Niente estinzione della pena per prescrizione per i recidivi, ma solo ove risulti accertato in una sentenza di condanna

L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 c.p., a condizione che il relativo accertamento sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione ad un fatto commesso e giudicato in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena.

Questo il principio di diritto affermato dalla Prima Sezione di Cassazione, che si allinea nel solco di un orientamento consolidato di legittimità, in armonia con gli arresti, anche recenti, delle Sezioni Unite in materia di recidiva. Ricorso accolto. La Suprema Corte accoglie il ricorso proposto da un soggetto condannato ad 8 anni di reclusione con sentenza divenuta definitiva nel 1998, precedentemente dichiarato recidivo con sentenza irrevocabile nel 1995. Viene confermato il precedente indirizzo secondo il quale l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi, a condizione che la recidiva sia stata accertata in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena. Tuttavia, la recidiva deve sopraggiungere nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e la data in cui matura il termine di prescrizione della relativa pena. Concreta manifestazione della proclività a delinquere L’orientamento di legittimità pone l’accento nella concreta manifestazione della proclività a delinquere, insita nel particolare riconoscimento della recidiva, che rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell’abdicazione all’esecuzione. Ma tale proclività a delinquere deve essere accertata nel periodo di tempo necessario al maturarsi della prescrizione non potendo in tal caso il condannato giovarsi di tale vantaggio . È sufficiente che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata illo tempore perché l’estinzione della pena non abbia luogo. sopravvenuta entro il termine di prescrizione. Laddove, infatti, l’art. 172 c.p. fa riferimento alla residua e concorrente causa impeditiva nell’avere commesso un delitto della stessa indole durante il tempo necessario per l’estinzione della pena è evidente che la legge si riferisce al un momento temporale necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena de qua mentre invece nel caso in esame la recidiva si riferiva ad un’epoca precedente e, a fortiori, alla data di commissi delicti per il quale la pena in questione è stata applicata. Quindi, la norma non si applica quando la condanna, pur essendo successiva all’inizio del termine prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore. Il perimetro applicativo dell’estinzione della pena. La fattispecie concreta portata dinanzi alla Suprema Corte – ossia la recidiva dichiarata in data anteriore alla condanna per la pena che si assume prescritta – fuoriesce dal perimetro della preclusione dell’estinzione della pena, la quale può avere ad oggetto solo una condizione esistente al momento della irrogazione della pena recidiva dichiarata proprio con il provvedimento di condanna ovvero una condizione ostativa che, entro il termine di prescrizione, ad essa sopraggiunga. Conclusioni in sintonia con la natura della recidiva. Gli Ermellini ritengono che tali conclusioni si armonizzano con quanto affermato dalle Sezioni Unite a proposito della recidiva. La sentenza Indelicato n. 20798/2011 in particolare ha rifiutato l’idea che la recidiva sia uno status soggettivo del condannato. Il Giudice invece deve accertarne non solo l’esistenza del presupposto formale della precedente condanna, ma deve procedere al riscontro sostanziale della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità. La recidiva richiede insomma l’accertamento della relazione qualificata tra lo status e il fatto il soggetto si è dimostrato insensibile all’ammonimento derivante dalla precedente condanna e ha dimostrato una inclinazione a delinquere. È irrilevante che la recidiva sia stata accertata prima o nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta. Riportando tali principi in materia di preclusione dell’estinzione della pena per prescrizione ex art. 172, comma 7, c.p., la recidiva rileva, quale giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità se il suo accertamento è stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione ad un fatto commesso entro il termine di prescrizione. È evidentemente irrilevante che sia stata accertata in data anteriore, perché non può modificare la valutazione compiuta nel successivo giudizio nella quale è stata invece esclusa la sussistenza di una maggiore e accresciuta pericolosità . Irrilevanza della recidiva in un diverso e precedente giudizio La norma stabilisce infatti che, agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì le condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, così rendendo palesemente irrilevante ai fine della successiva declaratoria di recidiva l’eventuale estinzione della pena nel frattempo verificatasi. come nel divieto di sospensione di pene detentive brevi per i recidivi. I Giudici di legittimità ricordano, infatti, che l’irrilevanza della recidiva in un diverso e precedente giudizio è stata affermata con riguardo a situazioni in cui suddetta aggravante poteva determinare significative conseguenze in fase esecutiva. Si pensi al divieto di sospensione dell’esecuzione di pene detentive brevi per i recidivi, ove la granitica giurisprudenza di cassazione ha ritenuto che siffatto divieto di sospensione è subordinato non già alla qualità di recidivo” del condannato, benché alla circostanza che la recidiva sia stata applicata” ed abbia quindi prodotto conseguenze concrete sulla pena irrogata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 dicembre 2019 – 30 gennaio 2020, n. 4095 Presidente Tardio – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di F.A. volta a ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni otto di reclusione inflitta con la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 28 novembre 1997, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 6 aprile 1996, divenuta irrevocabile il 2 dicembre 1998, ostandovi la previsione dell’art. 172 c.p., comma 7, trattandosi di soggetto dichiarato recidivo ex art. 99 c.p., comma 2, n. 2, con sentenza della Corte d’appello di Messina del 7 ottobre 1994, irrevocabile il 11 maggio 1995. 2. Ricorre F.A. , a mezzo del difensore avv. Calderazzo Giuseppe, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e la illogicità della motivazione con riguardo alla insussistenza della causa ostativa della recidiva, in considerazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la recidiva deve sopraggiungere nel periodo di tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e la data in cui matura il termine di prescrizione della relativa pena. 2.1. Il difensore del condannato ha depositato in data 2/12/2019 una memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale con la quale insiste nel ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Esiste un costante e prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 c.p., a condizione che la recidiva sia stata accertata in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022 . Tale pronuncia, che aveva motivatamente chiarito si veda il par. 5.1 della sentenza l’insussistenza di un reale contrasto con l’orientamento apparentemente diverso Sez. 1, n. 29856 del 24/06/2009, P.M. e De Angeli, Rv. 244318 richiamata poi da Sez. 1, n. 23878 del 26/05/2010, Di Muro, Rv. 247673 perché derivante da una errata massimazione della decisione la massima estratta dalla prima sentenza è la seguente ai fini dell’operatività della preclusione all’estinzione della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell’art. 99 c.p., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta , è stata poi costantemente seguita da tutte le pronunce di legittimità Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896,e richiamata da Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318 . L’orientamento di legittimità, compiutamente esposto nella sentenza Milacic, pone in evidenza che la ragione della preclusione, laddove si tratta di recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99 c.p. , secondo quanto enunciato all’art. 172 c.p., comma 7, va individuata nella concreta manifestazione della proclività a delinquere, insita nel riconoscimento della particolare recidiva, che rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell’abdicazione all’esecuzione. L’orientamento in discorso si è affermato con riguardo a fattispecie in cui la recidiva qualificata era sopraggiunta alla condanna la cui pena si assume prescritta, tanto che si è esclusa la prescrizione della pena sulla base del rilievo che il condannato, la cui proclività a delinquere risulta accertata proprio nel periodo di tempo necessario al maturarsi della prescrizione, non può giovarsi di tale vantaggio. Il ragionamento giuridico, che fa leva sulla analisi della complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della estinzione della pena, alla luce della relativa rassegna contenuta nell’art. 172 c.p., u.c. , afferma che essa accredita la conclusione che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione, nel senso, appunto, che è sufficiente che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata illo tempore, perché la estinzione della pena non abbia luogo. In tal senso è esplicita la indicazione normativa della residua, concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole, alla quale la legge annette rilevanza in funzione del dato cronologico della perpetrazione del reato durante il tempo necessario per l’estinzione della pena e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena de qua e, a fortiori, posteriore alla data di commissione del delitto per il quale la pena in questione è stata applicata . A ben guardare, però, il più recente orientamento non esclude ovviamente l’effetto preclusivo all’operare della prescrizione derivante dall’accertamento della sussistenza della recidiva qualificata nell’ambito della sentenza la cui pena si assume prescritta, ma ad esso affianca la recidiva che sia sopravvenuta entro il termine di prescrizione. 2.1. Risulta, del resto, da molto tempo ormai superato il vetusto indirizzo giurisprudenziale che si poggia sulla natura di condizione, per così dire, soggettiva della recidiva che poteva essere accertata incidentalmente dal giudice anche solo esaminando il certificato penale del condannato detto orientamento affermava che l’art. 172 c.p., u.c., nello stabilire che l’estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo non ha luogo per determinate categorie di condannati, si riferisce, oltre che ad altri soggetti delinquenti abituali, professionali o per tendenza, eccetera , ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99 c.p., vale a dire in tutti i casi di recidiva aggravata. Fra i casi di recidiva aggravata, rientra, non soltanto la recidiva reiterata, ma anche la prima recidiva, quando sia specifica, o infraquinquennale, ovvero siasi verificata durante o dopo l’esecuzione della pena o durante la latitanza. Avuto riguardo, poi, al criterio generale che prescinde dalla determinazione della recidiva, devesi ritenere che, ai fini della qualificazione di recidiva a norma dell’art. 172 c.p., u.c., valgono soltanto le condanne anteriori al reato che diede luogo alla pena della cui estinzione si tratta, non anche le condanne successive. Pertanto, ferma la nozione generale della recidiva, l’estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo non ha luogo in tutti i casi di recidiva aggravata, sia prima recidiva o anche recidiva solamente reiterata Sez. 3, n. 1229 del 02/04/1965, Ungaro, Rv. 099579 . 2.2. La sopra richiamata pronuncia Sez. 1, Milacic, si è posta in sostanziale continuità con il, pur vetusto, orientamento giurisprudenziale relativo alla diversa condizione ostativa della delinquenza abituale per la quale si è affermato che la condizione di delinquente abituale osta alla dichiarazione di estinzione della pena a norma dell’art. 172 c.p., ultima parte, solo se l’intero termine di estinzione non è interamente decorso alla data dell’ultimo reato preso in considerazione per la dichiarazione di delinquenza qualificata Sez. 6, n. 1383 del 16/10/1968, Fiumara, Rv. 109503 . 2.3. Passando a esaminare, infine, la diversa causa ostativa della commissione di reati della stessa indole, la giurisprudenza di legittimità è solidamente ancorata al principio secondo cui il legislatore, sancendo - all’art. 172 c.p., comma 7, ultima ipotesi, - l’inapplicabilità della prescrizione ai condannati i quali, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, ha inteso escludere dal beneficio coloro i quali, con la reiterazione della condotta analoga a quella che determinò la condanna precedente, mostrano di non essere incorsi in ravvedimento e di non meritare, pertanto, l’operatività in loro favore del beneficio dell’estinzione della pena. La norma, pertanto, non si applica quando la condanna, pur essendo successiva all’inizio del termine prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore Sez. 1, n. 1589 del 12/05/1971, Mocciaro, Rv. 119044 nello stesso senso Sez. 3, n. 485 del 04/02/1980, La Mattina, Rv. 144330 Sez. 1, n. 5316 del 06/12/1993 dep. 1994, P.M. in proc. Spazzali, Rv. 196363 Sez. 1, n. 18990 del 07/04/2004, Turco, Rv. 227984 Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253975 Sez. 1, n. 44590 del 03/05/2018, Vadilonga, Rv. 274408 Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849 . 3. Tornando al tema oggetto del giudizio recidiva dichiarata in data anteriore alla condanna per la pena che si assume prescritta , è bene evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, se si eccettua la sentenza Ungaro, non si è mai specificamente occupata di tale ipotesi, in cui la dichiarazione di recidiva qualificata precede l’irrogazione della pena di cui si discute, proprio perché si tratta di una situazione estranea al perimetro applicativo della preclusione della estinzione della pena la quale può unicamente avere per oggetto una condizione esistente al momento della irrogazione della pena recidiva dichiarata proprio con il provvedimento di condanna ovvero una condizione ostativa che, entro il termine di prescrizione, ad essa sopraggiunga. 3.1. Tali conclusioni sono, del resto, pienamente aderenti ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità proprio per ciò che concerne la natura e operatività della recidiva. La sentenza SU Indelicato Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 ha, infatti, ribadito il rifiuto di una recidiva intesa come status formale del soggetto, nuovamente rimarcando che essa è produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costitutivi, verificando non solo l’esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche procedendo al riscontro sostanziale della più accentuata colpevolezza, per cui il soggetto risulta particolarmente riprovevole per essersi mostrato insensibile all’ammonimento derivante dalla precedente condanna, e della maggior pericolosità, intesa come indice della sua inclinazione a delinquere sicché la recidiva richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale. Tali principi, ulteriormente confermati e ribaditi da Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 e, recentemente, da Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, impongono di affermare che, con riguardo alla preclusione dell’estinzione della pena per prescrizione ex art. 172 c.p., comma 7, la recidiva qualificata rileva, quale giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità intesa come indice dell’inclinazione a delinquere, se il relativo accertamento è stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso entro il termine di prescrizione, sicché risulta irrilevante la recidiva che sia stata accertata in data anteriore, perché essa non può modificare la valutazione compiuta nel successivo giudizio - nel quale è stata esclusa la sussistenza di una maggiore e accresciuta pericolosità -, ben potendo, invece, costituire un elemento per una successiva diversa valutazione di pericolosità che potrebbe condurre, in un diverso giudizio, all’accertamento di essa, risultando, infatti, irrilevante - ai fini della successiva declaratoria di recidiva - l’eventuale estinzione della pena ex art. 106 c.p La disposizione in discorso, infatti, stabilisce che agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena , così rendendo palese l’irrilevanza - ai fini della successiva declaratoria di recidiva - dell’eventuale estinzione della pena nel frattempo verificatasi. 3.2. Del resto, l’irrilevanza della recidiva dichiarata in un diverso e precedente giudizio è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo a situazioni in cui detta aggravante poteva determinare significative conseguenze in sede esecutiva. Allorquando, infatti, il legislatore ha modificato l’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c , L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 9 , introducendo il divieto di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi per i recidivi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il divieto di sospendere l’esecuzione delle pene detentive brevi in caso di recidiva reiterata è subordinato non già alla qualità di recidivo del condannato, bensì alla circostanza che la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, sia stata applicata , cioè effettivamente valutata in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò prodotto conseguenze concrete sulla pena irrogata Sez. 4, n. 29989 del 26/06/2007, P.G. in proc. Muserra, Rv. 236944 in precedenza Sez. 1, n. 29508 del 14/07/2006, Maggiore, Rv. 234867 Sez. 1, n. 42403 del 16/11/2006, P.M. in proc. Marziano, Rv. 235583 . 4. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto l’estinzione della pena per decorso del tempo ex art. 172 c.p., comma 7, non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 c.p., a condizione che il relativo accertamento sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso e giudicato in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena . 4.1. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione perché provveda a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto dianzi richiamati, verificando altresì, eventualmente compulsando le sentenze di merito e gli atti del procedimento, l’eventuale sussistenza della residua condizione sospensiva di cui all’art. 172 c.p., comma 4, seconda ipotesi. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Locri.