La mancata opposizione dell’imputato (nei termini perentori) alla costituzione di parte civile

È illegittima la costituzione di parte civile all’udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 447 c.p.p., come è illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile del reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto, purché l’imputato stesso si opponga, entro i termini perentori, alla costituzione di parte civile.

Il caso. Il GIP applicava all’imputato la pena di giustizia per aver, nel ruolo di collaboratore scolastico, costretto una minore a subire atti sessuali, condannandolo al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite. Avverso tale decisione, l’imputato ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge per essere stata ammessa la costituzione di parte civile nell’udienza fissata per l’applicazione della pena su richiesta delle parti nonostante la richiesta fosse stata presentata nel corso delle indagini preliminari. Quando l’imputato non si oppone alla costituzione di parte civile entro i termini perentori. Premesso che il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile è da ritenersi ammissibile, poiché si tratta di una questione sottratta all’accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all’impugnabilità di cui all’art. 448, comma 2- bis , c.p.p., impugnazione nel caso concreto non risulta fondata. Corretto è l’orientamento giurisprudenziale, allegato dal ricorrente, secondo cui è illegittima la costituzione di parte civile all’udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 447 c.p.p., sostenendo poi l’illegittimità della condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile del reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. In questo caso però l’imputato si era opposto alla costituzione di parte civile, formalizzando una richiesta di esclusione che era stata illegittimamente esclusa dal giudice con ordinanza fatta oggetto di impugnazione. Ma nel caso di specie, invece, non è stata mossa alcuna obiezione dell’imputato né è stata avanzata richiesta di esclusione. Pertanto, la costituzione di parte civile illegittimamente avvenuta all’udienza prevista dall’art. 447 c.p.p. integra gli estremi di una nullità assoluta di ordine generale, a regime intermedio, sicché non essendosi verificata nel giudizio non può essere rilevata dopo la sentenza di primo grado e non può neanche essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il ricorso, dunque, è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 ottobre 2019 – 27 gennaio 2020, n. 3176 Presidente Rosi – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto 1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 9 aprile 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha applicato all’imputato la pena concordata di anni due di reclusione, con le pene accessorie di legge, in ordine al contestato reato di cui all’art. 609 bis c.p., per aver, nel suo ruolo di collaboratore scolastico, costretto una minore a subire atti sessuali, condannandolo al pagamento delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con un unico motivo il vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c per essere stata ammessa la costituzione di parte civile nell’udienza fissata per l’applicazione della pena su richiesta delle parti nonostante l’istanza fosse stata presentata nel corso delle indagini preliminari. Considerato in diritto 1. Premesso che - secondo il preferibile orientamento, condiviso dal Collegio - il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile è da ritenersi ammissibile, trattandosi di questione sottratta all’accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all’impugnabilità previste dall’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, così, Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900 Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225 contra, Sez. 6, n. 22527 del 16/01/2019, Petrangeli, Rv. 275984 , l’impugnazione non è fondata. 2. È ben vero, come allega il ricorrente, che le Sezioni unite di questa Corte, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno precisato che è illegittima la costituzione di parte civile all’udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 447 c.p.p., conseguentemente statuendo l’illegittimità della condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato del reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto Sez. Un. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv. 241356 . Il principio di diritto è stato successivamente ribadito e applicato altresì alla costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale di condanna o a seguito di decreto di giudizio immediato Sez. 3, n. 14008 del 14/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 273156 Sez. 6, n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503 . Nei suddetti casi, tuttavia - come espressamente si ricava dal testo della decisione delle Sezioni unite e da quella da ultimo citata - l’imputato si era opposto alla costituzione di parte civile, così sostanzialmente formalizzando una richiesta di esclusione, a norma dell’art. 80 c.p.p., comma 1, che era stata illegittimamente esclusa dal giudice, con ordinanza fatta oggetto d’impugnazione. 3. Nel caso di specie, invece, all’udienza del 9 aprile 2019, fissata ai sensi dell’art. 447 c.p.p. per la decisione sulla richiesta di applicazione pena, a fronte della costituzione di parte civile dei danneggiati, non è stata mossa alcuna obiezione, nè è stata avanzata richiesta di esclusione. Nel relativo verbale, allegato allo stesso ricorso ed utilizzabile in questa sede, trattandosi di motivo afferente alla violazione della legge processuale, si legge infatti che le altre parti nulla osservano . 4. Ciò posto, occorre allora domandarsi se la mancata opposizione alla costituzione di alcuna delle parti processuali ed il mancato - pur doveroso rilievo d’ufficio consentano di dedurre per la prima volta la questione in questa sede di legittimità. Il procuratore generale ha richiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, sul rilievo che la questione non era stata posta subito dopo l’accertamento sulla regolare costituzione delle parti ed è quindi da ritenersi preclusa come in talune occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Nella requisitoria vengono in particolare citate le decisioni con cui si è affermato che le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell’art. 491 c.p.p., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l’accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché se la prima udienza - compiuto il predetto accertamento - si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest’ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, nè l’ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione Sez. 5, n. 57092 del 15/11/2018, Cutuli, Rv. 274450 Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 2015, Busolin e aa., Rv. 264113 . La conclusione si ricava dall’art. 80 c.p.p., commi 2 e 3, ove si prevede la decadenza del diritto a richiedere l’esclusione della parte civile, qualora non esercitato nei suddetti termini perentori e l’art. 81 c.p.p. legittima il giudice ad escludere d’ufficio la parte civile, purché ciò avvenga fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento . La decadenza, tuttavia, è sanzione processuale che opera soltanto nei casi previsti dalla legge art. 173 c.p.p., comma 1 e la legge - che considera soltanto l’udienza preliminare e l’udienza dibattimentale - non la prevede per l’udienza in camera di consiglio celebrata ai sensi dell’art. 447 c.p.p È ben vero che la mancanza di un’espressa previsione è probabilmente da ricondursi al fatto che il legislatore neppure si è posto il problema, non essendo in tale caso prevista la possibilità di costituzione di parte civile, ma la tassatività delle ipotesi di decadenza - reputa il Collegio - non ne consente l’applicazione in via analogica. 5. Soccorre, allora, l’ordinaria conseguenza prevista nel caso di violazione di regole processuali, vale a dire quella della nullità di ordine generale, nella specie certamente ravvisabile. Ed invero, trattandosi di inosservanza concernente l’intervento .delle altre parti private art. 178 c.p.p., lett. c , la costituzione di parte civile illegittimamente avvenuta all’udienza prevista dall’art. 447 c.p.p. integra gli estremi di una nullità assoluta di ordine generale, a regime c.d. intermedio, sicché, a norma dell’art. 180 c.p.p., non essendosi verificata nel giudizio, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la sentenza di primo grado e non può dunque essere per la prima volta dedotta con il ricorso per cassazione. Nè costituisce diversa - autonoma - ipotesi di nullità la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, in quanto la stessa è prevista, salvo che il giudice ritenga di disporne la compensazione parziale o totale, per il solo fatto che detta parte abbia partecipato al procedimento di applicazione della pena su richiesta, giusta il disposto di cui all’art. 444 c.p.p., comma 2. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.