L’imputato dichiarato assente non ha diritto ad essere avvisato del rinvio dell’udienza

Non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa dell’imputato laddove, previa dichiarazione di assenza dello stesso in quanto regolarmente citato ma non presente in udienza, il giudice disponga il rinvio dell’udienza per adesione del difensore all’astensione di categoria.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1440/20, depositata il 15 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse dell’imputato per la restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma e divenuta irrevocabile. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore dolendosi per aver la Corte territoriale equivocato il contenuto della domanda di restituzione nel termine con la quale si lamentava non tanto il difetto della notifica del deposito della sentenza, ma la lesione del diritto di difesa dell’imputato. Quest’ultimo infatti era stato dichiarato assente nonostante sia il difensore di fiducia che quello d’ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. avessero aderito all’astensione di categoria. Assenza. Il Collegio dichiara manifestamente infondato il ricorso sottraendosi la sentenza impugnata ad ogni censura. Viene infatti sottolineato che, a seguito dell’introduzione dell’istituto dell’assenza da parte della l. n. 67/2014, è stato modificato l’art. 175, comma 2, c.p.p. nel senso che la restituzione del termine per proporre opposizione è prevista solo a favore dell’imputato definitivamente condannato con decreto penale che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Resta invece solo il rimedio della rescissione del giudicato ex art. 629- bis c.p.p. laddove l’imputato dichiarato assente sia stato definitivamente condannato con sentenza e intenda provare che l’assenza è dovuta ad un’incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo. Diritto di difesa. Il Collegio afferma poi che la tesi del ricorrente secondo cui il giudice avrebbe dovuto rinviare de plano il processo per l’adesione del difensore all’astensione di categoria è in aperto contrasto con il chiaro dettato normativo . Richiamando l’art. 484, comma 1, c.p.p., viene inoltre sottolineata l’importanza dell’attività prodromica svolta dal giudice prima di dare inizio al dibattimento con il controllo della regolare costituzione delle parti. È in tale fase che il giudice dichiara l’eventuale assenza dell’imputato regolarmente citato ma non comparso, dopodiché può dare inizio al dibattimento. Nel caso in cui venga sollevata l’istanza di differimento per adesione del difensore all’astensione di categoria, nessun avviso deve essere dato all’imputato assente, in quanto rappresentato dal difensore ex art. 420- bis , comma 3, c.p.p In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 novembre 2019 – 14 gennaio 2020, n. 1440 Presidente Lapalorcia – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di F.R. ad oggetto la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, con riferimento alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 19/02/2018, irrevocabile il 14/04/2018. 2. Avverso l’indicata ordinanza, F.R. , a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui denuncia il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe equivocato il contenuto della domanda di restituzione del termine, con la quale non si lamentava il difetto di notifica dell’avviso di deposito della sentenza, bensì la lesione del diritto di difesa, in quanto l’imputato, all’udienza del 12/04/2017, era stato dichiarato assente, nonostante sia il difensore di fiducia, sia il difensore di ufficio nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, avessero aderito all’astensione indetta dall’associazione di categoria il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto rinviare de plano l’udienza senza svolgere alcuna attività, disponendo la rinnovazione del decreto di citazione all’imputato non presente, ciò che non è avvenuto, con conseguente nullità assoluta per violazione del diritto di difesa. Aggiunge il ricorrente che solo attraverso detta notifica l’imputato avrebbe avuto contezza dell’adesione del difensore dell’astensione e del conseguente rinvio del dibattimento. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine, osservando che, essendo stata la sentenza in esame depositata nel termine, nessun avviso era dovuto all’imputato, dichiarato assente nel processo, con ciò dando evidentemente risposta alla doglianza relativa al fatto che il sig. F. non ha saputo nulla del procedimento e, conseguentemente, neppure della possibilità di interporre autonomo appello, anche al fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza p. 2 dell’istanza di remissioni in termini ex art. 175 c.p.p. a firma dell’avv. Di Martino Luisa . Si tratta di una conclusione giuridicamente ineccepibile, che, quindi, merita conferma. 5. A ben vedere, tuttavia, l’istanza di restituzione del termine avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. A seguito dell’introduzione dell’istituto dell’assenza da parte della L. n. 67 del 2014, è stato modificato anche l’art. 175 c.p.p., comma 2, nel senso che la restituzione del termine per proporre opposizione è prevista solamente a favore dell’imputato definitivamente condannato con decreto penale, che non abbia avuto conoscenza effettiva del provvedimento. Nel caso, invece, in cui l’imputato, dichiarato assente, sia stato definitivamente condannato con sentenza, ove intenda provare che l’assenza è dovuta a un’incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo, l’unico rimedio esperibile è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p 6. Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che la Corte non abbia colto il senso dell’istanza di restituzione nel termine, la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui in caso di adesione del difensore di fiducia dall’astensione indetta dall’associazione di categoria il giudice dovrebbe rinviare de plano il processo disponendo la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all’imputato, è in aperto contrasto con il chiaro dettato normativo. Ai sensi dell’art. 484 c.p.p., comma 1, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti si tratta di un’attività prodromica ad ogni altra e che assume una particolare rilevanza alla prima udienza dibattimentale solo dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti, e quindi la regolarità delle notifiche del decreto dispositivo del giudizio, se del caso dichiarando l’assenza dell’imputato regolarmente citato e non comparso, il giudice può dare inizio al dibattimento, affrontando le ulteriori questioni a lui sottoposte, quale, venendo al caso in esame, il differimento dell’udienza a motivo dell’adesione del difensore all’astensione indetta dall’associazione di categoria. In tal caso, ove l’udienza sia differita, nessun avviso deve essere dato all’imputato assente, essendo costui rappresentato dal difensore , come stabilisce l’art. 420-bis c.p.p., comma 3, tanto più che, nel caso in esame, si trattava di difensore di fiducia, il quale avrebbe dovuto portare a conoscenza il proprio assistito del differimento dell’udienza causato da una libera scelta del difensore medesimo. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.