L’indagato, titolare della ditta individuale, può proporre personalmente ricorso

La ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma è il nome con cui l’imprenditore esercita la sua attività. È corretto, dunque, che il ricorso sia avanzato personalmente dal titolare, nonché soggetto indagato nel procedimento in questione, non occorrendo alcuna procura speciale.

Così la Cassazione con sentenza n. 1992/20, depositato il 20 gennaio. Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta dall’indagata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP rilevando che il ricorso era stato presentato da ella nella qualità di rappresentante legale della propria ditta senza conferimento di procura speciale al difensore per l’impugnazione. Avverso tale decisione l’indagata ricorre in cassazione sostenendo che il Tribunale non aveva considerato che ella non era soggetto estraneo al procedimento principale ma la persona fisica direttamente indagata in quanto titolare dei beni sequestrati, avente interesse e diritto alla loro restituzione. Proposizione del ricorso. Il ricorso viene accolto dalla Cassazione sulla base dell’art. 2563 c.c., in virtù del quale la ditta individuale non è soggetto giuridico distinto dalla persona fisica, ma si indentifica con il titolare sotto l’aspetto sia sostanziale sia processuale. Pertanto, il Tribunale ha errato nell’applicare il diverso principio che riguarda l’ipotesi in cui il soggetto che agisce è il legale rappresentante di un diverso ente giuridico o di un autonomo centro di imputazione di interessi. Posto che la ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare ma è il nome con cui l’imprenditore esercita la sua attività non si può attribuire ad entrambi soggettività giuridiche distinte. Ed è, nel caso di specie, corretto che il ricorso sia stato avanzato personalmente dalla titolare della ditta individuale, nonché soggetto indagato nel procedimento in questione, non occorrendo alcuna procura speciale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 dicembre 2019 – 20 gennaio 2020, n. 1992 Presidente De Crescienzo – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 10/10/2019, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame proposta da L.H. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 20/09/2019 nell’ambito del procedimento R.G. n. r. 24544/19 rilevando che il ricorso era stato presentato dalla predetta nella qualità di legale rappresentante della ditta YI LE DI L.H. in assenza di conferimento di procura speciale al difensore per l’impugnazione, procura ritenuta indispensabile sulla scorta dei principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione L.H. la quale, con un unico motivo, lamenta violazione di norme giuridiche sostanziali e processuali quanto alla ritenuta inammissibilità dell’istanza per carenza di legittimazione. Rileva che il tribunale non aveva considerato che essa ricorrente era la persona indagata cui erano stati sequestrati i beni in questione quale piccola imprenditrice titolare della ditta individuale denominata YI LE DI L.H. sicché non era soggetto estraneo al procedimento principale ma la persona fisica direttamente indagata in quanto titolare dei beni sequestrati ed avente interesse e diritto alla loro restituzione. 3. Il ricorso deve trovare accoglimento per le considerazioni appresso formulate. 3.1. Osserva il collegio che le censure di parte ricorrente sono fondate in quanto il tribunale, nel rilevare l’inammissibilità del ricorso in ragione della circostanza che lo stesso era stato presentato da L.H. nella qualità di legale rappresentante della ditta YI LE DI L.H. in assenza di conferimento di procura speciale al difensore per l’impugnazione indispensabile ex lege, non ha tenuto conto dei principi del codice civile art. 2563 c.c. secondo cui la ditta individuale non ha soggettività giuridica distinta dalla persona fisica ma si identifica con il titolare sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale ed ha, erroneamente, applicato i diversi principi che riguardano l’ipotesi in cui il soggetto che agisce è il legale rappresentante di un distinto ente giuridico ovvero di un autonomo centro di imputazione di interessi. Poiché la ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare ma è il nome con il quale l’imprenditore esercita la sua attività non è possibile attribuire soggettività giuridiche distinte alla ditta individuale ed alla persona fisica che con tale denominazione si identifica nell’esercizio della sua attività imprenditoriale. Correttamente, quindi, nella fattispecie de qua, il ricorso è stato avanzata da L.H. , personalmente, soggetto indagato nel procedimento in questione proprio quale titolare della ditta individuale suddetta denominata YI LE DI L.H. , non occorrendo, quindi, alcuna procura speciale. 2.3. La sussistenza della legittimazione dell’istante a proporre la richiesta di riesame in questione impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma Sezione per il Riesame dei provvedimenti cautelari per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per il Riesame di Roma per nuovo esame. Motivazione Semplificata.