Ditta individuale iscritta e cancellata più volte: nessun dubbio sull’identificazione del datore di lavoro

Confermata la condanna del titolare della ditta, punito con 6mila euro di ammenda per alcune omissioni. Inevitabile per i Giudici la sua identificazione come datore di lavoro.

Le ripetute iscrizioni e cancellazioni dal Registro delle imprese, certificate dalla visura della ditta individuale, non possono messere in discussione l’identificazione della figura del datore di lavoro, né, di conseguenza, le sue responsabilità per le omissioni in materia di sicurezza Cassazione, sentenza n. 229/20, sez. III Penale, depositata l’8 gennaio . Omissioni. A finire sotto accusa è il titolare di una ditta individuale operativa nel settore dell’edilizia. A lui vengono addebitate quale datore di lavoro alcune rilevanti omissioni più precisamente la mancata indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente per la sorveglianza sanitaria e la mancata fornitura al lavoratore dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale . Per il GIP gli elementi a disposizione sono sufficienti per una condanna, e così il titolare della ditta viene punito con 6mila euro di ammenda . Datore di lavoro. Il legale dell’uomo contesta però la decisione, ponendo in discussione, soprattutto, l’identificazione del suo cliente come datore di lavoro . A questo proposito l’avvocato pone in evidenza la cancellazione dal Registro delle imprese. Questo dettaglio non è però decisivo, secondo i Giudici della Cassazione, poiché, pur a fronte delle ripetute iscrizioni e cancellazioni che emergono dalla visura della ditta individuale , si è potuto desumere la qualifica di datore di lavoro dal comportamento tenuto dall’uomo all’atto dell’ispezione nel cantiere, ove egli stava effettuando lavori di tinteggiatura assieme ad altro soggetto , assunto proprio dal titolare della ditta per un giorno di lavoro effettivo . Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il titolare della ditta era anche titolare del rapporto di lavoro e rivestiva a tutti gli effetti la qualifica di datore di lavoro , circostanza confermata, concludono i Giudici della Cassazione, anche dal fatto che egli ha in seguito ottemperato alle prescrizioni imposte dagli ispettori del lavoro .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 novembre 2019 – 8 gennaio 2020, n. 229 Presidente Andreazza – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, il g.i.p. del Tribunale di Cagliari condannava Gi. Ar. alla pena di sei mila Euro di ammenda per le contravvenzioni di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b , 18, comma 1, lett. a e d , e 96 D.Lgs. n. 81 del 2008, perché, quale datore di lavoro e titolare della omonima ditta individuale ometteva di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ometteva di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, non forniva al lavoratore Gi. Ab. i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e, infine, non redigeva il piano operativo di sicurezza. Fatti accertati il 15/01/2016. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo con cui deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe desunto in maniera apodittica, in capo all'Ar., la qualifica di datore di lavoro , in quanto, come risulterebbe dalla visura camerale storica della ditta Ar. Gi., l'imputato avrebbe cessato l'attività ben trentun anni prima dei fatti contestati in ogni caso, il Tribunale non avrebbe spiegato in che modo ha individuato in capo all'Ar. la qualifica di datore di lavoro, il che integra il denunciato vizio di omessa motivazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81 del 2008, per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa . Orbene, la qualifica di datore di lavoro si radica non già in una veste meramente formale, bensì nell'effettiva titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore e ciò per l'evidente ragione di evitare che il titolare del rapporto di lavoro possa sottrarsi al rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sol perché l'esercizio dell'attività di lavoro non è organizzata in forma societaria. Del resto, è principio consolidato quello secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto Sez. 4, n. 50037 del 10/10/2017 - dep. 31/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv. 271327 Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017 -dep. 09/05/2017, Minguzzi, Rv. 269973 . 3. Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ravvisato la qualifica di datore di lavoro in capo all'imputato pur dando atto delle ripetute iscrizioni e cancellazioni dal registro delle imprese che emergono dalla visura della ditta Ar. Gi. , il Tribunale ha desunto detta qualifica dal comportamento tenuto dall'imputato all'atto dell'ispezione presso il cantiere ove, unitamente ad altro soggetto, identificato in Gi. Ab., stava effettuando lavori di tinteggiatura, essendosi appurato dagli ispettori che l'Ab. era stato assunto proprio dall'Ar. per un giorno di lavoro effettivo, svolgendo mansioni di manovale edile. E' perciò evidente che l'Ar., essendo titolare del rapporto di lavoro, rivestiva a tutti gli effetti la qualifica di datore di lavoro, circostanza, del resto, confermata dal fatto che proprio l'Ar. abbia in seguito ottemperato alle prescrizioni imposte dagli ispettori del lavoro. 4. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.