Banca dati copiata dall’ex dipendente: nessun addebito per la fondatrice della nuova società

Esclusa la condanna per la donna che ha contribuito a creare la nuova realtà aziendale che ha poi usufruito della copia illegittima della banca dati di una società concorrente. A finire sotto accusa è soprattutto il lavoratore che ha abbandonato la vecchia società per trasferirsi nella nuova realtà aziendale portando con sé la stessa banca dati coi riferimenti di milioni di clienti. Impossibile sostenere che la donna fosse consapevole dell’abuso compiuto dal nuovo dipendente.

Riflettori puntati sulla nuova società operativa nel settore del cosiddetto e-mail marketing a destare sospetti è la mostruosa banca dati relativa a potenziali clienti. Si scopre poi che quel ‘tesoro’ è frutto della copia illegittima della ‘banca dati’ a disposizione di una società concorrente, grazie all’operato di un suo ex dipendente entrato a far parte della nuova società. Evidente l’abuso compiuto, ma a essere ritenuto responsabile è solo il dipendente che ha compiuto il cambio di casacca aziendale. Esclusa, invece, la colpa della co-fondatrice della nuova società, salvata anche dalla collocazione temporale dei fatti Cassazione, sentenza n. 220/20, sez. III Penale, depositata oggi . Archivio. A portare il caso in Cassazione sono le due società che si sono costituite parti civili in quanto danneggiate dalla copia abusiva della propria ‘banca dati’ contenente i riferimenti telematici di milioni di potenziali clienti. Obiettivo delle due società è vedere riconosciuta anche la responsabilità della co-fondatrice della nuova società concorrente che ha usufruito della banca-dati. Questa pretesa, già respinta in primo e in secondo grado, è considerata priva di appigli anche in terzo grado. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, mancano i presupposti per ipotizzare una partecipazione, anche solo morale della persona sotto accusa nella copia abusiva della ‘banca dati’. Ciò che è emerso, invece, è il suo impegno per convincere il dipendente della società concorrente a cambiare casacca. Quest’ultimo era peraltro consapevole della costituzione di una nuova realtà aziendale a cui era interessato come opportunità di crescita professionale , ma anche questo dettaglio non è sufficiente per ritenere che la co-fondatrice della nuova società fosse coinvolta nella duplicazione della banca-dati . Per i Giudici, peraltro, è plausibile ipotizzare invece che l’uomo abbia rassicurato la co-fondatrice sulla disponibilità di un proprio archivio personale o, almeno, sull’ essere in condizione di procurare legittimamente gli indirizzi telematici della clientela cui inviare le comunicazioni pubblicitarie .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 ottobre 2019 – 8 gennaio 2020, n. 220 Presidente Izzo – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato e appellata dal pubblico ministero e dalle parti civili, che aveva assolto Mo. Ka. Be. per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt. 110, 171-bis, comma 2, L. n. 633 del 1941, a lei contestato per avere trasferito, in concorso con Ma. La., giudicato separatamente, al fine di trarne profitto, su altro supporto il contenuto della banca dati appartenente alla Lu.& amp Lu. Holdings s.r.l. poi conferito alla Lu.& amp Lu. Communications Ltd. e contenente gli indirizzi da utilizzare per l'invio di comunicazioni elettroniche di Direct e-mail marketing invio di oroscopi personalizzati e di altre comunicazioni commerciali in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, e per averne eseguito l'estrazione e il reimpiego in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della medesima legge. 2. Avverso l'indicata sentenza, le parti civili Lu.& amp Lu. Holdings s.r.l. e Lu.& amp Lu. Communications Ltd., per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono, con un unico atto, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata prova del concorso dell'imputata. Le parti civili ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che dalle e-mails rinvenute nelle postazioni informatiche degli ex dipendenti della Lu.& amp Lu. non risulti comprovata l'esistenza di un accordo illecito tra Lu., Fi. e la Be. per la commissione di reati informatici, laddove sarebbe del tutto evidente il ruolo attivo assunto dalla Be. nella fase sia costitutiva, sia organizzativa della società concorrente Adglamor, come provato dalle conversazioni recuperate sul pc dei dipendenti del 14/11/2012 e del 5/11/2012 e dalle dichiarazioni rese da La. nel corso del procedimento a suo carico, avendo costui affermato di aver preso la decisione di lasciare la Lu.& amp Lu. a seguito di un'offerta della Be Si sostiene inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, gli organizzatori della nuova società si sarebbero accordati per l'utilizzo della banca dati di Lu.& amp Lu., essendo del tutto illogico ritenere che la società Adglamor, costituita con un capitale sociale di 10.000 Euro, potesse disporre di una banca dati di decine di milioni di utenti a soli due mesi dalla data di costituzione, oppure che il La. potesse aver costituito di sua iniziativa una banca dati di oltre 40 milioni di utenti o che potesse averne acquisito in modo legittimo il possesso. Ad avviso delle ricorrenti, pertanto, sarebbe del tutto logico che il La. si sia accordato con la Be. prima di licenziarsi per sottrarre il database da utilizzare nella nuova società. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione al concorso della Be. nella condotta di reimpiego della banca dati. Assumono le ricorrenti che la Be. avrebbe sottratto e trasferito la copia illecita della banca dati nel server di Adglamor, in quanto il database della Lu.& amp Lu. sarebbe stato utilizzato sino al 20/02/2014, allorché iniziò l'azione civile intentata da Lu.& amp Lu Dalla consulenza del dr. Caccavella allegata al ricorso risulterebbe infatti comprovato il concorso morale e materiale della Be. nell'attività illecita, come si desumerebbe dalle conversazioni indicate alle p. 75 e ss., e, in particolare, da quella contenuta nel riscontro 52, da cui emergerebbe che l'imputata si accorda per non usare più il database da 2,5 milioni di e-mail di Hector perché risultato inaffidabile e di utilizzare esclusivamente i 40 milioni di indirizzi contenuti nel database della Lu.& amp Lu 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d cod. proc. pen. in merito alla mancata assunzione di una prova ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Sostengono le ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., essendo le prove richieste sopravvenute alla sentenza di primo grado, in quanto la deposizione di La. è stata resa nell'udienza dell'8/05/2018, quindi successivamente alla sentenza di primo grado, emessa il 15/11/2017. 3. In data 11/10/20119 il difensore dell'imputata ha depositato memoria con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché reitera le medesime doglianze già dedotte e vagliate in entrambi i gradi del giudizio di merito e che sono state disattese con motivazione adeguata, immune da vizi logici e aderente alle emergenze processuali. 2. In premessa, va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247 . Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 . 3. Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile a l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato b l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542 Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760 . 4. Vale osservare, infine, che si è in presenza di una doppia conforme statuizione di assoluzione dell'imputata, il che limita all'evidenza i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, agli indicati limiti conseguenti all'impossibilità per la Cassazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del travisamento della prova , a meno che ma non è questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. 5. Così definito il perimetro del controllo affidato a questa Corte di legittimità, i primi due motivi di ricorso, intimamente connessi e perciò esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, perché, deducendo formalmente il vizio di un'illogicità manifesta della motivazione, surrettiziamente tendono a proporre una diversa ricostruzione del fatto, rispetto a quella operata dai giudici di merito con un percorso argomentativo esente da illogicità manifeste. 6. La Corte territoriale, infatti, nel solco tracciato da giudice di primo grado, ha evidenziato che, sulla base dei dati probatori acquisiti al processo, risulta soltanto che la Be. abbia partecipato alla fase preparatoria della costituzione della Adglamor, perfezionata il 27/02/2013 da parte di tre soci tra cui An. Fi., all'epoca compagno dell'imputata , mentre le chat del novembre 2012 datate 5, 13 e 14 , per un verso, hanno un contenuto neutro rispetto alla prova di una partecipazione dell'imputata, anche solo morale , quale determinatrice o istigatrice, ai reati per cui è processo emergendo che la Be. e il La. discutessero della denominazione della nuova società, dell'aumento di retribuzione offerto al La. per convincerlo a lavorare per la costituenda Adglamor, della necessità di partire subito per massimizzare i guadagni , e, per altro verso - e soprattutto - sono di quasi tre mesi precedenti alla sottrazione del database della Lu.& amp Lu Dato, quest'ultimo, di particolare significato, in quanto nel momento in cui si era deciso di dar vita a una nuova società, evidentemente si erano già individuate le risorse e i mezzi per iniziare e proseguire la nuova attività. 7. La Corte d'appello, inoltre, ha escluso, con motivazione non manifestamente illogica, che la prova del concorso dell'imputata sia desumibile dalle nuove comunicazioni riportate nella relazione Caccavella-Ferrazzano prodotta dalla difesa delle parti civili e acquisita ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto che il compendio complessivo delle comunicazioni e-mail dimostri unicamente che il La. sapesse dell'intenzione di Fi.-Be. di costituire una nuova società, alla quale era interessato come propria opportunità di crescita professionale, senza tuttavia comprovare l'esistenza di un coinvolgimento nella commissione di reati informatici e la duplicazione della banca dati della Lu.& amp Lu A fronte dell'assenza di prova di un accordo illecito, la Corte territoriale ha ritenuto, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, che il La. avrebbe ben potuto rassicurare l'imputata di avere un proprio archivio personale o di essere in condizione di procurare legittimamente gli indirizzi telematici della clientela cui inviare le comunicazioni pubblicitarie. Peraltro anche la conversazione contenuta nel riscontro 52, priva di indicazioni temporali ed estrapolata da un più ampio contesto comunicativo non sufficientemente delineato, non vale a confutare quanto accertato dai giudici di merito. Di conseguenza, non risulta nemmeno provato il profilo della contestazione concernente il reimpiego illegittimo della banca dati, non avendo la Corte territoriale ritenuto provato il presupposto fattuale di tale prospettazione, ossia che l'imputata fosse a conoscenza della provenienza illecita di detta banca dati, tanto più che, come emerge dalla CTU svolta in sede civile di cui si dà conto nelle sentenze acquisite dalla Corte territoriale emesse a carico di coimputati dal g.i.p. del Tribunale di Milano in data 31/01/2018 l'una ex art. 425 cod. proc. pen., l'altra all'esito di giudizio abbreviato , il software ADSendere, in uso a Lu.& amp Lu., non è stato copiato dai dipendenti della Adglamor. In altri termini, la tesi prospettata dal ricorrente, non fondandosi su dati probatori inoppugnabili, non risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio, pur essendo logicamente plausibile, come lo è, tuttavia, la ricostruzione operata dai giudici di merito, che, quindi, non merita censure in sede di legittimità. 6. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 6.1. Come già affermato da questa Corte di legittimità, nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchè potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale novità del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave prospettica sopra indicata Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016 - dep. 01/03/2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, Rv. 266145 . 6.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio ora evocato, avendo acquisito ex art. 603, comma 2 cod. proc. pen., in quanto prove sopravvenute, le sentenze emesse n. 259 e n. 260 emesse dal g.u.p. del Tribunale di Milano in data 31/01/2018, le dichiarazioni dibattimentali rese in altri procedimenti e la consulenza tecnica d'ufficio redatta da Luciano Strano nella causa civile pendente avanti al Tribunale di Milano-sezione specializzata in materia di impresa orbene, la Corte d'appello ha ritenuto non assolutamente necessario ai fini della decisione, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione del La. e del consulente Caccavella, stante la completezza della piattaforma probatoria desumibile non solo dal compendio probatorio di primo grado, ma anche dagli atti acquisiti ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. sopra indicati. E, sul punto, il ricorso appare generico, in quanto, a fronte dell'acquisizione degli atti di cui si è dato conto, non indica quali dati probatori aggiuntivi , aventi il carattere della decisività, sarebbero stati acquisti con l'assunzione delle prove ritenute superflue dalla Corte territoriale. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 , alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.