Circola con la targa di prova identica a quella originale: impossibile parlare di contraffazione

Il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative è integrato dalla condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura. Qualora, però, la targa di prova presenti la stessa sequenza alfanumerica della targa originale, regolarmente detenuta all’interno della vettura, non sussiste il reato.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 1560/20, depositata il 16 gennaio. Il caso. Il Tribunale rigettava l’istanza di riesame, presentata nell’interesse dell’indagato, del decreto di convalida del sequestro probatorio di una targa di prova falsa. Avverso tale decisione l’indagato propone ricorso per cassazione, sostenendo che la targa sequestrata riproduceva esattamente la sequenza alfanumerica di quella di prova originale, che però non presentava le caratteristiche dimensionali previste dalla legge e che la targa originale era nell’auto. La non configurabilità del reato. Ciò che innanzitutto si evince dal fatto è che l’unica anomalia riscontrabile nella targa sequestrata riguarda le fattezze diverse rispetto alla targa di prova, poiché presentava l’aspetto di una targa originale e non la forma propria della targa di prova. Altro dato che va a favore della tesi difensiva del ricorrente è che questi teneva all’interno dell’auto la targa di prova accertata come originale e regolarmente rilasciata, la cui sequenza alfanumerica era identica a quella utilizzata dal soggetto. a mancare dunque è lo stesso elemento oggettivo del delitto ipotizzato, in quanto dal provvedimento impugnato si evince che i dati della targa di prova corrispondevano esattamente a quelli della targa originale, che essendosi deteriorata era stata sostituita dal ricorrente con una diversa, avente però la stessa sequenza alfanumerica. Tra l’altro, il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative è integrato dalla condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, posto che le ipotesi previste dall’art. 100 c.d.s. ai commi 12 e 14 si differenziano tra loro in quanto la prima sanziona in via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria a contraffatta, qualora non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione dell’agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo. Nel caso concreto tale contraffazione non è avvenuta. Pertanto, il fatto-reato ipotizzato non sussiste e il provvedimento impugnato, nonché il decreto di sequestro devono essere annullati senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 ottobre 2019 – 16 gennaio 2020, n. 1560 Presidente Zaza – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesame, presentata nell’interesse dell’indagato, del decreto di convalida del sequestro probatorio di una targa di prova falsa, provvedimento emesso dal PM per il delitto di cui all’art. 489 c.p 1.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato tramite il difensore che, col primo motivo, ha censurato l’errata applicazione della norma incriminatrice speciale e del D.Lgs. n. 285 del 2001, art. 100, comma 10 e del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 2. Il ricorrente ha premesso che la targa sequestrata riproduceva esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale, che però non presentava le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dalla legge e che la targa originale era detenuta all’interno dell’auto. 1.1 La condotta ravvisabile sarebbe, pertanto, quella prevista e sanzionata dal D.P.R. n. 474 del 2001, art. 2, che punisce chi circola su strada con un veicolo in prova, omettendo di esporre la targa prova, al più in concorso con l’art. 100/10 C.d.S., disposizione che vieta l’apposizione sui veicoli di iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella circolazione del veicolo. Non sarebbe configurabile il delitto di uso di atto falso, che presuppone la condotta contemplata dagli artt. 477 e 482 c.p. sotto il profilo della modificazione dei dati identificativi dell’automobile oppure della creazione ex novo di una targa con sequenza alfanumerica inesistente. 1.2 Per altro aspetto è stato segnalato che il ricorrente conservava la targa di prova originale nell’auto ma questa era deteriorata e l’indagato aveva deciso di circolare, sostituendola con una riportante i dati alfanumerici corretti ma senza aver intrapreso le pratiche per la sostituzione della targa deteriorata. Il caso è previsto da una diversa norma del C.d.S., art. 102, che obbliga l’automobilista a denunziare il deterioramento alle autorità e nelle more del disbrigo della pratica possa circolare dopo aver apposto al veicolo un pannello riproducente le indicazioni contenute nella targa originaria. La circolazione con un pannello riproducente i contenuti originari della targa senza adempiere alle formalità di legge è punita con sanzione amministrativa e questo poteva essere l’addebito ravvisabile nel comportamento dell’indagato. 2. Tramite il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 489 c.p. in relazione all’art. 100/14 C.d.S. e dell’art. 100/12 C.d.S. infatti secondo i testi di legge evocati, e l’interpretazione di questa Corte richiamata nell’atto di ricorso, l’art. 100 C.d.S., comma 12 sanziona in via amministrativa la condotta di chi circola con veicolo munito di targa contraffatta mentre il comma 14 punisce in sede penale la contraffazione della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo. Ha sostenuto il ricorrente che solo la prima condotta era ascrivibile all’indagato, posto che in nessuno degli atti del procedimento e neppure nell’ordinanza impugnata era stato neppure ipotizzato che egli fosse l’autore della pretesa falsificazione. 3. Tramite il terzo motivo ci si è doluti dell’applicazione della fattispecie penale ai sensi del combinato disposto dell’art. 100/14 e art. 489 c.p. nonostante la mancanza di offensività della condotta. Infatti, il provvedimento impugnato aveva valorizzato solo la non perfetta corrispondenza tra le caratteristiche dimensionali e costruttive della targa in sequestro con quelle indicate nei regolamenti senza considerare che la pacifica apposizione dei dati di identificazione del veicolo identici a quelli della targa originale, in alcun modo poteva ledere la fede pubblica, intesa come possibilità di risalire dal numero di targa al numero di immatricolazione e, quindi, al proprietario tramite un semplice accertamento alle banche dati delle autorità competenti. 4.Col quarto motivo è stato censurato il provvedimento che aveva omesso di rilevare, nonostante la specifica deduzione sul punto, la mancanza di motivazione del decreto di convalida del sequestro. 5.Nel quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 292 c.p.p., lett. c , art. 309 c.p.p., comma 9 e art. 324 c.p.p., comma 7 poiché il Tribunale avrebbe integrato illegittimamente il provvedimento del PM completamente privo di motivazione. All’odierna udienza il Pg, Dr. Di Leo, ha concluso per il rigetto ed il difensore dell’indagato, avvocato Stocco, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1.Deve premettersi in fatto che - come rappresentato nell’atto di impugnazione e come si legge chiaramente nel provvedimento impugnato - l’unica anomalia riscontrabile nella targa in sequestro riguarda le sue fattezze differenti rispetto alla targa di prova, avendo l’aspetto di una targa ordinaria e non la forma particolare propria della targa prova. 1.1 Il secondo dato rilevante per la soluzione delle questioni suscitate dal ricorrente è costituito dalla detenzione all’interno dell’auto di una targa di prova accertata come originale e regolarmente rilasciata, la cui sequenza alfanumerica era identica a quella della targa apposta ed usata dal ricorrente. 2. Così ricostruiti i termini fattuali emersi nella procedura incidentale non può che constatarsi come nella fattispecie concreta sottoposta all’esame di questa Corte manchi lo stesso elemento oggettivo del delitto ipotizzato, in quanto lo stesso provvedimento impugnato dà atto che i dati identificativi della targa o placca adesiva di prova erano corrispondenti a quelli della targa originale, la cui legittimità sotto ogni profilo è stata accertata, ma che verosimilmente si era deteriorata ed era stata sostituita dal ricorrente con una diversa, tuttavia avente medesima sequenza alfanumerica, come è stato rappresentato nell’atto di ricorso. In tale compendio indiziario il Tribunale ha ricavato la ritenuta falsità della targa in sequestro dalla mera irregolarità di fattezze della stessa e dalla mancata autorizzazione alla sua apposizione sul veicolo dell’indagato, opinando che la sua diversa forma fosse in grado di indurre in errore il pubblico e gli agenti accertatori e che in definitiva la sua applicazione integrasse l’uso di atto falso. 3.La pronunzia è palesemente errata, poiché non rispettosa della lettera della norma incriminatrice, che fa ovvio riferimento ad una falsificazione dei dati identificativi della targa, che nella specie è inesistente peraltro è stata pure ignorata l’interpretazione costantemente seguita da questa Corte regolatrice, secondo la quale il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative artt. 477 e 482 c.p. , è integrato dalla condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, atteso che le ipotesi previste dall’art. 100 C.d.S., ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell’agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo. Sez. 5, Sentenza n. 25766 del 07/04/2015 Ud. dep. 18/06/2015 Rv. 264006 in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 20799 del 22/02/2018 Ud. dep. 10/05/2018 Rv. 273035 che ha fatto esplicito riferimento alla necessità, al fine dell’integrazione del delitto, che l’agente realizzi una condotta di modifica dei dati identificativi della targa della propria autovettura. In conclusione ed in sintesi la disposizione incriminatrice speciale, che è il presupposto della fattispecie rubricata dal PM, implica la necessaria contraffazione dei dati identificativi dell’auto impressi sulla targa, che nel caso concreto non è emersa. Deve, quindi, concludersi che il fatto-reato ipotizzato dal PM e convalidato dal Tribunale del riesame non sussista e che, per questa ragione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio al pari del decreto di sequestro probatorio emesso dal PM, in assenza della formulazione di una valida e legittima ipotesi di reato. Sez. 4, Sentenza n. 54827 del 19/09/2017 Cc. dep. 06/12/2017 Rv. 271579. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto di sequestro perché il fatto non sussiste. Dispone la restituzione del bene in sequestro all’avente diritto.