Sull’avvertimento dato all’imputato circa la facoltà di farsi assistere da un avvocato

L’avvertimento del diritto all’assistenza dell’avvocato difensore, rivolto all’indagato da parte della polizia giudiziaria per il compimento di atti ex art. 356 c.p.p., non necessita di formule sacramentali a condizione che sia idoneo al raggiungimento dello scopo.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 3035/2020, depositata il 24 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso per riesame presentato nell’interesse dell’imputato avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di apparecchi e strumenti informatici di proprietà dell’indagato, emesso dal PM. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione l’imputato lamentando che fosse stata rigettata l’eccezione sollevata dalla difesa per il mancato avvertimento dato all’imputato circa la facoltà di farsi assistere da un avvocato. Da tale omissione, secondo il ricorrente, deriverebbe l’invalidità degli atti susseguenti, posto che il generico avvertimento da parte del Tribunale veneziano sulla possibilità di farsi assistere dal legale di fiducia non basterebbe ad evitare il vizio procedurale, essendo necessario un avviso specifico nel caso di sequestro probatorio su iniziativa della polizia giudiziaria. Avvertimento. La Cassazione chiarisce che, secondo la giurisprudenza, l’avvertimento del diritto all’assistenza dell’avvocato difensore, rivolta all’indagato da parte della polizia giudiziaria per il compimento di atti ex art. 356 c.p.p., non necessità di formule sacramentali a condizione che sia idonea al raggiungimento dello scopo. Infatti, pronunce precedenti hanno ritenuto idoneo l’avviso contenente il richiamo a persona di fiducia”. Specifica la Suprema Corte che occorre fare distinzione tra le disposizioni ex art. 249 e 250 c.p.p. indicative della facoltà dell’indagato di farsi assistere da persona di fiducia, rispetto all’avviso dell’esistenza dei diritti dell’indagato, tra cui quello di nominare il proprio difensore di fiducia, che sussiste in caso di sequestro probatorio eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria. Nel caso di specie osservano i Giudici che è corretta l’enunciazione circa la non accoglibilità dell’eccezione dato che nella copia del decreto notificata all’indagato è stata utilizzata una terminologia omnicomprensiva ai sensi degli artt. 249 e 250 c.p.p. indicante la possibilità di farsi assistere da una persona di fiducia, compreso il difensore di fiducia. Chiarito questo, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 settembre 2019 – 24 gennaio 2020, n. 3035 Presidente Vessichelli – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza, emessa in data 12 aprile 2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso per riesame, presentato nell’interesse di D.M.M. , avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di apparecchi e strumenti infornatici di proprietà dell’indagato, emesso dal P.M. di Venezia in data 28/03/2019, in relazione all’indagine scaturita dalla querela presentata da un cittadino tedesco, K.M. , in vacanza a Venezia, con la propria compagna, O.S.D. , avente ad oggetto la scoperta nella propria camera, situata in un immobile, sito in omissis , di proprietà dell’indagato, di una piccola luce rossa, posizionata sopra l’armadio, indicativa della presenza di una telecamera con cui erano stati filmati i rapporti intimi avuti dal querelante con la propria compagna. 2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento allegando i seguenti motivi. 2.1 Vizi, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , per inosservanza della legge e per contraddittorietà della motivazione. Per la precisione, parte ricorrente impugna l’ordinanza, nella parte con la quale è stata rigettata l’eccezione, sollevata dalla difesa, per la mancanza dell’avvertimento all’imputato, circa la facoltà di farsi assistere da un difensore durante le operazioni di perquisizione e sequestro. Da tale omissione, incidente sull’esercizio dei diritti di difesa, secondo parte ricorrente, deriverebbe l’invalidità degli atti susseguenti. Il generico avvertimento di farsi assistere da una persona di fiducia, sottolineato dal Tribunale veneziano nel rigettare la predetta eccezione, non sarebbe sufficiente ad evitare il vizio procedurale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, sono da considerarsi nettamente distinti gli avvisi, prescritti dalla disciplina codicistica ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. e degli art. 249 e 250 c.p.p., e il carattere informale dell’avviso incide esclusivamente sulle modalità dello stesso. Nel caso di specie, trattandosi di sequestro probatorio su iniziativa della polizia giudiziaria, occorreva un avviso specifico circa la facoltà dell’indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia. Considerato in diritto 1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore art. 114 disp. att. c.p.p. , rivolto all’indagato dalla polizia giudiziaria per il compimento degli atti indicati dall’art. 356 c.p.p., non necessita di formule sacramentali, purché esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012 - dep. 08/02/2012, Balestra, Rv. 252034 Sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016 - dep. 08/06/2016, Palma, Rv. 266825 Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012 - dep. 08/02/2012, Balestra, Rv. 252034 . Segnatamente, con tali pronunce, è stato ritenuto idoneo l’avviso contenente il richiamo a persona di fiducia , tale essendo anche la figura del difensore. In ogni caso, occorre distinguere tra le disposizioni, contenute negli art. 249 e 250 c.p.p., indicative della facoltà dell’indagato di farsi assistere da una persona di fiducia, rispetto all’avviso dell’esistenza dei diritti dell’indagato, tra cui, per l’appunto il diritto di nominare un difensore di fiducia, obbligo sussistente in caso di sequestro probatorio eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria Sez. 5, n. 20271 del 02/04/2003 - dep. 07/05/2003, Annibaldi, Rv. 224775 . Si deve, infatti, ritenere, che, ai sensi degli artt. 249 e 250 c.p.p., nella copia del decreto di perquisizione locale, sia sufficiente l’avviso della facoltà dell’indagato di farsi assistere da una persona di fiducia, così come indicato negli artt. 240 e 250 c.p.p., e che l’avviso ex art. 114 c.p.p. sia appunto attinente alla diversa ipotesi dell’illustrazione dei diritti dell’indagato da parte della P.G. durante le operazioni eseguite su sua iniziativa. 2. Alla luce dei predetti arresti di natura giurisprudenziali, nel caso di specie si deve ritenere corretta l’enunciazione del tribunale, secondo la quale l’eccezione non merita accoglimento, dovendosi considerare l’uso, nella copia del decreto notificata all’indagato, di una terminologia onnicomprensiva, così come riportata negli artt. 249 e 250 c.p.p., indicativa, per l’appunto, di una possibilità di assistenza di una persona di fiducia, ivi inclusa l’assistenza del difensore di fiducia. Il ricorso, è, pertanto, infondato. 3. Sulla base delle considerazioni esposte, si deve, pertanto, rigettare il ricorso, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata.