Stalking condominiale: il divieto di avvicinamento alla persona offesa è eccessivo

In caso di stalking condominiale, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza di almeno 50 metri, deve essere annullata in quanto si risolve in un sostanziale divieto di dimora per il persecutore.

Così la sentenza della Suprema Corte n. 3240/20, depositata il 27 gennaio. Quando i rapporti di vicinato diventano stalking Il GIP del Tribunale di Brescia applicava a carico di un indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il reato ipotizzato era quello di atti persecutori e lesioni aggravate realizzate in un contesto di tensione nei rapporti tra vicini di casa, sfociati in diverse condotte di molestia e minaccia nei confronti del soggetto passivo insultato anche a causa della sua disabilità. A seguito del rigetto della richiesta di riesame della misura, il difensore ha proposto ricorso in Cassazione. Divieto di avvicinamento. Tra le diverse censure attinenti in realtà a rilievi di puro merito sottratti al sindacato di legittimità, l’attenzione del Collegio viene attratta dal motivo di ricorso relativo alla scelta della misura applicata dal GIP. Tenendo conto dei limiti della richiesta restrittiva presentata dal PM e della necessità di contemperamento dei diritti della persona offesa e dell’indagato, nelle particolari situazioni in cui la condotta persecutoria sia esterna a rapporti familiari, appare fuorviante discutere dell’ontologica distinzione tra la misura cautelare prevista dall’art. 282- bis c.p.p. [Allontanamento dalla casa familiare, n.d.r.] e quella contemplata dall’articolo successivo [Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, n.d.r.] . Infatti solo in ipotesi di coabitazione nel medesimo domicilio ha senso discernere le ipotesi in cui le modalità dello stalking si manifestino in un campo d’azione limitato a quel luogo determinato, da quelle connotate da una persistente ed invasiva ricerca di contatto con la persona offesa, ovunque si trovi . Nel caso di specie invece i due soggetti non sono conviventi e risulta dunque evidente che il riferimento al divieto di avvicinamento deve essere la persona offesa, in qualunque dimensione spaziale essa venga a compiere atti della vita quotidiana. La Corte sottolinea dunque come la norma dell’art. 282- ter c.p.p. prevede la possibilità di imporre – quale contenuto minimo della restrizione – l’obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dunque già conosciuti e preventivabili dal soggetto passivo, ovvero di mantenersi a una certa distanza da detti luoghi e/o dalla vittima medesima . Di conseguenza, il GIP avrebbe potuto ordinare al ricorrente di non avvicinarsi all’abitazione della persona offesa, mentre il divieto di avvicinamento nella misura di 50 metri alla stessa non risulta sufficientemente motivato risolvendosi in un sostanziale divieto di dimora a carico del ricorrente medesimo, peraltro non richiesto dal Procuratore della Repubblica. In conclusione, la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 settembre 2019 – 27 gennaio 2020, n. 3240 Presidente Miccoli – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il difensore di B.L. ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, recante il rigetto di una richiesta di riesame avanzata nei riguardi di un precedente provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Brescia, in forza del quale era stata applicata a carico del B. la misura cautelare del divieto di avvicinamento a Be.Iv. , persona offesa dai reati di atti persecutori e lesioni aggravate, contestati all’odierno ricorrente. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione di rapporti fra vicini risiedendo il B. ed il Be. nel medesimo stabile, sito in omissis secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato si sarebbe reso responsabile di varie condotte di molestia e minaccia all’indirizzo del soggetto passivo, insultandolo anche a causa delle sue minorazioni fisiche il Be. , avendo subito l’amputazione di una gamba, è costretto su una sedie a rotelle in un’occasione, egli lo avrebbe financo colpito con un pugno al naso, cagionandogli lesioni di pur modesta entità. La difesa lamenta - violazione di legge processuale. Con l’atto di impugnazione oggi in esame, si fa notare che il Pubblico Ministero procedente si era limitato a richiedere che nei confronti del B. venisse applicata la misura del divieto di avvicinarsi alla persona del Be. e di comunicare con costui il Gip, invece, risulta aver disposto una misura di maggiore gravità, consistente nel divieto di avvicinamento all’edificio dove il Be. dimora, mantenendosi a una distanza di almeno 50 metri. Si tratta di una restrizione della libertà dell’indagato più afflittiva di quella sollecitata dal P.M., di tipo diverso ed ulteriore e giammai richiesta inoltre, il provvedimento era venuto a determinare - circostanza di cui lo stesso Gip aveva dato atto - la costrizione per il B. di abbandonare la propria abitazione, obbligo sancito in via di fatto ed ancora oggi operante. Ad avviso del difensore del ricorrente, sarebbe stato doveroso per il Gip, innanzi tutto, rigettare la richiesta del Procuratore della Repubblica visto che la misura di cui all’art. 282 ter c.p.p., può disporsi solo nei confronti delle persone già imputate, e non soltanto sottoposte a indagini preliminari in ogni caso, non gli sarebbe stato possibile esorbitare dai limiti dell’istanza de libertate, dovendo applicarsi al B. , in ipotesi, il solo di divieto di avvicinamento al Be. contestualmente, ben avrebbe potuto emanare prescrizioni peculiari per escludere occasioni di contatto fra i due protagonisti degli episodi in rubrica, o quanto meno per dettare allo stesso indagato le opportune regole di comportamento in caso di eventuali incontri involontari vizi della motivazione dell’ordinanza oggetto di ricorso. I medesimi profili di doglianza vengono illustrati anche per argomentare la sussistenza di carenze motivazionali del provvedimento impugnato, anche perché il Tribunale di Brescia avrebbe richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità già invocati dalla difesa nell’interesse dell’assistito dimostrando di non averne colto l’esatta portata in casi di c.d. stalking condominiale , infatti, si è già precisato come debbano contemperarsi le esigenze e i diritti primari di tutti i soggetti coinvolti. Obiettivo che nella fattispecie concreta sarebbe stato agevolmente perseguibile, dal momento che le abitazioni del B. e del Be. si trovano su piani diversi dello stesso fabbricato, munito financo di due ingressi e distinte aree di parcheggio inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. La tesi difensiva è che nel caso in esame non vi sarebbe gravità indiziaria di sorta quanto all’essersi prodotto uno stato di ansia in capo alla persona offesa, nè che le condotte dell’indagato abbiano indotto la vittima a mutare le proprie abitudini di vita. Non potrebbe, inoltre, riconoscersi fede alle dichiarazioni delle persone che hanno sostenuto di avere assistito ad alcuni degli episodi denunciati dal Be. , atteso che si tratta di amici della persona offesa, non domiciliati in loco al contrario, è singolare rilevare che nessuno dei residenti in quello stesso palazzo abbia mai notato le presunte vessazioni dell’indagato in danno del querelante. Va anche considerato che, come emerso in un separato giudizio celebratosi a parti inverse, all’esito del quale fu il Be. a riportare condanna per minaccia, le occasioni di incontro fra i due erano cercate proprio dalla presunta vittima, solita aggirarsi nello stabile con tanto di registratore in mano. Tale particolare incide anche sull’affidabilità di alcuni files audio acquisiti in atti e ritenuti dai giudici di merito significativi in chiave accusatoria, trattandosi di meri spezzoni ritagliati dallo stesso Be. , in cui gli eccessi verbali del B. erano stati comunque occasionati dalle provocazioni della controparte manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare ex art. 274 lett. c del codice di rito. Il Tribunale rappresenta che l’indagato avrebbe dimostrato incapacità di autocontrollo, sottolineando come l’aggressività da lui manifestata non si concili con le certificazioni mediche prodotte nel suo interesse attestanti una patologia bipolare, tale da comportarne pacatezza e segni di depressione tuttavia, quella documentazione avrebbe dovuto essere esaminata per inferirne, semmai, l’inattendibilità delle accuse mosse a carico del ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, nei sensi e limiti di cui appresso. 2. Sul piano della contestata sussistenza di una adeguata piattaforma di gravità indiziaria, in vero, la difesa si limita a sviluppare rilievi di puro merito, sollecitando il giudice di legittimità ad una non consentita rivalutazione delle emergenze delle indagini preliminari il giudizio di attendibilità del Be. , espresso dal Gip e condiviso dal Tribunale, non può del resto essere disatteso sulla base del rilievo che la vittima è stata a sua volta ritenuta responsabile di intemperanze nei confronti del ricorrente, tanto più che il narrato della persona offesa risulta qui riscontrato da più soggetti che, proprio perché amici di un disabile limitato nella mobilità, ebbero ragionevolmente modo di andarlo a trovare dove abitava, e dei quali viene allegata la non credibilità solo in termini assertivi . Altrettanto apodittica è l’affermazione che nel caso in esame il Be. non si sarebbe trovato in una condizione di ansia e non avrebbe mutato abitudini, visto che - v. pag. 4 della motivazione dell’ordinanza impugnata furono le stesse persone che lo frequentavano a notare il verificarsi degli eventi anzidetti. I medesimi soggetti, peraltro, risultano avere concordemente descritto il B. come persona incline ad atteggiamenti di prevaricazione, anche al di là dello specifico rapporto di vicinato, dato che appare correttamente valutato in punto di ravvisabilità delle esigenze cautelari. Manifestamente infondato è, da ultimo, il rilievo che l’opzione terminologica adottata dal codice di rito ove si parla di imputato , per descrivere il soggetto potenzialmente destinatario di una misura de libertate comporti l’impossibilità tout court di adottare provvedimenti restrittivi come quello in esame nei confronti di un soggetto che sia soltanto sottoposto a indagini preliminari tale interpretazione, ove peraltro si consideri che tutte le norme descrittive delle varie misure cautelari adottano identica opzione, appare smentita sia dalla generica previsione di richiamo contenuta nell’art. 61 c.p.p., sia dalla individuazione del Gip come autorità competente per l’applicazione, la revoca o la sostituzione delle misure de quibus durante la fase delle indagini preliminari art. 279 c.p.p. . 3. Deve invece convenirsi con le censure difensive in ordine alla scelta della misura applicata dal Gip, sia tenendo conto dei limiti della richiesta restrittiva presentata dal Pubblico Ministero sia quanto al doveroso contemperamento dei diritti della persona offesa e dell’indagato. Non vi è dubbio, infatti, che nelle situazioni in cui una condotta persecutoria non riguardi un contesto di rapporti familiari, appare fuorviante discutere dell’ontologica distinzione fra la misura cautelare prevista dall’art. 282 bis c.p.p., e quella contemplata dall’articolo successivo solo in caso di coabitazione - potenzialmente criminogena - all’interno dello stesso domicilio, ha senso discernere le ipotesi in cui le modalità dello stalking si manifestino in un campo d’azione limitato a quel luogo determinato, da quelle connotate da una persistente ed invasiva ricerca di contatto con la persona offesa, ovunque si trovi v. Cass., Sez. V, n. 30926 dell’08/03/2016, S. . L’odierna fattispecie concreta riguarda, invece, un rapporto fra soggetti non conviventi ed è perciò evidente che il riferimento centrale del divieto di avvicinamento debba essere la persona fisica della vittima, in qualunque dimensione spaziale essa venga a compiere atti della propria vita quotidiana. Ed ecco perché, coerentemente, la norma disegnata dall’art. 282 ter c.p.p., prevede la possibilità di imporre - quale contenuto minimo della restrizione - l’obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dunque già conosciuti e preventivabili dal soggetto passivo, ovvero di mantenersi a una certa distanza da detti luoghi e/o dalla vittima medesima. In linea di principio, pertanto, il Gip procedente ben poteva ordinare al B. di non avvicinarsi al luogo ove era logico ritenere che il Be. trascorresse gran parte delle sue giornate cioè, l’abitazione della persona offesa . Non di meno, non risulta sufficientemente motivata - nè nel provvedimento restrittivo genetico, nè da parte del Tribunale del riesame - la prescrizione specifica di mantenere una distanza di almeno 50 metri dal Be. , venendo questa a risolversi, nel caso di specie, in un sostanziale divieto di dimora applicato a carico del B. ma non richiesto dal Procuratore della Repubblica. I giudici del riesame, premesso che l’indagato pareva risultasse occupare l’appartamento sovrastante quello del Be. , scrivono che le condotte delittuose ascritte al ricorrente sarebbero state agevolate proprio dalla contiguità delle abitazioni, ma se è pacifico - a fronte della descritta singolarità del caso che fosse necessario impartire prescrizioni idonee a scongiurare un aumentato rischio di recidiva specifica, non è stato considerato che ordinare al B. di rimanere a 50 metri dalla vittima significava fargli sostanziale divieto di continuare ad abitare nel citato appartamento, vale a dire di dimorare in un determinato luogo contenuto tipico della diversa misura di cui all’art. 283, comma 1, del codice di rito . O meglio, tale conseguenza appare presa in considerazione si legge a pag. 5 che l’allontanamento del prevenuto dalla propria abitazione è l’inevitabile conseguenza della prescrizione del divieto di avvicinamento alla p.o. entro una distanza di 50 metri, che appare allo stato necessaria ed imprescindibile , ma erroneamente valutata come non significativa in punto di violazione della domanda cautelare. Non a caso, la citata sentenza n. 30926/2016 riguardava proprio una vicenda in cui la persona indagata e la vittima risiedevano nel medesimo stabile e questa Corte segnalava la necessità di rendere conciliabile la prospettiva di tutelare la persona offesa con un adeguato sacrificio della libertà della ricorrente, che non può trasmodare in una limitazione di un diritto fondamentale, quale quello collegato all’uso della propria abitazione, al di là dell’effettiva tutela delle esigenze cautelari . L’art. 277 c.p.p., del resto, impone che le modalità esecutive di una qualsiasi misura restrittiva salvaguardino i diritti della persona che vi sia sottoposta, il cui esercizio non risulti incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto e soprattutto, più nello specifico, il successivo art. 282 ter, al comma 4, prevede che quando un luogo determinato sia precluso al soggetto gravato dalla misura de qua perché abitualmente frequentato dalla persona offesa , ma gli abbia comunque necessità di accedervi per ragioni abitative o di lavoro, al giudice è fatto carico di prescriverne le relative modalità, con possibili limitazioni. In altre parole, non è da un divieto di avvicinamento alla persona offesa che può derivare tout court il venir meno del diritto dell’indagato di dimorare lì dove abbia fissato la propria abitazione per l’esercizio di quel diritto potranno stabilirsi prescrizioni determinate ed eventuali limiti ed è su tale punto che va disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata , ma non se ne potrà sancire - se non per effetto dell’applicazione di diverse misure, per le quali il P.M. dovrà aver proposto rituale istanza - la completa elisione. 4. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo. Data la natura peculiare dei reati addebitati al ricorrente, si ritiene doveroso - in caso di pubblicazione della presente sentenza - disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, sezione riesame. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.