Allaccio abusivo alla rete elettrica: l’indigenza non può giustificare il reato

Confermata la condanna per una donna. Respinta la tesi difensiva, secondo cui andava riconosciuto lo stato di necessità, viste le sue precarie condizioni economiche. Applicata l’aggravante del mezzo fraudolento, pur essendo evidente e visibile l’allaccio abusivo.

La condizione di povertà non può essere una giustificazione per il furto di energia elettrica, sottratta con un visibile allaccio abusivo alla rete elettrica esterna. Confermata perciò la condanna per una donna, condanna resa più grave dal riconoscimento dell’uso di un mezzo fraudolento Cassazione, sentenza n. 5055, sez. V Penale, depositata oggi . Allaccio. Scenario della vicenda è la provincia siciliana. Lì una donna rifornisce gratis di energia elettrica la propria abitazione. Ciò grazie a un escamotage semplice ed evidente, cioè un allaccio abusivo alla rete elettrica presente all’esterno della casa. Il reato viene però scoperto e la donna si ritrova prima sotto processo e poi condannata, sia in Tribunale che in Appello, per furto aggravato di energia elettrica. Il difensore della donna contesta però la condanna, ritenendo innanzitutto illogico il riconoscimento dell’utilizzo del mezzo fraudolento, non essendo tale, a suo parere, il mero e visibile allacciamento abusivo alla rete elettrica esterna realizzato dalla sua cliente. Allo stesso tempo, il legale richiede anche il riconoscimento della causa di non punibilità, prevista dall’art. 131- bis c.p. per le offese non gravi, e della esimente dello stato di necessità , dovendo la sua cliente fronteggiare una condizione di povertà. Frode. Ogni obiezione proposta dall’avvocato della donna si rivela inutile. Per i Giudici della Cassazione, difatti, è doveroso confermare la condanna pronunciata in appello per furto aggravato di energia elettrica. Innanzitutto viene affrontata la questione del mezzo fraudolento” i magistrati osservano che la nozione di frode è data dall’artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede, e a sua volta l’artificio è un espediente atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose. Ebbene, entrambe tali evenienze restano integrate dal ricorso ad un allacciamento abusivo, mediante cavo elettrico appositamente saldato , mentre non è richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso più elevato – mediante una condotta aggiuntiva – il grado di difficoltà della scoperta dell’inganno . Da escludere, infine, secondo i Giudici, anche lo stato di necessità, che non può essere giustificato dal mero richiamo alla situazione di indigenza della donna.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 settembre 2019 – 6 febbraio 2020, n. 5055 Presidente Catena – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di Ci. Te. per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione. In tal senso la ricorrente eccepisce l'insussistenza delle due aggravanti contestate con conseguente improcedibilità del reato di furto semplice per difetto di querela. In particolare, quanto all'utilizzo del mezzo fraudolento, tale non potrebbe ritenersi il mero e visibile allacciamento abusivo alla rete elettrica esterna accertato nel caso di specie. La ricorrente lamenta poi il denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e dell'esimente dello stato di necessità. considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato ed in parte inammissibile e deve pertanto essere rigettato. 2. Con riguardo alla contestata aggravante del mezzo fraudolento cui al n. 2 dell'art. 625 c.p., deve rilevarsi come effettivamente in merito alla fattispecie di allacciamento diretto alla rete elettrica mediante un cavo volante la giurisprudenza non è uniforme, avendo alcune pronunzie escluso che la stessa integri la suddetta aggravante Sez. 5, n. 7800 del 11/01/2002 -, PG in proc. Fiorentino, Rv. 221248 , altre invece riconosciuto la tipicità del fatto Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.M. in proc. Favasuli, Rv. 2524580 Sez. 5, n. 2681 del 19/11/2004, Mitrovic ed altri, Rv. 231400 ed altre ancora ritenuto che lo stesso debba più opportunamente essere ricondotto alla diversa ipotesi della violenza sulle cose Sez. 4, n. 23660/13 del 23/11/2012, Camerino, Rv. 256190 . Il Collegio ritiene di aderire al secondo degli orientamenti succitati, ferma la possibilità che la condotta integri anche l'aggravante della violenza sulle cose, comunque non contestata nel caso di specie. Infatti la nozione di frode è data dall'artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede. E, a sua voita, l'artificio è un espediente atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose. Ebbene, entrambe tali evenienze restano integrate dal ricorso ad un allacciamento abusivo, mediante cavo elettrico appositamente saldato, da parte dell'agente, mentre non è richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso più elevato mediante una condotta aggiuntiva il grado di difficoltà della scoperta dell'inganno. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto integrata l'aggravante in questione e che le doglianze della ricorrente sul punto devono ritenersi pertanto infondate. 3. Inammissibili sono invece le altre censure proposte con il ricorso. Del tutto generiche sono quelle relative alla sussistenza dell'altra aggravante contestata e, cioè, quella dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, posto che la ricorrente non ha enunciato gli specifici motivi in fatto o in diritto a sostegno del motivo di doglianza. Manifestamente infondate sono invece le censure relative alla causa di non punibilità invocata, posto che i limiti edittali di pena previsti per il reato contestato e ritenuto ostano all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. E parimenti manifestamente infondate, oltre che generiche, sono anche le obiezioni relative al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, posto che la situazione di indigenza descritta dalla ricorrente, come osservato dalla sentenza con la cui motivazione la stessa non si è confrontata, non integra di per sé i presupposti per l'operatività dell'invocata esimente, tenuto conto dell'oggetto del reato in contestazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.