Ricusazione del giudice, atto “personalissimo” della parte

È inammissibile l’istanza di ricusazione presentata dal difensore, se questi non sia munito di mandato specifico in grado di rivelare l’espressa volontà della parte di ricusare il giudice.

Lo ribadisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 2880/20, depositata il 24 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’istanza proposta dal difensore dell’imputato con cui, nell’ambito di un procedimento, era ricusato il giudice del Tribunale chiamato a giudicare il suo assistito. Veniva il giudice invitato ad astenersi dalla trattazione del giudizio avendo già pronunciato sentenza di applicazione della pena a carico del medesimo imputato. Ma per la Corte territoriale tale istanza di ricusazione era inammissibile per due ragioni da un lato perché il difensore può proporla purché sia munito di apposito mandato e questo non era stato provato nel caso di specie , dall’altro l’istanza stessa non era stata formalizzata con apposito atto scritto entro il termine di 3 giorni dalla dichiarazione. Avverso tale provvedimento di inammissibilità il difensore propone ricorso per cassazione. Inammissibilità dell’istanza. Secondo la giurisprudenza di legittimità ferrata sul punto, la dichiarazione di ricusazione è un atto personalissimo della parte processuale e può essere proposta anche dal difensore purché questi sia munito di uno specifico mandato. Il mandato, per essere specifico, deve rivelare l’espressa volontà della parte di ricusare il giudice. Pertanto, il mandato allegato in copia al ricorso, come nel caso in 4esame, non contiene riferimenti alla volontà della parte di investire il proprio difensore del potere di ricusare il giudice. A ciò consegue l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 novembre 2019 – 24 gennaio 2020, n. 2880 Presidente Piccialli – Relatore Bruno Motivi della decisione 1. Con ordinanza pronunciata in data 4/6/2019, la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato la inammissibilità della istanza proposta da D.M.L. con cui, nell’ambito del procedimento n. 45/2018 R.G.N. R. era ricusato il Giudice del Tribunale di Udine, Dott. P.L., chiamato a giudicare il ricorrente. Premette la Corte di appello che, all’udienza del 24/4/2019 svoltasi innanzi al Tribunale di Udine, il difensore di D.M. aveva invitato il Giudice ad astenersi dalla trattazione del giudizio, avendo pronunciato, nell’anno 2016, sentenza di applicazione pena a carico del medesimo imputato. Con ordinanza dettata a verbale, il Giudice non aveva ritenuto di accogliere l’invito del difensore, reputando insussistenti i motivi rappresentati dall’istante. In proposito aveva osservato che i fatti del procedimento attuale sono del tutto distinti da quelli per i quali era stata pronunciata sentenza di patteggiamento, aggiungendo che nella sentenza di applicazione pena non aveva manifestato alcun giudizio concernente i reati oggetto del nuovo procedimento penale. La Corte di merito ha dichiarato inammissibile la istanza di ricusazione in base ad un duplice ordine di ragioni. In primo luogo ha argomentato la inammissibilità in ragione della natura personale dell’atto, rilevando che il difensore può proporre la dichiarazione di ricusazione nell’interesse del proprio assistito a condizione che sia munito di apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale. Ha osservato a questo proposito che il difensore non ha offerto alcuna giustificazione del proprio potere, che deriva da quello di cui è titolare la parte personalmente, non allegando alcuno specifico mandato attestante la legittimazione a proporre la istanza. Ha rilevato inoltre che la istanza, in violazione dell’art. 38 c.p.p., commi 2 e 3, non è stata formalizzata con deposito di atto scritto, presso la cancelleria del Giudice competente a decidere, entro il termine di giorni tre dalla dichiarazione, intervenuta all’udienza del 24 aprile 2019. 2. Avverso il provvedimento di inammissibilità ha proposto ricorso per Cassazione il D.M. , a mezzo del difensore, articolando due motivi di doglianza. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 38 c.p.p., comma 4, e art. 122 c.p.p Si legge nel ricorso che l’assunto secondo il quale il difensore non è legittimato a proporre la dichiarazione è destituito di fondamento, poiché contrasta con i dati sostanziali presenti nel fascicolo da cui si desume, al contrario, la legittima titolarità del difensore alla proposizione dell’istanza ex art. 37 c.p.p., posto che la nomina a difensore di fiducia, rilasciata dal D.M. nell’ambito del procedimento 45/18, contiene l’espressa indicazione della nomina in qualità di procuratore speciale nel mandato, rilasciato in data 8 Febbraio 2018, si legge che il D.M. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.p., nomina e costituisce il predetto difensore proprio procuratore speciale al fine di avvalersi di tutte le facoltà e di esercitare tutti i diritti che per legge gli spettano . Con il secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza dell’art. 38 c.p.p., comma 1. Il termine di decadenza di tre giorni non opererebbe nel caso in esame, poiché all’atto della presentazione della dichiarazione, non si era conclusa la costituzione delle parti e non si era aperto il dibattimento. Pertanto, la disciplina da applicarsi è quella di cui all’art. 38 c.p.p., comma 1. 3. Il ricorso è inammissibile perché la ricusazione è stata proposta da difensore non munito di specifico mandato, come già adeguatamente illustrato dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale . Essa può essere proposta anche dal difensore, tuttavia questi deve essere munito di uno specifico mandato cfr. ex multis Sez. 5, n. 37468 del 03/07/2014, Rv. 262210 - 01 La ricusazione è atto personalissimo della parte può tuttavia essere proposta dal difensore a condizione che sia munito di mandato specifico anche se non nelle forme della procura speciale, mentre è insufficiente il solo generico mandato defensionale . Il mandato, per essere specifico, deve rivelare l’espressa volontà della parte di ricusare il giudice Sez. 1, n. 6965 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Rv. 215234 Il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere salvo il caso del latitante o dell’evaso che per legge sono rappresentati a tutti gli effetti dal difensore - un’autonoma, parallela legittimazione di quest’ultimo, il quale, pur potendo validamente proporre l’atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto, a tal fine, apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale, ma pur sempre tale da rivelare l’espressa volontà della parte mirante alla ricusazione del giudice . Il mandato allegato in copia al ricorso, non contiene alcun riferimento alla volontà della parte di investire il difensore del potere di ricusare il Giudice. Non risulta pertanto soddisfatto il requisito imprescindibile della esistenza di un mandato specifico del ricusante. La inammissibilità del ricorso, per le ragioni esposte, ha valore assorbente rispetto alle ulteriori doglianze difensive. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata.