Apprezzamenti in strada a una ragazzina di quasi 15 anni: nessuna condanna

Caduta l’accusa nei confronti di un quarantenne finito sotto processo per adescamento di minorenne. Decisivo il richiamo alla carta d’identità della ragazzina, che all’epoca del fattaccio aveva quasi 15 anni.

Lei ha quasi 15 anni, sta camminando tranquillamente per strada e all’improvviso viene affiancata da un’automobile guidata da un uomo – di 40 anni – che le rivolge apprezzamenti per nulla eleganti. Due le inequivocabili frasi da lui pronunciate vieni qui, che bella bambolina che sei ” e hai anche un bel culetto”. Esse però non sono sufficienti per condannare l’uomo, finito sotto processo con l’accusa di adescamento di minorenne decisiva la carta di identità della ragazzina Cassazione, sentenza n. 50339/19, sez. III Penale, depositata oggi . Adescamento. Ricostruito il brutto episodio, l’uomo viene ritenuto colpevole prima in Tribunale e poi in Appello. Per i giudici di merito è evidente che egli ha provato ad adescare una ragazzina, di neanche 15 anni di età, allo scopo di commettere atti sessuali con lei. Consequenziale la pena, fissata in otto mesi di reclusione . L’uomo prova a difendersi in Cassazione, sostenendo che non è stata posta in essere, in concreto, alcuna condotta adescatrice nei confronti della ragazzina. A questo proposito, egli spiega che le frasi da lui pronunciate non avevano alcuna portata lusinghiera, idonea a carpire concretamente e subdolamente la fiducia della minore e anzi hanno sortito l’effetto opposto, cioè quello di far allontanare la ragazzina . E per completare la propria linea difensiva chiarisce che non vi è alcun elemento per dedurre che egli volesse davvero avvicinare la minore per fini sessuali. Età. A chiudere il caso provvede la Cassazione, sancendo a sorpresa che l’uomo sotto processo non ha commesso alcun reato. Decisivo è il richiamo all’età anagrafica della ragazzina. I giudici ricordano che il Codice Penale ritiene punibile la condotta di adescamento nei confronti di una minore non ancora 16enne solo se vi è il dolo specifico di voler commettere con lei atti sessuali , e aggiungono poi che, sempre Codice Penale alla mano, gli atti sessuali nei confronti di minorenni sono reato solo allorquando la persona offesa non abbia compiuto i 14 anni di età . Ciò comporta che una condotta pur eventualmente riconducibile al concetto di adescamento, commessa al fine di avere rapporti sessuali con minore con età compresa tra i 14 e i 16 anni non è catalogabile come delitto punibile. E questa osservazione salva l’uomo, poiché si è appurato, osservano in chiusura i giudici della Cassazione, che la ragazzina aveva, all’epoca dell’episodio in discussione, poco meno di 15 anni.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 ottobre – 12 dicembre 2019, n. 50339 Presidente Andreazza – Relatore Noviello Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 7 maggio 2018 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del 31 marzo 2016 emessa dal Tribunale di Pordenone nei confronti di Mi. Ca., con cui il medesimo era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 609 undecies cod. pen. perché allo scopo di commettere atti sessuali con una minorenne, adescava una minore infraquattordicenne affiancando la bambina a bordo di una autovettura dicendole vieni qui che bella bambolina che sei e hai anche un bel caletto . . In Pordenone il 25/01/2015. 2. Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso, mediante i suoi due difensori, Mi. Ca., proponendo con il proprio difensore tre motivi di impugnazione, che si riportano in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 609 undecies cod. pen. per difetto dell'elemento oggettivo, non essendo stata posta in concreto alcuna condotta adescatrice. In particolare, le frasi formulate dal ricorrente non avrebbero alcuna portata lusinghiera ai sensi dell'art. 609 undecies cod. pen., come tale idonea a carpire concretamente e subdolamente la fiducia della minore, come confermato dalla circostanza di avere sortito l'opposto effetto di farla allontanare. 4. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la corte di appello, dopo avere premesso che perchè si possa parlare di lusinghe penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 609 undecies cod. pen. si debba essere in presenza di una condotta protratta da parte dell'agente, si da riuscire a carpire la fiducia della minore, avrebbe contraddittoriamente e illogicamente ritenuto integrato il reato in presenza di una sola e breve condotta. 5. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 609 undecies cod. pen. in ragione del difetto dell'elemento soggettivo del reato. I giudici non avrebbero svolto alcun accertamento teso ad individuare lo scopo dell'agente, stante l'assenza di qualsiasi dato obiettivo idoneo a rivelare con certezza che la finalità del ricorrente fosse quella di commettere uno dei reati richiamati dall'art. 609 undecies cod. pen. Né alcun rilievo può assumere ai suddetti fini - come invece ritenuto dai giudici di merito - l'ulteriore incontro verificatosi due giorni dopo il fatto, perché oggettivamente neutro e come tale penalmente irrilevante. Tanto più nel quadro nella commissione di una condotta unisussistente e svoltasi in pochi secondi ed a fronte di precedenti penali dell'imputato estranei a reati coinvolgenti la sfera sessuale. 6. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 7. Procedendo all'esame del terzo motivo di impugnazione, che appare assorbente per la sua rilevanza rispetto ai precedenti, va premesso che l'art. 609 undecies cod. pen. nel ritenere punibile la condotta di adescamento in danno di un'infrasedicenne vuole che essa sia sorretta dal dolo specifico di commettere uno dei reati precisamente richiamati dalla norma, tra cui rientra, per quanto qui interessa alla luce della contestazione formulata, anche quello di cui all'art. 609 quater cod. pen. Occorre tuttavia precisare che con riguardo ad atti sessuali nei confronti di minorenni essi integrano il predetto ultimo reato - al di fuori della particolare ipotesi, qui non ricorrente, di cui al comma 1 n. 2 del medesimo articolo 609 quater cod. pen. - solo allorquando la persona offesa non abbia compiuto i quattordici anni di età. Consegue, come ha già precisato questa Corte e tenendo conto del principio di legalità nonché dell'interpretazione finalistica della norma, la quale mira ad anticipare la tutela degli stessi beni protetti dalle fattispecie richiamate, che una condotta pur eventualmente riconducibile al concetto di adescamento di cui all'art. 609 undecies cod. pen. commessa al fine, che non è illecito al di fuori delle ipotesi considerate dall'art. 609 quater primo comma n. 2 cod. pen., di avere rapporti sessuali con minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni quale è la ritenuta persona offesa nel caso in esame non integra gli estremi del delitto in esame cfr. in motivazione Sez. 3, n. 23173 del 15/02/2018 Rv. 273153 - 01 T. . 7.1. Sul punto, pur a fronte di una deduzione critica non particolarmente articolata, ma comunque riferita alla assenza della finalità di perseguire uno dei reati sessuali espressamente richiamati dall'art. 609 undecies cod. pen. la corte non ha rilevato la peculiarità del caso concreto alla luce della suesposta portata della norma incriminatrice di riferimento, limitandosi a sostenere una indistinta finalizzazione verso reati sessuali con la persona offesa, rispetto alla quale, per quanto detto e tenuto conto che al momento del fatto la stessa aveva già compiuto i 14 anni, essendo nata il 29/05/2000, lo scopo della realizzazione del reato ex art. 609 quater cod. pen., come contestato nel capo di imputazione, non è all'evidenza concretamente evincibile. Deve quindi rilevarsi il dedotto vizio di violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. 7.2. Con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. a cod. proc. pen. , non essendo il fatto previsto dalla legge come reato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.