Notifica del decreto penale di condanna al difensore di fiducia nominato in una fase pre-processuale

La notificazione del decreto penale di condanna effettuata al difensore d’ufficio, nominato domiciliatario della fase pre-processuale, non è idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del provvedimento in capo all’imputato, salvo non venga provato che il legale sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurarvi un effettivo rapporto professionale, tale da far ritenere che egli sia concretamente a conoscenza dell’avvenuta emissione del provvedimento.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 50121/19, depositata l’11 dicembre. Decreto penale di condanna. Il GIP del Tribunale di Firenze rigettava l’istanza proposta dal difensore dell’imputato per ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna. L’imputato propone ricorso in Cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando di non aver avuto effettiva tempestiva conoscenza del decreto penale di condanna, del quale era venuto a conoscenza solo quando aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La notifica al difensore non dimostra l’effettiva conoscenza. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, sottolinea che il giudice di merito ha rigettato la richiesta di rimessione in termini sulla base del fatto che l’imputato ha avuto conoscenza del provvedimento, avendo eletto in una fase anteriore domicilio presso l’avvocato a cui è stato notificato il decreto penale di condanna e non risultando provata l’interruzione dei rapporto tra il legale fiduciariamente nominato e l’assistito . Ritiene la Suprema Corte che tale motivazione risulta manifestamente illogica e contraddittoria poiché nel verbale agli atti non risulta indicata la nomina fiduciaria dell’avvocato difensore, essendosi l’imputato espressamente riservato tale facoltà. Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, la notificazione del decreto penale di condanna effettuata al difensore d’ufficio, nominato domiciliatario della fase pre-processuale non è idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del provvedimento o procedimento in capo all’imputato, salvo che non si provi che il legale sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurarvi un effettivo rapporto professionale, tale da far ritenere che l’imputato sia concretamente a conoscenza dell’avvenuta emissione di un decreto penale di condanna a suo carico. Chiarito questo, la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1 ottobre – 11 dicembre 2019, n. 50121 Presidente Ciampi – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza emessa in data 24 gennaio 2019 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze rigettava l’istanza proposta nell’interesse di C.D. volta ad ottenere la restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, e art. 462 c.p.p., per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 1583/2011 per il reato di cui all’art. 189 C.d.S., reso esecutivo in data 31 gennaio 2013. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.D. , a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l’inosservanza e/o erronea applicazione di legge per non avuto effettiva tempestiva conoscenza del predetto decreto penale di condanna del quale era reso edotto solo quando riceveva da parte dell’Agenzia delle Entrate la notifica della cartella di pagamento. 3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, nella requisitoria scritta depositata in data 5 luglio 2019, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. 4. Il ricorso è fondato. 5. Il giudice di merito ha motivato il rigetto dell’istanza sul rilievo che C.D. aveva avuto conoscenza del provvedimento in seguito all’avvenuta elezione di domicilio risalente al 20.02.2009 presso il suo difensore di fiducia avv. Michele Passione presso cui la notifica del decreto penale di condanna è stata ritualmente eseguita il 15.01.2013 e che non risultava in atti la prova dell’interruzione dei rapporti tra il legale fiduciariamente nominato e l’assistito. 5.1. Tale motivazione risulta manifestamente illogica e contraddittoria in quanto nel verbale agli atti - non riconducibile con certezza al procedimento de quo essendo in esso menzionata la querela sporta da D.A. per il reato di cui all’art. 590 c.p. - non risulta affatto indicata la nomina fiduciaria in favore dell’avv. Michele Passione, essendosi il C. riservato espressamente tale facoltà. 6. Ciò premesso, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità cfr. ex plurimis Sez.1, n. 8225 del 10/02/2010, Rv. 246630 , la notificazione del decreto penale di condanna effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario nella fase pre - processuale non può ritenersi, di per sé, idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all’imputato salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurarvi un effettivo rapporto professionale, tale da far ritenere che quest’ultimo sia effettivamente consapevole della avvenuta emissione di un decreto penale di condanna a suo carico. La motivazione contenuta nell’impugnato provvedimento non risulta pertanto conforme allo standard di garanzia di informazione richiesto dall’art. 175 c.p.p 7. Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Firenze. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Motivazione semplificata.