Per la conoscenza del processo fondamentale il rapporto professionale con il legale domiciliatario

Presupposto idoneo per la dichiarazione d’assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p. è l’accertamento da parte del giudice dell’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da far ritenere con certezza che questi abbia conoscenza del procedimento.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2440/20, depositata il 28 gennaio. La vicenda. La Corte d’Appello, in conferma della decisione di primo grado, riconosceva l’imputato colpevole della ricettazione di un permesso di soggiorno provento di furto e lo condannava alla pena di giustizia. L’imputato così propone ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 420-bis c.p. con riguardo alla conoscenza del processo da parte dell’imputato medesimo. La Corte territoriale, infatti, asseriva che l’odierno ricorrente sarebbe stato a conoscenza del processo avendo nominato un difensore di fiducia, senza considerare però che l’elezione di domicilio e la nomina fiduciaria era stata effettuata in favore del legare originariamente designato d’ufficio. L’effettiva conoscenza del procedimento. Sul punto, la S.C. ha più volte affermato che, con riguardo all’istituto della remissione in termini, l’effettiva conoscenza del processo non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza solo con l’iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all’art. 335 c.p.p Ed inoltre, necessario è che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da far ritenere con certezza che questi abbia conoscenza effettiva del processo o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del medesimo. E nel caso in esame non vi è nessun elemento che deponga per l’effettività del rapporto suddetto. Da qui la fondatezza del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 novembre 2019 – 28 gennaio 2020, n. 3440 Presidente De Crescienzo – Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole della ricettazione di un permesso di soggiorno provento di furto e, riconosciuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv c.p., lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato Avv. Gabriele D’Urso, deducendo 2.1 la nullità della sentenza impugnata ex art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p., per effetto dell’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione in appello, stante la mancata consegna dell’atto trasmesso via PEC al domiciliatario, cancellato dall’Albo. La difesa rappresenta che il B. aveva eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, Avv. Carucci Bissi, designato quale legale di fiducia nel 2013. Il predetto, tuttavia, non aveva partecipato alla prima udienza tenutasi il 12 gennaio 2017 dinanzi al Tribunale e dal 4/7/2017 risulta cancellato dall’Albo per avvenuto decesso. In fase d’appello, la notifica del decreto di citazione veniva nuovamente tentata presso il domiciliatario cancellato dall’Albo, la cui casella di posta elettronica era stata disattivata. Rileva la difesa che a seguito del decesso del domiciliatario deve ritenersi venuta meno l’elezione di domicilio sicché la notifica del decreto di citazione doveva essere fatta personalmente all’imputato. L’inosservanza di siffatta modalità di notificazione integra una nullità d’ordine generale ed assoluta che impone l’annullamento della sentenza d’appello 2.2 la violazione dell’art. 420 bis c.p.p. e l’illogicità della motivazione con riguardo alla conoscenza del processo da parte dell’imputato. La Corte territoriale, nel disattendere l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, ha asserito che l’odierno ricorrente sarebbe stato a conoscenza del processo, avendo nominato un difensore di fiducia, senza considerare che l’elezione di domicilio e la nomina fiduciaria era stata effettuata in favore del legale originariamente designato d’ufficio. Secondo la difesa, la nomina del difensore e la contestuale elezione di domicilio sono state effettuate con modalità che non garantiscono la conoscenza del procedimento in quanto frutto di meccanismi presuntivi con conseguente violazione dei diritti di difesa e dell’art. 24 Cost., giacché si è proceduto in assenza prescindendo dalla certezza circa la conoscenza del processo da parte dell’imputato. Infatti, la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale non può essere desunta dall’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata nell’immediatezza dell’accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione da parte della P.G. e prima della formale instaurazione dello stesso, con conseguente nullità della dichiarazione d’assenza dell’imputato e degli atti conseguenti. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Logicamente prioritaria è la delibazione dell’eccezione di nullità della dichiarazione d’assenza resa dal primo giudice sulla scorta della ritenuta ritualità della notifica effettuata presso il difensore domiciliatario, designato a seguito del sequestro operato da personale del Commissariato Ps OMISSIS di documenti di provenienza illecita e dei conseguenti adempimenti ex art. 161 c.p.p Come emerge dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, il ricorrente il 29 novembre 2013 veniva identificato a mezzo permesso di soggiorno, dal quale risultava la residenza in OMISSIS , e veniva invitato a rendere le dichiarazioni circa il proprio domicilio al fine delle notificazioni. In quella sede il prevenuto eleggeva domicilio presso il proprio difensore di fiducia , individuato nell’Avv. Carucci Bissi Mirella Maria del Foro di Roma, selezionata tramite richiesta n. . È del tutto evidente che il legale era stato reperito d’ufficio attraverso richiesta all’apposito ufficio e, nonostante la formale indicazione dello stesso come difensore di fiducia , la designazione prescindeva da qualsiasi contatto tra i due al pari della contestuale elezione di domicilio presso lo studio del professionista. Presso il difensore domiciliatario venivano notificati sia l’avviso ex art. 415 bis c.p.p., che il decreto di citazione diretta a giudizio. All’udienza del 12/1/2017 il Tribunale, ritenuta la regolarità della citazione, dichiarava l’assenza dell’imputato e designava un difensore d’ufficio in sostituzione del legale di fiducia non comparso. La difesa dubita della legittimità della dichiarazione d’assenza in quanto fondata sul mero dato formale dell’elezione di domicilio da parte del ricorrente senza che possa evincersene, tuttavia, la certa conoscenza del procedimento a suo carico. 3.1 L’eccezione difensiva è fondata. Questa Corte, sotto la vigenza della disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 67 del 2014, ha in più occasioni precisato con riguardo all’istituto della remissione in termini che l’effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza solo con l’iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 12630 del 04/03/2015, Prroj, Rv. 262929 , principio ribadito con riguardo al processo celebrato in assenza Sez. 2, n. 9441 del 24/01/2017, Seli, Rv. 269221 e conclusivamente affermato con riguardo all’istituto ex art. 175 c.p.p., comma 2, ante riforma dalle Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro Luigi, Rv. 275716, secondo cui l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. Sullo specifico tema sono di nuovo intervenute le Sezioni Unite con la recentissima sentenza resa il 28/11/2019, Pg in proc. I.D.M. , la cui informazione provvisoria, con riferimento a fattispecie anteriore alla vigenza dell’art. 162 c.p.p., comma 4 bis, recita che la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione d’assenza di cui all’art. 420 bis c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Nel caso a giudizio non risulta alcun elemento che deponga per l’effettività del rapporto defensionale ed, anzi, le già richiamate modalità di designazione del legale ne accreditano la natura meramente formale, come tale inidonea a fondare in termini certi la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato. A tanto consegue la nullità della citazione a giudizio dinanzi al Tribunale monocratico e degli atti conseguenti. 4. Sebbene recessiva a fronte della rilevata nullità del giudizio di primo grado, destinata a travolgere anche il processo d’appello e la decisione che l’ha definito, deve darsi atto -per ragioni di completezza espositiva della fondatezza anche dell’ulteriore eccezione di nullità formulata con il primo motivo di ricorso. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, nè sia altrimenti desumibile, che l’imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell’art. 161 c.p.p., comma 4, bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p. richiamate nell’ultimo periodo del predetto dell’art. 161, comma 4 , non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto Sez. 6, n. 13417 del 08/03/2016, Bona e altro, Rv. 266739 n. 10495 del 03/07/1987, Festa, Rv. 176818 . Nella specie, pertanto, nonostante la ritenuta legittimità della elezione di domicilio presso il difensore solo apparentemente di fiducia, la disattivazione della casella di posta elettronica in conseguenza del decesso del legale, in assenza di elementi attestanti la consapevolezza di detto evento da parte dell’imputato, imponeva di procedere alla notificazione della citazione a giudizio presso il domicilio effettivo del prevenuto ovvero agli accertamenti finalizzati alla dichiarazione di irreperibilità. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono le sentenze di merito debbono essere annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Roma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella dell’8/6/2018 del Tribunale di Roma. Ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Roma.