Guida alterata dall’assunzione di stupefacenti: all’esame tecnico si aggiungono le “evidenze obiettive”

E’ affetta da deficit motivazionale” la pronuncia che, condannando l’imputato per il reato contravvenzionale ex art. 187 c.d.s., ometta di supportare, all’asserito stato di alterazione rilevato mediante esame tecnico, le evidenze obiettive”. Queste, infatti, sono idonee a fornire indicazioni in ordine alla circostanza che l’assunzione di stupefacenti avesse, o meno, provocato, un’effettiva alterazione della condizione psico-fisica del conducente.

Lo ha sentenziato il Collegio della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 49178/19 depositata il 4 dicembre. La vicenda. Una donna, imputata per il reato contravvenzionale previsto e punito dall’art. 187 c.d.s., commi 1 e 1- bis , a seguito di giudizio abbreviato veniva condannata alla pena, sospesa, della multa e dell’arresto, subendo peraltro la revoca della patente di guida. La Corte territoriale confermava la statuizione, quindi la donna adiva la Corte di Cassazione, lamentando il vizio di motivazione. La tesi difensiva viene condivisa dai Giudici di legittimità, con conseguente annullamento della pronuncia e rinvio alla Corte territoriale. La condotta tipica. La condotta tipica descritta nel reato di cui all’art. 187 c.d.s. non coincide col guidare un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì con quella del condurre il mezzo in stato di alterazione a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Consegue che, al fine di poter affermare la responsabilità del soggetto attivo, non è necessario dimostrare che abbia assunto sostanze prima della conduzione del mezzo, bensì di aver guidato in stato di alterazione cagionato da siffatta assunzione. Ulteriormente discende che, per accertare la ricorrenza del reato contravvenzionale contemplato all’art. 187 c.d.s., risulta essenziale - un accertamento tecnico biologico, mediante il quale provare la situazione di alterazione psico-fisica - la presenza di ulteriori circostanze che comprovino la situazione di alterazione psico-fisica. Lo stato di alterazione. La giurisprudenza nel corso degli anni ha chiarito che - i segni delle sostanze permangono nel tempo, con l’effetto che l’esame tecnico potrebbe fornire esito positivo in un soggetto che abbia assunto stupefacenti giorni indietro rispetto al momento dell’esecuzione del test, con la conseguenza che lo stesso, in quel preciso istante, non risulta in stato di alterazione - l’alterazione contemplata dalla fattispecie ex art. 187 c.d.s. esige l’accertamento di uno stato di coscienza modificato dall’assunzione di stupefacenti, quindi non necessariamente intossicato. Gli elementi sintomatici esterni. Per provare lo stato di alterazione, il dettato dell’art. 187 c.d.s. impone il riscontro sui liquidi biologici che, alla luce del principio del libero convincimento del giudice, può essere coadiuvato dai cd. elementi sintomatici esterni, tesi a neutralizzare l’eventuale equivocità dei risultati del test eseguito sul campione di urine. L’accertamento dello stato di alterazione. La giurisprudenza ha ritenuto che lo stato di alterazione del guidatore non deve essere accertato, inevitabilmente, mediante l’espletamento di un’analisi medica, bensì il giudice può desumerla, unitamente, da - accertamenti biologici che comprovano la precedente assunzione di stupefacenti - apprezzamento delle deposizioni ed analisi del contesto ove la vicenda ha avuto luogo. Consegue che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 187 c.d.s., al contempo risulta necessario che - lo stato di alterazione del conducente del veicolo venga accertato nei modi previsti dal comma 2, mediante un esame tecnico su campioni di liquidi biologici - lo stato di alterazione possa essere desunto, nel momento in cui il soggetto venga sottoposto a controllo, da elementi sintomatici esterni, i quali denotino un consumo recente di sostanze stupefacenti, considerato che la durata della permanenza delle relative tracce, nel sangue, è piuttosto prolungato. Per l’effetto, è possibile che il guidatore, pur risultando positivo all’esito dell'accertamento tecnico, abbia assunto le sostanze in un momento di gran lunga precedente, in senso temporale, a quello della verifica, per cui, di fatto, non era alla guida in condizioni psicofisiche alterate. Il grado di alterazione. Al fine di ritenere integrata la fattispecie ex art. 187 c.d.s., l’alterazione richiesta esige l’accertamento di uno stato di coscienza meramente modificato dall’utilizzo delle sostanze, che non necessariamente si identifica con lo stato di alterazione. Le dichiarazioni degli operatori di polizia. Per configurare la fattispecie ex art. 187 risultano finanche impiegabili le dichiarazioni rese dal conducente agli operatori di polizia, prima di mettersi a condurre il veicolo e, pertanto, prima di essere indagato. La causazione di un incidente. Lo stato di alterazione non può evincersi dalla circostanza che sia stato realizzato un sinistro, il quale potrebbe essere ricondotto ad ulteriori e differenti cause, bensì deve concernere una situazione soggettiva dell’imputato, constatata nell’immediatezza dell’incidente. Il deficit motivazionale. I Giudici, alla luce del suesposto inquadramento della fattispecie contemplata all’art. 187 c.d.s., hanno ritenuto sussistente lo stato di alterazione deducendolo dall’aver rintracciato, nel sangue dell’imputata, il principio attivo della sostanza cannabis”, ma senza tener conto che la vicenda si è svolta nel corso di una giornata piovosa, lungo una strada bagnata, e che la stessa era risultata collaborativa presso la struttura sanitaria dove era stata condotta. Secondo i giudici di legittimità i colleghi di merito hanno omesso di supportare l’accertamento dello stato di alterazione mediante evidenze obiettive”, idonee a fornire adeguate indicazioni in ordine al fatto che l’assunzione degli stupefacenti avesse effettivamente alterato lo stato psico-fisico della conducente. Pertanto, il giudice del rinvio è stato chiamato a colmare l’indicato deficit motivazionale, rinvenuto dal collegio di ermellini nella pronuncia annullata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 novembre – 4 dicembre 2019, n. 49178 Presidente Ciampi – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 23/3/2016, l’odierna ricorrente P.C. veniva condannata, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1 e 1bis, fatto commesso in omissis , con attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, tenuto conto della diminuzione del rito, alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda, con pena sospesa e revoca della patente di guida. Dagli atti acquisiti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, il primo giudice evinceva la prova che l’imputata, che alla guida di un’autovettura di proprietà di terzi, aveva invaso l’opposta corsia di marcia e impattato contro il muro di, cinta di un’abitazione ponendosi di traverso sulla carreggiata, si trovasse in stato di alterazione essendo risultata positiva a sostanze stupefacenti con concentrazione ematica di cannabis noi di 300 n/1, superiore in misura notevole rispetto al limite di 50 ng/l. Alla luce della ricostruzione delle modalità del sinistro da parte della polizia municipale, veniva ritenuta sussistente altresì la circostanza aggravante ad effetto speciale dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis avendo l’imputata provocato un incidente. Stante la condizione di incensuratezza dalla quale si palesava l’occasionalità della condotta, venivano applicate le circostanze attenuanti generiche valutate quali equivalenti all’aggravante. Dall’accertamento del reato derivava comunque la revoca della patente di guida prevista come obbligatoria nel caso di reato aggravato dalla causazione dell’incidente la citata aggravante veniva infine considerate equivalente alle generiche. Interponeva appello la P. , che lamentava, in sede di gravame di merito, che non sarebbe sufficiente a provare la condizione di alterazione la mera circostanza di essersi posta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e non vi sarebbe prova che la positività abbia comportato lo stato di alterazione, che non potrebbe neppure ricavarsi dall’avvenuto incidente in quanto la strada era bagnata e stava piovendo, quindi l’incidente non si sarebbe potuto ascrivere univocamente allo stato di alterazione. Il difensore appellante evidenziava, inoltre, che la paziente al momento del ricovero al pronto soccorso veniva descritta come lucida e collaborante. La Corte di Appello di Firenze, tuttavia, con sentenza del 4/4/2019, confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, P.C. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 187 C.d.S., comma 1 e 1bis e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Si duole la ricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato la norma incriminatrice, ritenendo che sia punita la mera condotta di guida dopo l’assunzione delle sostanze stupefacenti ed abbia fondato l’affermazione di responsabilità su un ragionamento illogico, avendo tratto la prova della recente assunzione e dello stato di alterazione psicofisica dall’entità dei valori emersi dall’accertamento sui liquidi biologici nonché dalla dinamica dell’incidente. Ricordato il consolidato orientamento di questa Suprema Corte sul punto, la difesa della ricorrente rileva, a prescindere dalla circostanza, di non poco conto, che il test di conferma, basato sulla metodologia del gas gamma, effettuato sul campione prelevato alla P. non indica il valore, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe ignorato i motivi di appello con i quali si rilevava che il referto del Pronto Soccorso dell’ospedale, rilasciato dai sanitari, non conteneva alcuna delle indicazioni tipiche di un’alterazione psicofisica, limitandosi ad osservare che la condizione di lucidità ed orientamento descritta nel referto del Pronto Soccorso risale alle ore 10,26, quindi più di un’ora dopo l’incidente avvenuto poco dopo le ore 9.00 , con ciò dimenticando l’obiter dictum con il quale questa Corte di legittimità ha ritenuto opzione scientifica non arbitraria il fatto che la presenza del principio attivo stupefacente persista per un certo arco temporale, per la durata di diversi giorni, dopo l’assunzione della sostanza. Quindi -si sostiene in ricorso la positività delle analisi alle sostanze stupefacenti fornisce piena prova di un uso pregresso di sostanze e non anche del mantenimento del loro effetto al momento della guida, alla luce del dato scientifico secondo cui, diverse ore dopo t’assunzione, le sostanze si trasformano in metaboliti inattivi. Inoltre, l’analisi chimica non costituisce da sola elemento idoneo ex art. 187 C.d.S., in quanto tracce di sostanze stupefacenti permangono molte ore dopo l’assunzione, quando l’effetto stupefacente è cessato il richiamo è alle sentenze di questa Corte nn. 7981/2010 n. 7981, Brandi e 14803/2006, Petillo . Si ricorda in ricorso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, unitamente all’accertamento biologico deve esserci necessariamente anche una valutazione sintomatica della persona atta a stabilire che in quel momento fosse ancora in atto l’effetto drogante dello stupefacente. In altri termini, unitamente agli esami di laboratorio che appurino la presenza di droga nell’organismo, per poter validamente contestare il reato de quo è imprescindibile che gli agenti verbalizzanti o i medici dell’ospedale abbiano descritto i sintomi euforia, sonnolenza, eccessiva loquacità, pupille dilatate ecc. ricollegabili alla precedente assunzione di sostanze stupefacenti. Nel caso che ci riguarda in ordine alla valutazione sintomatica il difensore ricorrente evidenzia che l’imputata, al momento dell’arrivo sul posto degli agenti verbalizzanti, era già stata trasportata presso il Pronto Soccorso per ricevere le prime cure. Ne consegue che non vi è stato un immediato riscontro in ordine alla sussistenza dell’alterazione psicofisica tale da inibire una sicura conduzione dell’autovettura. Non solo, ma dal referto del Pronto Soccorso in atti risulta che la P. , all’esame obiettivo, sia apparsa ai sanitari lucida, collaborante, eupnoica pupille isocoriche, isocicliche normoreagenti alla luce . Di certo prosegue il ricorso non si può evincere un’alterazione dovuta agli stupefacenti dal fatto che l’imputata abbia provocato un incidente stradale e ciò perché il sinistro potrebbe essere stato causato da una mera disattenzione. Infatti, tenuto conto del contesto in cui il fatto si è verificato e in particolare della circostanza che la strada fosse bagnata in quanto stava piovendo, come risulta dall’annotazione di PG della Polizia Municipale in atti al momento del sinistro stradale il fondo stradale risultava bagnato in quanto pioggia in atto , nonché dell’orario in cui è avvenuto il sinistro alle ore 9.00 del mattino quando la ragazza si stava recando a lavorare , la condotta posta in essere dall’odierna imputata non appare per così dire abnorme da far pensare in termini realistici e comprovabili ad uno stato di alterazione in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio. 2. Ed invero, sussiste il lamentato e grave vizio motivazionale della sentenza impugnata, peraltro comune a quella di primo grado, in punto di prova che l’imputata guidasse in stato di alterazione psicofisica in relazione alla provata assunzione di sostanze stupefacenti. Questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 C.d.S., non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di, colui che guida in stato d’alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione. Pertanto, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova dell’ebbrezza, nel senso che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcoolemici indicati nell’art. 186 C.d.S., comma 2, per affermare la sussistenza. della contravvenzione di cui all’art. 187 è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psicofisica, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psicofisica così ex multis questa Sez. 4, n. 7270 del 10/11/2009 dep. il 2010, Maule, Rv. 246497 . Tale complessità probatoria -ha chiarito questa Corte di legittimità si impone a garanzia dell’imputato, in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. Ed è stato anche chiarito che l’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377 . 3. Dunque, occorrendo coniugare il disposto normativo che impone il riscontro sui liquidi biologici con il principio del libero convincimento del giudice, a fronte di un accertamento positivo sui liquidi biologici, lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell’esame sulle urine. In particolare, si, è ritenuto che lo stato di alterazione del conducente non debba essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato in questo senso cfr., ad es. Sez. 4, n. 48004 del 4/11/2009, Confortola, Rv. 245798 Sez. 4, n. 11848 del 2/3/2010, Tavano, Rv. 246540, Sez. 4 n. 49350 dell’8/11/2012, Camizzi, non mass. Sez. 4, n. 39160 del 15/5/2013, Braccini, Rv. 256830 Sez. F. n. 35783 del 27/8/2013, Alecci, non mass. Sez. 4, n. 43180 del 5/7/2013, El Katani, non mass Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929. Questo orientamento è stato anche ribadito da questa Corte di legittimità, che ha statuito che ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici così Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Notarianni, Rv. 254402 secondo cui deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato, l’avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica, costituito dall’accertamento compiuto sulle sole urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza alcuna indispensabilità del compimento di un’analisi su due diversi liquidi biologici dell’imputato , fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l’analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell’imputato riscontrato al momento del fatto Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890 Sez. 4 n. 3623 del 14/1/2016, Porcelli, non massimata . L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377 . E ai fini dell’accertamento della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti art. 187 C.d.S. , sono anche utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia dal conducente prima di mettersi alla guida dell’autovettura e quindi in un momento in cui lo stesso non è ancora indagato così Sez. 4, Sentenza n. 7270 del 10/11/2009 dep. il 2010, Mauele, Rv. 246497, caso in cui l’automobilista fermato aveva dichiarato agli operanti nel corso di un controllo di aver assunto da poco sostanze stupefacenti . 4. Alla luce di questi principi, nel caso di specie, i giudici del merito, pur avendo fornito una congrua motivazione sulla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti da parte della P. , hanno omesso di supportare tale accertamento con il rilievo di evidenze obiettive eventualmente confermate dal riscontro di dati sintomatici dotati di significativa pregnanza cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 6995/2013, Rv. 254402 idonee a fornire adeguate indicazioni circa il riflesso, sulle condizioni psico-fisiche dell’imputata, dell’assunzione della sostanza stupefacente accertata, e in particolare in ordine alla circostanza che detta assunzione avesse indotto un’effettiva alterazione dello stato psicofisico dell’odierna ricorrente. Per niente soddisfacente, in tal senso, è l’affermazione della Corte territoriale, in punto di prova dello stato di alterazione psicofisica della P. , secondo cui in definitiva, la stessa dinamica dell’incidente e i suoi esiti sono indicativi delle gravi alterazioni percettive e della grossolana disattenzione alla guida da parte del conducente, con elevatissima verosimiglianza, in assenza di altre plausibili cause, determinate dalla assunzione in quantità massicce, di sostanze stupefacenti, clinicamente documentata . Secondo i principi sopra ricordati, più volte ricordati da questa Corte di legittimità, lo stato di alterazione non può evincersi dal fatto che si sia realizzato un incidente, che ben potrebbe essere ricondotto ad altre cause, ma deve riguardare una situazione soggettiva dell’imputato, constatata nelle immediatezza dello stesso. Ebbene, nel caso che ci occupa, la Corte territoriale, a fronte peraltro di un giudice di primo grado che erroneamente aveva ritenuto sussistente lo stato di alterazione dal mero rinvenimento nel sangue della P. del principio attivo della cannabis cfr. pag. 2 della motivazione del GM Lucchese , non si è per nulla confrontata con il rilievo difensivo che si era in una mattina piovosa e con la strada bagnata, in un orario in cui l’imputata stava andando al lavoro, e ha risolto sbrigativamente il contrasto con lo stato di lucidità e con l’assenza di elementi significativi che ne denotassero un’alterazione fisica o psichica all’atto dell’arrivo al pronto soccorso, ove la stessa risulta essersi dimostrata collaborante rispetto all’operato dei medici. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata dovendo il giudice del rinvio colmare, all’esito di un nuovo giudizio, il deficit motivazionale riscontrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.