Patrocinio a spese dello Stato: l’istante può integrare la autocertificazione dei redditi

Il procedimento avviato a seguito di ricorso avvero il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è privo di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità di produzioni documentali anche nel corso del giudizio.

Lo ha ribadito la Corte di legittimità con la sentenza n. 2263/20, depositata il 22 gennaio. Il caso. Il Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo respingeva l’opposizione proposta da un imputato avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non credibile la dichiarazione reddituale presentata dall’istante e pari a zero. Il provvedimento è stato impugnato con ricorso per cassazione. Valutazione della condizione di non abbienza dell’istante. Ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. b , d.P.R. n. 115/2002 l’istanza deve contenere le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicare dall’art. 6. La valutazione del reddito quale condizione per l’ammissione al beneficio riguarda dunque la somma di tutti i redditi conseguita da ogni componente della famiglia dell’istante. In tal senso deve infatti essere prodotta una certificazione anagrafica o una documentazione equipollente per esplicitare la composizione del nucleo familiare. La giurisprudenza ha inoltre precisato che ai fini dell’ammissibilità al gratuito patrocinio l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell’analisi negativa effettuata dell’intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell’istanza con l’autocertificazione e la documentazione allegata . L’istanza può comunque essere rigettata dal giudice art. 96, comma 2 laddove sussistano fondati motivi di ritenere mendace la dichiarazione circa le condizioni economiche dichiarate e ciò sulla base di indicatori specifici tra cui il casellario, il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, eventuali attività economiche svolte. Il giudice ha dunque l’obbligo di esaminare le prove che confermino o confutino la sostanziale o fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari in modo da incidere sulla condizione di non abbienza. La valutazione degli elementi indiziari deve essere improntata ad un particolare rigore anche in riferimento all’ampia interpretazione riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di insufficienza dei mezzi economici” che costituisce la ratio del diritto all’assistenza tecnica. Procedimento. Avverso il provvedimento con cui il magistrato abbia rigettato l’istanza di ammissione l’interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla notizia del provvedimento, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello. Il ricorso segue le disposizioni previste per il processo monocratico speciale per in tema di onorari dell’avvocato la cui disciplina è offerta dagli artt. 14 e 15 l. n. 150/2011. Si tratta di un procedimento privo di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità di produzioni documentali anche nel corso del giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto. Nel caso di specie, il giudice avrebbe dunque dovuto valutare le integrazioni fornite dal ricorrente secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 96, comma 2, d.lgs. n. 115/2002. Il ricorso risulta in conclusione fondato la Corte annulla la pronuncia impugnata e rinvia al Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 ottobre 2019 – 22 gennaio 2020, n. 2263 Presidente Bricchetti – Relatore Bellini Considerato in fatto 1. Il Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo respingeva la opposizione proposta ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 99 da G.F. avverso il provvedimento della Corte di Assise di Appello che aveva disatteso la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non credibile il reddito familiare pari a zero dichiarato dal G. , tenuto altresì conto di una condanna da questi riportata per il reato di cui all’art. 95 dello stesso testo normativo. 2. Il giudice, pronunciandosi sull’opposizione, rilevava da un lato che le nuove allegazioni prodotte dal G. non erano idonee a scalfire la legittimità della prima pronuncia, atteso che la stessa autocertificazione prodotta originariamente del G. non rispettava la prescrizione legale di indicare l’ammontare del reddito familiare. Sotto diverso profilo assumeva che pure a ritenere che la stessa dichiarazione autocertificativa andasse interpretata nella prospettiva di un reddito familiare pari a zero, la stessa nondimeno doveva ritenersi mendace laddove nelle allegazioni nel giudizio di opposizione il ricorrente aveva fatto riferimento a proventi derivanti da contributi da familiari e da enti pubblici, i quali avrebbero dovuto essere inseriti fin dalla richiesta di ammissione, di talché la stessa andava ritenuta mendace. 3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di G.F. deducendo violazione di legge laddove il giudice dell’opposizione si era sottratto dal proprio compito di provvedere sulla richiesta di ammissione, utilizzando al contrario gli elementi addotti a fondamento della richiesta per escludere l’ammissione per ragioni diverse da quelle del primo giudice. Sotto diverso profilo evidenziava come le modeste erogazioni ricevute nel corso dell’anno 2017 dal proprio nucleo familiare, delle quali lo stesso non aveva avuto tempestiva contezza in quanto detenuto da tempo, non erano tali da giustificare il superamento del limite di legge previsto quale requisito di ammissione al beneficio. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Sul punto giova ricordare che a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. b , l’istanza deve contenere le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica , nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall’art. 6 . La ratio della norma è quella di valutare, ai sensi dell’art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l’ammissione al beneficio, costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante . Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell’istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi. A tale proposito è stato affermato da questa Corte che ai fini dell’ammissibilità al gratuito patrocinio l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell’analisi negativa effettuata dall’intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell’istanza con l’autocertificazione e la documentazione allegata sez. IV, 8.5.2018, Marotta, Rv.273423 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882 sez. I, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051 . 3. Se è vero infatti che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2 consente al giudice di rigettare l’istanza, è anche vero che devono sussistere fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui agli art. 76 e 92 stesso testo, desumibili da una serie di indicatori specifici casellario, tenore di vita, condizioni personali e familiari eventuali attività economiche svolte , ma non può risolversi in un accertamento del tutto discrezionale. Si deve affermare altresì, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale e ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, l’obbligo per il giudice di esaminare le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari idonea ad incidere sulla predetta condizione. 3.1 Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4-bis, Corte Cost. n. 139 del 14-16 aprile 2010 , pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall’art. 2729 c.c., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l’inversione dell’onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato che spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti che consentano di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge. In tale caso l’accertamento è mancato laddove il primo giudice ha posto a fondamento del diniego argomenti assolutamente congetturali e presuntivi senza avvalersi degli strumenti che pure il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2, valutazione del tenore di vita, delle condizioni personali e patrimoniali, delle attività economiche eventualmente svolte dai familiari conviventi previa eventuale delega per gli accertamenti alla Guardia di Finanza, gli offriva, pervenendo pertanto ad una decisione sprovvista di motivazione ovvero dotata di motivazione assolutamente apparente, in quanto l’art. 96, comma 2, TU spese di giustizia consente il rigetto, de plano, della richiesta soltanto qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 stesso testo. 4. Se pertanto va affermato che è consentito al giudice, sulla richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di sottoporre a vaglio critico la verità dell’autocertificazione, va ricordato che, anche alla luce dell’interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di insufficienza dei mezzi economici , che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell’accusato all’assistenza gratuita riconosciuto dall’art. 6, par.3, lett c CEDU Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania , i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall’art. 2729 c.c., perché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative. 6. L’errore in cui incorre il giudice dell’opposizione è di diverso tenore in quanto a fronte di contestazione della motivazione sulla ricorrenza dei presupposti di legge per l’ammissione al beneficio in presenza di motivazione mancante o apparente , invece di supplire alle deficienze motivazionali del provvedimento del giudice chiamato a decidere sull’ammissione, da una parte riconosce la incompletezza della richiesta originaria, asseritamente sprovvista della indicazione del reddito familiare cumulativo, laddove il primo giudice ne aveva ravvisato la corrispondenza a zero, evidenziando la irrimediabilità di tale originaria carenza, dall’altra attribuisce profili di falsità e di mendacio alle allegazioni utilizzate dal ricorrente per integrare la istanza di ammissione. Il ragionamento è assolutamente viziato e apparente. 7. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 statuisce che avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’art. 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. La disciplina di riferimento è offerta dalla L. n. 150 del 2011, artt. 14 e 15 che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato in precedenza disciplinate dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 e quelli oppositivi al decreto di pagamento delle spese di giustizia, procedimenti improntati alla sommarietà, alla difesa anche personale della parte e, relativamente al giudizio oppositivo sulle spese di giustizia anche alle regole del procedimento camerale di assenza di formalità e al compimento degli atti di istruzione sulla base di regole non codificate nel modo in cui il giudice ritiene più opportuno . 7.1 Invero l’intero procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell’interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto sez. IV, 9.2.2018, Berisa, Rv.272180 . Sulla base di tali considerazioni deve escludersi che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l’acquisizione anche in un momento successivo con riferimento alla certificazione consolare vedi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 3 ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva Cfr. sez. IV, 28.10.2008 n. 43312 . 7.2 Invero stante l’effetto pienamente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era primario compito del giudice della opposizione procedere all’esame dell’istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi sez. IV, 14.2.2019, Ciracì, Rv.267086 8.8.2008 n. 33125 , ben potendone acquisire il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, anche in ragione dei poteri integrativi riconosciuti dalla legge. 8. In termini pertanto assolutamente surrettizi e apparenti il giudice dell’opposizione invece di esaminare la istanza di ammissione anche alla luce delle integrazioni del G. , la cui generica e cumulativa dichiarazione di non abbienza aveva fatto dubitare della veridicità della stessa, magari impiegando i criteri di valutazione indicati dal D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2 all’uopo il ricorrente aveva allegato decreti di ammissione al GP in relazione ad altri procedimenti e autocertificazione della convivente su modesti contributi pubblici a sostegno della condizione di indigenza familiare , ha di fatto abdicato all’esame richiesto, interpretando tali allegazioni non come una integrazione della originaria richiesta, così da determinare una nuova pronuncia sul punto, ma quale implicita ammissione di risorse patrimoniali pretermesse nella istanza di ammissione, così da rendere la istanza ancora più inaccoglibile, senza neppure ragionare in termini di superamento o meno dei limiti reddituali previsti dagli artt. 79 e 92 TU spese di giustizia, ovvero se tali integrazioni rappresentassero espressione, unitamente ad altri elementi fattuali e sintomatici eventualmente raccolti, di capacità reddituali familiari superiori a detti limiti, così da ritenere sussistenti i fondati motivi indicati dal D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2, per rigettare la richiesta. 9. Peraltro la prova logica utilizzata contributi ricevuti dal Comune di Alcamo quale manifestazione di una dichiarazione mendace e dell’assenza delle condizioni del G. per accedere al patrocinio a spese dello Stato è priva dei sopra menzionati requisiti di gravità, univocità e concordanza, ma tradisce una argomentazione apparente, in cui non vengono messi a confronto dati reddituali reali, sia pure presuntivi e una adeguata verifica della nuova e documentata situazione reddituale dell’istante. 9.1 Era comunque onere del giudice della opposizione procedere ad una interpretazione alternativa del testo normativo art. 76 D.Lgs. cit. basata comunque su elementi oggettivi, come indirettamente desumibile dai rilievi svolti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 392 del 28 giugno 1995 Mentre - ragionevolmente - ai fini indicati, il computo di redditi propri di soggetti diversi dall’istante è legato al criterio oggettivo della convivenza, non è comunque esclusa la computabilità, come redditi direttamente imputabili all’interessato richiedente, di contributi economicamente apprezzabili a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste all’art. 2729 c.c., quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi . 9.2 Il giudice investito dell’opposizione era, pertanto, tenuto ad effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria al fine di verificare se, come ritenuto nella propria ordinanza, anche sulla base di elementi presuntivi, il richiedente si avvalesse per il sostentamento della propria famiglia di contributi non contabilizzati tali da comportare l’esclusione del beneficio ovvero se le nuove allegazioni fossero compatibili con l’intento manifestato dal ricorrente di fornire una giustificazione alla ritenuta non veridicità della dichiarata condizione di impossidenza e mancanza di redditi. 10. La fondatezza del ricorso comporta l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo per nuovo esame.