Guida senza patente: poteri del Giudice e del Prefetto in caso di estinzione del reato

Il Giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria come ad esempio la confisca del veicolo , la cui applicazione resta di competenza del Prefetto.

Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza n. 266/20, depositata l’8 gennaio. La vicenda. L’imputato, chiamato in giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 116, comma 15, c.d.s., avanzava la richiesta di messa alla prova e il giudice ammetteva l’istanza dichiarando sospesi i termini di prescrizione. Il Tribunale, infatti, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per essersi il reato estinto per esito positivo della messa alla prova e disponeva la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. Avverso tale sentenza, l’imputato propone ricorso per cassazione in riferimento all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. Confisca del veicolo. Il ricorso appare fondato. Infatti, l’istituto della messa alla prova si distingue dalle altre cause di estinzione del reato per il suo essere uno strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, non prevedendo così un preventivo accertamento di penale responsabilità. A ciò consegue che, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria, la cui applicazione resta di competenza del Prefetto. È il Prefetto che procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, sanzione che elimina.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 dicembre 2019 – 8 gennaio 2020, n. 266 Presidente Bricchetti – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con decreto di citazione diretta a giudizio, P.M. veniva citato a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per rispondere del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15. L’imputato avanzava istanza di messa alla prova e il giudice ammetteva l’istanza, dichiarando sospesi i termini di prescrizione. 1.1. Con la sentenza n. 1346/19 del giorno 29/01/2019, il Tribunale di Milano, dando atto del positivo esito della M.A.P., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato estinto per esito positivo della messa alla prova e disponeva la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo Lancia Lybra con targa . 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione P.M. , a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’esercizio da parte del Giudice di potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo ed in riferimento all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di cui all’art. 116 C.d.S., comma 17, art. 224-ter C.d.S., comma 6 e art. 168-ter c.p., comma 2. Deduce che, statuendo in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, il Tribunale, erroneamente interpretando l’art. 168-ter c.p., comma 2, esercitava una potestà riservata all’Autorità Amministrativa, nel caso di specie, al Prefetto. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. Mette conto, preliminarmente, affermare che la sanzione amministrativa in esame deve essere applicata. Il legislatore del 2014, si è preoccupato, infatti, con la L. n. 67 del 2014, art. 3, comma 11, di inserire nel codice penale l’art. 168-ter che, al comma 2, prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge e, nella specie, l’art. 116 C.d.S., comma 17 lo impone . Si tratta, peraltro, di una previsione necessaria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova – che può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore dell’art. 168-ter, comma 2 laddove la norma si riferisce agli effetti dell’esito positivo della prova - si distingue, tuttavia, dalle altre cause di estinzione del reato, per il suo carattere di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione dell’accusa verso l’imputato o con l’inizio dell’indagine da parte del pubblico ministero. Non prevede, in altri termini, un preventivo accertamento di penale responsabilità. Conseguentemente, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria applicazione che resta di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, cfr. anche Sez. 4, Sentenza n. 29639 del 23/06/2016 Ud. - dep. 13/07/2016 - Rv. 267880 . 4.1. In particolare, ritiene il Collegio che, nel caso della sanzione amministrativa in questione, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva messa alla prova e dell’estinzione del reato, vada individuata, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, in capo al Prefetto. La norma in questione prevede, infatti, testualmente, che La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria . 4.2. Come si accennava in precedenza, la finalità della messa alla prova, introdotta dall’art. 168-bis c.p., appare essere quella di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, non presupponendo la sua applicazione la pronuncia di una sentenza di condanna a differenza della previsione contenuta nell’art. 186, comma 9-bis e nell’art. 187 C.d.S., comma 8-bis con cui si impone ineludibilmente l’accertamento della responsabilità dell’imputato . Ciò induce a ritenere che non possa trovare applicazione nel caso che ci occupa la procedura prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 9-bis e art. 187 C.d.S., comma 8-bis, che lascia al giudice, in deroga alla previsione generale di cui al citato art. 224 C.d.S., comma 3, la competenza a statuire la sanzione amministrativa accessoria. 4.3. Il ben diverso accertamento , effettuato in sede amministrativa della violazione amministrativa - che va sottoposto al procedimento di accertamento specifico, incidenter tantum, nell’ambito del processo penale nel caso ipotizzato dall’art. 221 C.d.S., comma 1, - riprenderà dunque capacità di spiegare effetti autonomi allorché in sede penale si sia esclusa l’esistenza di un reato con la conseguenza che gli atti vengono restituiti per riprendere il loro corso nella naturale sede amministrativa a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara. L’art. 223 C.d.S., comma 4, dispone - strumentalmente anche a tale finalità - che le sentenze ed i decreti, una volta divenuti irrevocabili, vengano trasmessi al Prefetto entro i successivi quindici giorni a cura del cancelliere competente v. anche Sez 6, n. 29796 del 25/05/2017 Ud. - dep. 14/06/2017 - Rv. 270348 Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015 Ud. - dep. 05/10/2015 - Rv. 264819 . 5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria, statuizione che va eliminata. Deve disporsi, conseguentemente la trasmissione della presente sentenza al competente Prefetto, a cura della Cancelleria. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, sanzione che elimina. Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa al Prefetto di Milano.