Dichiarata incostituzionale l’applicazione “retroattiva” della spazzacorrotti

In mancanza di una disciplina transitoria, la costante interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente, è costituzionalmente illegittima ciò in quanto tale applicazione retroattiva comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, in contrasto con il principio di legalità delle pene ex art. 25, comma 2, Cost

In attesa del deposito delle motivazioni, la sentenza deliberata oggi rappresenta un momento di altissima civiltà giuridica e può definirsi storica”. Per la prima volta, infatti, si supera il diritto vivente che considerava le norme del codice di rito penale sull’esecuzione della pena e quelle sull’ordinamento penitenziario come norme processuali”. Finalmente la Consulta prende atto che tali norme, pur avendo formale veste processuale, hanno contenuto sostanziale” in quanto comportano una radicale trasformazione della natura della pena. Esse pertanto sono soggetto allo statuto del principio di legalità, consacrato nell’art. 25 Cost., e sotto l’ombrello dei suoi corollari, ricade anche il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. Spazzacorrotti ampliamento dei reati ostativi e mancanza di normativa transitoria. La questione portata all’attenzione dei giudici delle leggi riguarda sia l’implementazione dell’art. 4- bis ord. penit., inserendo, con la l. n. 3/2019 c.d. spazzacorrotti, nel ventaglio ormai enorme di reati di prima fascia, anche i delitti contro la pubblica amministrazione, sia la mancanza di una norma transitoria. Per i condannati di tali reati infatti fino ad oggi era previsto l’ingresso in carcere non potendosi sospendere l’ordine di carcerazione , il necessario assaggio di pena per costringere” il condannato per reati contro la P.A. a collaborare quale merce di scambio per ottenere i benefici premiali, mistificando i concetti di collaborazione e rieducazione. Assenza del diritto intertemporale. Peraltro il legislatore della spazzacorrotti ha dimenticato di introdurre una disciplina transitoria, creando tensioni evidenti con la Costituzione, alla luce dell’approdo della giurisprudenza della Corte Edu, consacrato nella sentenza Del Rio Prada contro Spagna del 21 ottobre 2013, in quanto avere il legislatore cambiato in itinere le carte in tavola presenta tratti di dubbia conformità con l’art. 7 Cedu e quindi con l’art. 117 della Costituzione, là dove si traduce nel passaggio a sorpresa” e dunque non prevedibile da una sanzione senza assaggio di pena” ad una sanzione con necessaria incarcerazione, giusta l’operare del combinato disposto degli artt. 656, comma 9, lett. a , c.p.p. e 4- bis ord. penit. così Cass. pen., Sez. VI, n. 12541/2019, rimasta però isolata nel panorama giurisprudenziale e peraltro pronunciandosi incidentalmente e in termini di obiter dictum . Sollevate molte questioni di incostituzionalità sul profilo della natura sostanziale delle norme. Sul punto sono numerose le questioni di legittimità costituzionale già sollevate dalla giurisprudenza. In particolare, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, 8 aprile 2019, aveva richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che ha ritenuto applicabile il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole contenuto anche nel nostro ordinamento anche agli istituti che implicano variazioni nell’esecuzione della pena, in base all’art. 7 Cedu, in aperto contrasto con gli artt. 25 e 117 Cost e del catalogo dei reati implementati nell’art. 4-bis ord. penit La Suprema Corte, invece aveva proposto incidente di costituzionalità sul diverso versante dell’inserimento dei delitti contro la P.A. nel novero dei reati di prima fascia dell’art. 3 Cost., inclusione chiaramente e manifestamente irragionevole. La Suprema Corte continua a ritenere invece la natura processuale, e non sostanziale, delle norme sull’esecuzione della pena e dell’ordinamento penitenziario Sez. I, n. 31853/2019 . Sotto tale visuale, tuttavia, difficilmente si sarebbe giunti ad una dichiarazione di incostituzionalità in quanto come già affermato dalla stessa Consulta, nella sentenza n. 188/2019 rientra nella discrezionalità legislativa la scelta delle fattispecie incriminatrici da inserire nel catalogo dei reati ostativi a meno che vi sia una manifesta irragionevolezza . La soluzione proposta dall’Avvocatura dello Stato. A sorpresa, l’Avvocatura dello Stato supera la visione solo processuale delle norme come l’artt. 656 c.p.p. e 4- bis ord. penit. essendo ovvio che si tratta di norme a contenuto sostanziale” che incidono sulla pena. Quindi si chiedeva di non applicare retroattivamente la spazzacorrotti. Per l’avvocato Massimo Giannuzzi che ha rappresentato la presidenza del Consiglio davanti alla Consulta , tuttavia è possibile giungere a tale soluzione senza addivenire ad una declaratoria di contrasto con la Costituzione. Ciò in quanto, La legge non è incostituzionale ma è possibile intervenire da parte della Corte Costituzionale con una ‘interpretativa di rigettò che dia una nuova lettura della sua applicabilità, formulando l’affermazione che tutte le norme che peggiorano lo stato di libertà del detenuto vadano lette in termini di non retroattività . Sentenza interpretativa di rigetto. Giannuzzi ha sottolineato che ogni norma che incide sulla libertà personale del detenuto è norma di diritto sostanziale, rispetto a un profilo meramente formalistico, dove deve tenersi conto in questa materia non solo del punto di vista dell’autorità statale. Lo Stato di Diritto deve essere riferimento di tutti, quale che sia la parte che si rappresenta . Quindi, si chiedeva alla Corte Costituzionale una sentenza interpretativa di rigetto della questione di incostituzionalità, che chiarisca che la norma limitativa dei benefici penitenziari non si applica ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge. Impossibile superare il diritto vivente dichiarazione di incostituzionalità. Dopo le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato è seguita la relazione affidata al giudice costituzionale Francesco Viganò che sarà l’estensore delle motivazioni , cinque legali difensori delle parti sono intervenuti per sostenere la incostituzionalità. Per i Giudici delle leggi, invece, non è possibile una sentenza manipolativa del testo, in quanto il diritto vivente è pacifico nel ritenere che le modifiche peggiorative sulla disciplina delle misure alternative alla detenzione si applicano retroattivamente, senza che possa invocarsi il principio di legalità delle pene che si riferisce sono alle norme di natura sostanziale. Riconosciuta la natura sostanziale delle norme che intervengono sulle preclusioni di accesso ei benefici penitenziari. Invece, la Corte Costituzionale, come si evince dal comunicato stampa, afferma perentoriamente che le se una norma stabilisce che l’ordine di carcerazione può o non può essere sospeso è una norma che incide sull’essenza della pena. Pertanto, l’applicazione retroattiva della spazzacorrotti comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, in contrasto con il principio di legalità delle pene ex art. 25, comma 2, Cost La definitività della sentenza di condanna come spartiacque dell’applicazione della spazzacorrotti. Ne consegue la dichiarazioni di illegittimità costituzionale con riferimento alle misure alternativa alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna per i reati contro la P.A Il comunicato stampa non parla di definitività della condanna, ma sembra trattarsi di una mera dimenticanza. Lo Stato non può cambiare le carte in tavola a sorpresa. Si tratta di una decisione cruciale per la tenuta dello stato di diritto di fronte all’arbitrio punitivo dello Stato – ha sottolineato l’avvocato Vittorio Manes – E non può realizzarsi un cambio di scenario improvviso, per chi aveva la ragionevole previsione di accedere alle misure penitenziali alternative alla reclusione in carcere, per cui va esteso il principio di irretroattività come garanzia del singolo, ponendo in gioco sia la funzione rieducativa che la proporzionalità della pena. Lo Stato non può cambiare le carte in tavola a sorpresa, altrimenti il cittadino sarebbe un suddito assoggettato all’arbitrio dello Stato leviatano . Passaggio successivo allargare l’orizzonte applicativo ai reati” commessi prima dell’entrata in vigore della spazzacorrotti. Se con la decisione odierna della Consulta viene realizzata la tutela del principio di legalità delle pene”, la completa garanzia per l’individuo si realizza comunque se – come era stato prospettato dall’avvocatura dello Stato – la norma limitativa dei benefici penitenziari non si applica ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge e non ancorare soltanto l’inizio dell’applicazione della novella peggiorativa alla definitività della sentenza . È solo in tale momento quello in cui commette il delitto infatti che il reo potrà avere chiaro, nel calcolo complessivo delle conseguenze penali della sua condotta, quali sono gli esiti sanzionatori pene principali e accessorie, misure alternative ecc. a cui andrà incontro, senza lasciare al caso” o al non governabile concatenarsi degli eventi processuali la sopravvenuta ostatività all’accesso delle misure alternative. Se un soggetto condannato per reati contro la P.A. decida di proporre gravame e, nelle more dello stesso, entra in vigore la legge spazzacorrotti subirà le preclusioni di accesso dei benefici penitenziari sol perché avrà esercitato il suo diritto di dimostrare la sua innocenza o cambiare in melius una pronuncia. Scenari futuri. Aspettiamo le motivazioni per apprezzare ancora di più il passaggio storico della pronuncia della Consulta. Nella speranza che si compia presto il passo successivo anticipare al tempus della commissione del reato e non a quella della definitività della condanna il momento in cui si cristallizzano tutti gli aspetti normativi sostanziali ed esecutivi che impediscono nel corso dello svolgimento del processo l’applicazione di modifiche in peius attinenti alla fase di esecuzione della pena.