Dalle Sezioni Unite Penali: droghe leggere, lucro di speciale tenuità, prescrizione del reato di lottizzazione abusiva

A seguito dell’udienza del 30 gennaio scorso, le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno reso note le prime informazioni provvisorie del nuovo anno che spaziano dal riferimento alle c.d. droghe leggere del sistema tabellare modificato dal d.l. n. 36/2014, conv. in l. n. 79/2014, all’applicazione dell’attenuante del lucro di speciale tenuità, fino agli effetti della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva durante il giudizio di cassazione.

Droghe leggere. L’informazione provvisoria n. 1/2020, chiarisce che, con riferimento alle c.d. droghe leggere del sistema tabellare modificato dal d.l. n. 36/2014, conv. in l. n. 79/2014, mantengono validità i criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l’aggravante della quantità ingente delle sostanze stupefacenti che resta fissata in 2 kg di principio attivo. Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. L’informazione provvisoria n. 2/2020 affronta invece il quesito relativo all’intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva nel corso del giudizio di cassazione e alla possibilità per la Corte di annullare con rinvio la sentenza di condanna impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione, da parte del giudice del rinvio, della proporzionalità della misura. La risposta fornita dalle Sezioni Unite è affermativa, fermo restando che, ove la prescrizione maturi nel corso del giudizio di primo grado, il disposto dell’art. 129, comma 1, c.p.p. non consente la prosecuzione dello stesso ai fini di disporre la confisca . Attenuante del lucro di speciale tenuità. La circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti? È il quesito a cui risponde, in senso affermativo, l’informazione provvisoria n. 3/2020. Le Sezioni Unite chiariscono inoltre che tale circostanza attenuante è comunque compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Tribunale del riesame e competenza. È infine stata differita la deliberazione sulla questione relativa all’impugnabilità, da parte del PM, dell’ordinanza con cui il tribunale del riesame abbia dichiarato l’incompetenza per territorio del GIP che ha disposto la misura cautelare impugnata e che, esclusa la ricorrenza dei presupposti per il mantenimento temporaneo della misura per ragioni di urgenza, abbia annullato la relativa ordinanza applicativa informazione provvisoria n. 4/2020 .

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