Assume rilevanza penale la falsificazione di copie di atti realizzata al fine di ingannare la pubblica fede

Deve ritenersi che, ai fini della rilevanza penale del falso in copia di un atto, non importa se esistente o meno, rilevi – oltre all’idoneità del documento ad accreditarsi come corrispondente ad un originale – l’orientamento finalistico dell’agente, che quell’atto utilizzi per ingannare la fede pubblica, proponendolo come originale e conforme al reperto autentico, secondo le complessive circostanze del caso concreto.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1553/20, depositata il 16 gennaio. Il ricorso. L’imputato proponeva ricorso avverso alla sentenza di Corte d’Appello che lo condannava per il reato di cui agli articoli 61, comma 1, n. 2 e 476 c.p. con esclusione delle circostanze aggravanti. Con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 476 c.p. e l’inesistenza dell’oggetto ex art. 49 c.p., essendo il documento contraffatto una mera fotocopia di cui non è stata autenticata la conformità all’originale nelle forme di legge e, pertanto, non in grado di assumere efficacia e valore corrispondente all’originale. Con il secondo motivo, l’imputato denunciava altresì la violazione del diritto di difesa ex art. 111 Cost. e art. 6 paragrafi 1 e 3 C.E.DU. e del principio di correlazione ex art. 521 c.p.p. perché è stata ritenuta sussistente la fattispecie aggravata prevista dal comma 2 dell’art. 476 c.p. pur non essendo specificata la relativa contestazione del valore probatorio dell’atto. Con il terzo e il quarto motivo si denunciava l’inosservanza dei principi in tema di prova indiziaria e il vizio di motivazione sotto il profilo dell’illogicità in relazione alla valutazione di attendibilità di due diversi testimoni. Con il quinto, ed ultimo, motivo si denunciava il travisamento della prova e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione di attendibilità dei testi, la violazione del diritto di difesa e l’inosservanza di principi di diritto in tema di processo indiziario perché la Corte d’Appello non avrebbe esaminato le doglianze del ricorrente contenute nell’atto di gravame. Ritenendolo infondato, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Normativa di riferimento. Art. 476 c.p. La soluzione offerta dalla Suprema Corte. In relazione al primo motivo di ricorso, la Corte ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in tema di falso in copia. Tale principio valorizza il comportamento dell’agente, il quale deve porre in essere, nel produrre la copia, anche un’attività di contraffazione che incida sui tratti caratterizzanti la copia, facendola così apparire, per la presenza di requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale, o la sua copia conforme originale, ovvero una copia documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente. È, invece, irrilevante la materiale esistenza o meno dell’atto autentico, poiché la contraffazione assume come riferimento il falso contenuto mostrato dalla natura della copia e non la copia in sé. Nel caso di specie, la copia è stata realizzata con il programma di grafica computerizzata Adobe Photoshop, realizzando un fotomontaggio che presentava i requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corrispondente ad un originale, più precisamente firme e timbro perfettamente riprodotti, nonché elisioni rispetto all’originale stesso relative al destinatario dell’atto, alle date e alla dicitura per ricevuta”. È, quindi, evidente la modalità ingannatoria che la trasmissione dell’atto falso ha inteso accreditare, non rilevando, invece, che esso apparisse come mera copia dell’originale né che non fosse autenticato come copia conforme all’originale, tanto più che la copia così contraffatta è stata utilizzata dall’agente quale copia attestante l’esistenza di un originale corrispondente e intrinsecamente dotata di caratteri tali da farla ritenere tale. Il principio affermato. In tema di falsità materiale in atti pubblici, si ha rilevanza penale della condotta volta a contraffare la copia di un atto originale quando tale condotta abbia la finalità, da valutare all’esito dell’esame delle circostanze del caso concreto, di ingannare la pubblica fede, facendo apparire la copia stessa dotata di requisiti formali e sostanziali tali da far ritenere che essa abbia contenuto conforme a quello dell’atto originale autentico.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 settembre 2019 – 16 gennaio 2020, n. 1553 Presidente Palla – Relatore De Calaselice Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia, emessa in data 26 ottobre 2017 dal Tribunale in sede, nei confronti di S.F. , con la quale l’imputato è stato condannato per il reato contestato al capo b , di cui all’art. 61 c.p., comma 1, n. 2 e art. 476 c.p., escluse le circostanze aggravanti, alla pena di anni uno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, oltre alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, da liquidarsi separatamente. 1.1. Il primo giudice aveva, inoltre, assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 61 c.p., comma 1, n. 7 e art. 314 c.p. capo a perché il fatto non sussiste. 1.1.Si tratta della contestazione di aver formato uno scritto falso, su carta intestata della Provincia di Foggia, nel quale si dava atto che in data odierna il Magg. S.F. , dipendente della Polizia Provinciale consegnava al Comandante M.L. la sim dati avente gestore Tim, con Imei e la chiavetta internet marca Tim mod. OMISSIS a firma del comandante della Polizia provinciale Col. M.L. , controfirmato per ricevuta dal Maggiore S.F. . 2. Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, cinque vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 476 cod. gen., inesistenza dell’oggetto ai sensi dell’art. 49 c.p Il documento contraffatto, secondo il ricorrente, è mera fotocopia. L’atto sarebbe stato formato, scritto e stampato dal computer di M.L. , consegnando una copia all’imputato, tenendo per sé l’originale. Si tratta di copia di cui non è stata autenticata la conformità all’originale, nelle forme di legge, dunque non può assumere efficacia e valore corrispondente all’originale. Nella specie, secondo il ricorrente, non era ipotizzabile che la copia della nota del 18 febbraio 2010, priva di protocollo e di attestazione di autenticità, visibilmente riconoscibile come riproduzione telematica, potesse essere utilmente utilizzabile. Si riporta il contrasto di giurisprudenza sul punto. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del diritto di difesa, di cui all’art. 111 Cost., art. 6 par. 1 e 3 CEDU, violazione del principio di correlazione di cui all’art. 521 c.p.p Si contesta che, nel caso al vaglio, è stata ritenuta la fattispecie aggravata di cui all’art. 476 c.p., comma 2, pur non essendo specificata la relativa contestazione del valore probatorio dell’atto, ma risultando soltanto indicato, nell’imputazione, l’atto falsificato, ritenuto, in fatto, rientrante tra quelli aventi natura fidefacente. Si richiama il contrasto giurisprudenziale sul punto. Inoltre si sottolinea che non basta, per qualificare un atto come fidefacente, dunque valido fino a querela di falso, la circostanza che questo provenga da pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice, ma occorre che esso abbia un peculiare contenuto concernente l’opera propria del pubblico ufficiale, cioè quanto da questi attestato come fatto rilevato o avvenuto in sua presenza. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza dei principi in tema di prova indiziaria, vizio di motivazione sotto il profilo dell’illogicità per quanto concerne la valutazione di attendibilità del teste M. . In data 10 settembre 2009 viene consegnata allo S. una Sim card della Tim, associata ad utenza telefonica, nonché una chiavetta, facente parte di n. 8 accessi ad internet chiesti ed ottenuti dal Comandante M.L. . La medesima chiavetta viene restituita il 18 febbraio 2010, nelle mani del M. per inattività. Secondo quanto riferito da M. , sarebbe stata consegnata allo S. , una seconda sim, a causa del malfunzionamento della prima, abbinata alla medesima utenza, consegna avvenuta il OMISSIS . Sennonché il ricorrente fa rilevare che - di tale consegna non vi sarebbe traccia amministrativa - il traffico anomalo prodotto nei mesi di OMISSIS , superiore a 18.000,00 Euro, era stato rilevato e comunicato allo S. , imponendo all’imputato la sottoscrizione di un documento, già predisposto in ogni sua parte da I. , ove si attestava la consegna e consumo, per ragioni di servizio, dell’utenza relativa alla sim, firma che S. si rifiutava di apporre. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dei principi in tema di prova indiziaria, vizio di motivazione, sotto il profilo dell’illogicità per quanto concerne la valutazione di attendibilità del teste I. . Il teste ha affermato che, dopo la sostituzione della prima sim card consegnata a S. , era stata sostituita, in data OMISSIS , la sim con riferimento al medesimo numero. Si osserva sul punto che I. ha escluso di essere in possesso di documenti inerenti la restituzione della prima sim e la consegna della seconda, riferendo che la seconda card era custodita da M. . La consegna del computer a S. che I. colloca in data OMISSIS , risulterebbe, poi, smentita dalla Difesa che ha provato come il predetto in quella data fosse in congedo. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia travisamento della prova e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione di attendibilità dei testi, violazione del diritto di difesa, inosservanza di principi di diritto in tema di processo indiziario. La Corte di appello non avrebbe esaminato, secondo il ricorrente, le doglianze contenute nell’atto di gravame, prima fra tutte quella relativa all’attendibilità del M. , cioè colui che, secondo la ricostruzione difensiva, sarebbe autore materiale del fatto addebitato a S. . Secondo la Difesa la Corte territoriale ha considerato prive di fondamento le deposizioni di tutti i testi della Difesa, esaltando le prove a carico senza considerare l’aperta acrimonia dei testi nei confronti dell’imputato. Infine si assume che la Corte territoriale ha avallato la deposizione non veritiera del M. , omettendo di considerare note e memorie difensive dello S. . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Il fatto ritenuto dalla Corte di appello, trova la sua corretta qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 476 c.p., in linea con l’imputazione. 2.1.1. Sulla rilevanza penale del falso in copia le Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, n. 35814 del 28 marzo 2019, dep. 7 agosto 2019 hanno affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale. Siffatto principio di diritto, per il quale è irrilevante la preesistenza ovvero l’integrale creazione dell’atto utilizzato in copia, sposa l’orientamento che si incentrava sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale ed averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che, mediante la copia, viene in realtà falsamente formato o attestato esistente Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112 Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443 . È stato, quindi, valorizzato da questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, il comportamento dell’agente il quale, nel produrre la copia deve compiere anche un’attività di contraffazione che vada ad incidere, materialmente, sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli l’apparenza di autenticità, così da farlo sembrare, per la presenza di requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto, ovvero una copia documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente. La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento che si iscrive nell’alveo dell’ipotesi delittuosa del falso per contraffazione poiché, almeno apparentemente, creativo di un atto in realtà inesistente, sì da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell’agente, l’apparente originalità. Entro tale prospettiva è stata segnalata, in modo definitivo dal Supremo Collegio, l’irrilevanza della circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto autentico, rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l’intervento effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione, apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall’agente, laddove l’atto originale non esiste affatto ovvero, ove esistente, rimane inalterato e, comunque, estraneo ai fatti. Inoltre il Supremo collegio ha affermato che lee falsità materiali possono incidere su ogni tipo di atti, non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori ed istituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in essi attestati. Nelle norme sulle falsità materiali, come posto in rilievo dalla dottrina, invero, non solo non si rinviene alcun riferimento al fatto che l’atto falsificato deve esser destinato alla prova, ma v’è un’assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dal comportamento criminoso. Deve, pertanto, ritenersi che, ai fini della rilevanza penale del falso in copia di un atto, non importa se esistente o meno, rilevi - oltre all’idoneità del documento ad accreditarsi come corrispondente ad un originale - l’orientamento finalistico dell’agente, che quell’atto utilizzi per ingannare la fede pubblica, proponendolo come originale e conforme al reperto autentico, secondo le complessive circostanze del caso concreto. 2.1.2. Ciò posto si rileva che, nel caso in esame, non vi è dubbio che lo scritto allegato dallo S. alla missiva del 2 settembre 2011, trasmesso al dirigente del settore informatico della Provincia di Foggia, sia stato accreditato dall’agente come copia del documento di consegna al colonnello M. della chiavetta e della sim card in contestazione visto l’ingente traffico oggetto di fattura Telecom, relativo ai mesi di OMISSIS con firma di quest’ultimo e dello S. , pur recando la data apparente del OMISSIS invece che quella del OMISSIS che, secondo i giudici di merito, era risultata apposta sul documento di riconsegna originale . La peculiarità del caso di specie deriva dalla tipologia di copia riprodotta, come emerso dalla perizia grafologica svolta in sede di rinnovazione istruttoria dalla Corte territoriale, per essere risultato che il documento è stato realizzato, attraverso un programma di grafica computerizzata, denominato Adobe Protoshop. Orbene si osserva che nella specie non si tratta di mera copia fotostatica, ma di riproduzione per fotomontaggio, realizzata mediante sistema computerizzato, allegata dal ricorrente odierno per dimostrare che, nella data apparente dell’atto cioè in data OMISSIS aveva già provveduto a riconsegnare nelle mani del Colonnello M. la sim e la chiavetta in dotazione, corrispondente all’utenza per la quale erano addebitati gli ingenti costi, al comando della Polizia Provinciale di Foggia. Il documento formato, peraltro, secondo la motivazione della Corte territoriale, presentava tutti i requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corrispondente ad un originale, tenuto conto che era dotato di firma del medesimo M. , dello stesso S. e del timbro della polizia provinciale, tutti risultati perfettamente riprodotti, con il sistema computerizzato descritto, in quanto del tutto sovrapponibili al documento originale, datato OMISSIS . Inoltre del documento originale quello esibito non è mera riproduzione fotostatica, posto che l’atto presenta anche delle elisioni, rese possibili proprio grazie all’utilizzato sistema di fotomontaggio, relative al destinatario dell’atto, alle date e alla dicitura per ricevuta . Dunque l’atto formato con il descritto programma di grafica, intrinsecamente dotato di requisiti che consentivano di accreditarlo come corrispondente all’originale tanto da provocare la sospensione della procedura di recupero dell’importo della fattura a carico del ricorrente odierno , risulta esibito dall’agente quale copia attestante l’esistenza di un originale corrispondente, con lo specifico scopo di dimostrare, alla apparente data del OMISSIS , la già avvenuta riconsegna all’ufficio della sim in epoca precedente alla realizzazione dello sforamento dei gigabyte e, dunque, dei consumi anomali riferiti ai mesi di OMISSIS per oltre 18.000,00 Euro, addebitati con la fattura Telecom. Di qui l’infondatezza dei rilievi mossi, fondati sulla mancanza di autenticazione dell’atto, nonché sulla circostanza della riproduzione telematica, avvenuta in modo tale da renderne evidente la qualità di mera copia dell’atto medesimo. Risulta il primo profilo irrilevante ed il secondo invece inconducente, in quanto è evidente la modalità ingannatoria che la trasmissione dell’atto falso ha inteso accreditare, in un contesto caratterizzato dall’esigenza dell’agente di liberarsi della disponibilità della sim, in epoca precedente a quella in cui si collocano i consumi addebitati al numero di utenza cui era relativa la sim medesima che, peraltro, risulterà attivata soltanto in data OMISSIS e restituita, proprio dallo S. , al dirigente amministrativo in data OMISSIS cfr. folio 11 della sentenza impugnata . 2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamento infondato. Nel caso in esame non risulta nè contestata nè ritenuta in fatto la natura fidefacente dell’atto pubblico falsificato. Del resto risulta in atti cfr. conclusioni riportate a pag. 5 della sentenza censurata l’intervenuta rinuncia al motivo di appello concernente la falsità dell’atto, limitando la Difesa la richiesta assolutoria con la formula per non aver commesso il fatto. Dunque la deduzione sul punto svolta si presenta, anche per tale motivo. inammissibile. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati. Si assume l’esistenza di un vizio, quello di illogicità della motivazione, quanto alla valutazione di attendibilità dei testi M. e I. , in base ad un argomento che, in sostanza, fonda sul riesame di elementi di fatto assenza di ogni traccia amministrativa della consegna della nuova sim allo S. avvenuta il OMISSIS rifiuto a firmare un documento che attestava la consegna e il consumo, per ragioni di servizio, dell’utenza relativa alla sim, firma che S. si rifiutava di apporre carenza di prova della consegna del computer da parte dell’imputato in data OMISSIS , per essere il predetto in congedo inibito a questa Corte di legittimità. Gli accertamenti giudizio ricostruttivo dei fatti e gli apprezzamenti giudizio valutativo dei fatti cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura relativa alla motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente. Ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. 2.5. Il quinto motivo è genericamente prospettato e, comunque, inammissibile. Si ritiene, infatti, conformemente all’indirizzo di questa Suprema Corte Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499 Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438 che, nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio, asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento della prova, è ravvisabile solo se l’errore, ove accertato, sia capace di disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio che si assume travisato Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 . Si assume invero, l’omesso esame delle prove a discarico e degli elementi introdotti con memorie e note difensive, senza specificarli espressamente e senza, puntualmente indicare la decisività dei dati probatori che si assumono omessi. Infine quanto all’attendibilità del M. si osserva che la Corte territoriale ha risposto ad analoga censura prospettata con il gravame, con motivazione non manifestamente illogica e coerente, dunque, non censurabile in questa sede. 3. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile, sostenute nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di parte civile per il presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 oltre accessori di legge.