dai difensori della parte, e il mandato difensivo intercorresse un collegamento organico che ne giustificasse una interpretazione congiunta ma evidenziava come il mandato difensivo fosse redatto su un atto separato e non demandasse l’incarico di presentare la richiesta di riparazione. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione T.G. , deducendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. In particolare assume la violazione dell’art. 24 Cost., artt. 314 e 643 c.p.p., ed art. 3 Protocollo 7 aggiuntivo alla Convenzione Edu ed art. 9 del patto internazionale dei diritti civili e politici, evidenziando come le disposizioni programmatiche nazionali e sovranazionali sanciscano il diritto del ricorrente ad essere ristorato dei pregiudizi concernenti la ingiusta detenzione e come dall’altra parte risultasse adeguatamente e sufficientemente rappresentata la volontà del T. di conferire ai propri difensori il mandato specifico a richiedere l’indennizzo di cui all’art. 314 c.p.p., sia per il collegamento funzionale esistente tra l’atto di conferimento della procura e la istanza di riparazione dell’ingiusta detenzione sofferta, sia per le espressioni utilizzate nel testo del mandato, che richiamavano il conferimento di un mandato speciale ed esprimevano il riferimento al procedimento penale la cui definizione, con sentenza irrevocabile del giudice di legittimità, aveva fondato il diritto del T. a pretendere il suddetto indennizzo. 2.1 Nella specie, pertanto, la interpretazione del giudice della riparazione avrebbe dovuto orientarsi su criteri di conservazione degli atti processuali in una prospettiva sostanzialistica, alla stregua della chiara volontà manifestata dalla parte di ottenere la riparazione della ingiusta detenzione attraverso il conferimento del mandato difensivo che, seppure incompleto o privo di formule sacramentali, risultava comunque idoneo, in ragione della data di conferimento e del collegamento con il procedimento che aveva originato il diritto del prevenuto, a manifestare all’esterno il contenuto della volontà della parte. Il Procuratore Generale presso la Cassazione concludeva per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. L’art. 645 c.p.p., comma 1, espressamente richiamato dall’art. 315 c.p.p., comma 3, recita che la richiesta per la riparazione è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza. A sua volta l’art. 122 c.p.p., recita che la procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura rilasciata da T.G. non rispetta il dettato di cui all’art. 122 c.p.p., atteso che la stessa per nulla si differenzia da un mandato ad litem, peraltro riferito a procedimento penale ormai esaurito e non contiene alcun riferimento all’oggetto della specifica attività, propria della parte o di un suo rappresentante, per la quale la legge richiede il rilascio di una puntuale procura speciale e cioè la proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta riparazione. 2. Nè una siffatta manifestazione di delega di potere rappresentativo può ritenersi ricorrere attraverso la generica menzione nel mandato difensivo all’esercizio di rappresentanza e difesa dell’assistito accompagnata dalle più ampie facoltà di legge, in quanto una siffatta espressione vieppiù testimonia l’assenza della indicazione dell’oggetto per cui è conferita, che non può esaurirsi in una generica attività di assistenza e difesa tecnica, nè nello specifico potere di nominare sostituti processuali o di presentare istanze di qualsiasi tipo nonché di proporre ogni tipo di impugnazione, se siffatti poteri non siano preceduti dalla specifica indicazione dell’affare in relazione al quale tali poteri difensionali vengono conferiti. Invero, in assenza della indicazione dell’oggetto per cui la procura è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, l’esercizio dei poteri indicati nel mandato de quo potrebbe riferirsi ad ogni tipo di affare e procedura, che è appunto quanto la disposizione di cui all’art. 122 c.p.p. è tesa a scongiurare nel titolo si legge infatti procura speciale per determinati affari , mancando appunto nella specie la indicazione dell’oggetto dell’incarico specifico che consiste nella proposizione e nella presentazione del ricorso, che certamente non può essere desunta dal nomen juris desumibile dall’intestazione dell’atto processuale che contiene la delega difensiva, in quanto è la stessa pretesa giudiziale indennizzo per ingiusta detenzione a dovere essere proposta dalla parte personalmente, ovvero da un procuratore munito di mandato ad hoc sez. 4^, 14.1.2014 Guida 9.12.2014 n. 7973 Pirrone e altri non massimata sez. Un. 12.3.1999 Min. Tesoro in proc. Sciamanna sez. 4, 15.2.2018 Iaquaniello, Rv. 272475 . 3. Neppure nella specie la specificità dell’incarico può essere desunta, come indicato nella giurisprudenza più incline a valorizzare la sostanza piuttosto che la forma delle espressioni contenute nel mandato difensivo, da un collegamento materiale o funzionale tra la domanda di riparazione di ingiusta detenzione e la procura ad essa allegata, atteso che la domanda risulta proposta dai difensori del ricorrente e non risulta sottoscritta da quest’ultimo, mentre la procura speciale intitolata nomina a difensore di fiducia non risulta in alcun modo collegata alla domanda giudiziale, nè sotto il profilo materiale, risultando redatta su un atto separato, nè sotto il profilo funzionale laddove, come sopra già evidenziato, nella procura manca qualsiasi riferimento al procedimento per ingiusta detenzione e l’atto si sostanzia in un mandato difensionale assolutamente generico che potrebbe valere per qualsiasi di procedimento, principale, incidentale, accessorio, di impugnazione o di esecuzione concernente i fatti di cui alla notizia di reato iscritta al n. 1389/08 RGNR DDA. 4. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.