Udienza fissata dopo la richiesta di applicazione della pena e illegittima costituzione di parte civile

Nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile.

Così la Cassazione con sentenza n. 49906/19, depositata il 10 dicembre. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l’ordinanza con cui veniva ammessa la costituzione di parte civile delle persone offese. In particolare, il ricorrente evidenzia che il deposito da parte del difensore, con procura speciale, della richiesta di applicazione della pena, con già il consenso del PM apposto, avveniva in fase di indagini preliminari all’udienza per la decisione sul richiesto patteggiamento, fissata dal GIP, le persone offese si costituivano parte civile nei confronti dell’imputato. Ma quest’ultimo precisa che, trattandosi di costituzione di parte civile avvenuta nell’udienza fissata solo a seguito della richiesta di applicazione della pena avvenuta in epoca precedente l’emissione del decreto di giudizio immediato presentata nel corso delle indagini preliminari, essa è illegittima. L’annullamento del provvedimento. Costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto. Lo stesso vale anche in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato. Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, il provvedimento impugnato viene annullato senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 ottobre – 10 dicembre 2019, n. 49906 Presidente Fumu – Relatore Dawan Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. C.F. , a mezzo del suo difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dal Gip di Lecce ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e ss., nonché avverso l’ordinanza con cui veniva ammessa la costituzione di parte civile delle persone offese P.A. e M.C.L. . 2. Con l’unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’amissione della costituzione di parte civile e alla condanna al pagamento delle relative spese di costituzione. Evidenzia che il deposito da parte del difensore, munito di procura speciale, della richiesta di applicazione pena, con già apposto il consenso del pubblico ministero, avveniva, in fase di indagini preliminari. All’udienza fissata dal Gip per la decisione sul richiesto patteggiamento, le menzionate persone offese, per il tramite dei rispettivi difensori si costituivano parte civile nei confronti dell’imputato. Sottolinea, al riguardo, che la richiesta di applicazione pena era stata depositata in epoca precedente l’emissione del decreto di giudizio immediato. Trattandosi di costituzione di parte civile avvenuta nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, la stessa è illegittima. Si lamenta, inoltre, che il Gip si sia limitato a statuire la condanna dell’imputato al pagamento delle spese Euro 1.500, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte civile omettendo qualsiasi motivazione sui parametri di riferimento motivazione vieppiù necessaria in considerazione della consistenza dell’importo. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 4. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv. 241356 Sez. 3, n. 14008 del 14/12/2017 dep. 26/03/2018 , B., Rv. 273156 Sez. 6, n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503 quello per il quale, nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto in motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l’identità di ratio, anche in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato . 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Motivazione semplificata.