La carriola posizionata sulla strada mentre pota la siepe fa cadere un passante: condannato

L’art. 21 del codice della strada, secondo il quale chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, si applica in tutti i casi di lavori svolti sulla sede stradale ed è dunque applicabile anche al privato che posizioni sulla strada gli attrezzi necessari per la potatura della siepe nella sua proprietà.

Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 48758/19, depositata il 2 dicembre. La vicenda. Il Giudice di Pace di Massa assolveva, perché il fatto non sussiste, un imputato dal reato di lesioni personali contestato per aver cagionato lesioni alla persona offesa a causa della collocazione negligente, ed in violazione delle norme sulla circolazione stradale, di una carriola sulla pubblica via, omettendo gli accorgimenti necessari a segnalare l’ostacolo e a delimitare l’area. In particolare, il Giudice di Pece escludeva la sussistenza dell’obbligo di segnalazione di cui all’art. 21 c.d.s. posto che l’imputato non stava eseguendo lavori sulla sede stradale ma stava potando una siepe all’interno della sua proprietà. La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione. Obblighi di segnalazione. L’art. 21 c.d.s. stabilisce che chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in piena efficienza di giorno e di notte. La norma, ricorda la Cassazione, si riferisce non solo ai lavori aventi ad oggetto la sede stradale ma in generale tutti i lavori che si svolgano sulla sede stradale compresi quelli sui fabbricati che vi si affaccino. Nel caso di specie, la norma doveva dunque essere applicato avendo l’imputato operato sulla pubblica via anche se per eseguire opere sulla sua proprietà. Precisa inoltre la Corte che la sentenza impugnata si rivela carente anche sotto il profilo dell’indagine circa la violazione delle regole cautelari che impongono di non creare pericoli per gli altri e quindi di non collocare o lasciare sulla pubblica via oggetti che possano costituire un ostacolo o un intralcio per la circolazione. In tema di responsabilità da sinistri stradali deve infatti rammentarsi che l’osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell’agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del neminem laedere ” . In conclusione, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace di Massa.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 ottobre – 2 dicembre 2019, n. 48758 Presidente Bricchetti – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Massa ha assolto, perché il fatto non sussiste, l’imputato B.A. dal reato contestatogli ex art. 590, commi 1 e 3, per aver cagionato, in data 3 settembre 2013, a T.S. lesioni guaribili in 60 giorni, collocando, con negligenza e con violazione dell’art. 21 C.d.S., commi 3 e 4, una carriola sulla pubblica via, senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza, ai fini della delimitazione dell’area e della segnalazione dell’ostacolo, così che la vittima non poteva evitare l’urto, con conseguente frattura della gamba destra. 2. Il Giudice di Pace è pervenuto all’assoluzione dell’imputato, ritenendo insussistente, nel caso di specie, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 21 C.d.S., atteso che l’imputato non stava eseguendo lavori sulla sede stradale, ma stava potando una siepe all’interno della sua proprietà e che la carriola non integra un materiale depositato, ma piuttosto un veicolo a braccia, con esclusione, pertanto, dell’elemento soggettivo. 3. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione li Procuratore della Repubblica di Massa e, a mezzo del difensore, la parte civile costituita T.S. . 4. Il Procuratore della Repubblica di Massa ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essendo stato erroneamente interpretato l’art. 21 C.d.S., che si riferisce non solo ai lavori eseguiti sulla sede stradale, ma anche a quelli eseguiti, come nel caso di specie, dalla strada, in quanto ciò che rileva è il luogo dove si lavora e dove viene ubicata l’attrezzatura, e non essendo state indicate le ragioni per cui difetterebbe la colpa dell’imputato, contestata anche in termini di negligenza ed imprudenza, a prescindere dall’applicabilità della specifica disposizione richiamata. 5. La parte civile ha dedotto 1 l’erronea applicazione dell’art. 21 C.d.S., essendo pacifico che l’imputato stesse eseguendo dei lavori su area destinata alla circolazione dei veicoli 2 il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della colpa generica dell’imputato, che prescinde dall’analisi delle regole cautelari 3 la violazione dell’art. 530 c.p.p., atteso che l’assoluzione per assenza dell’elemento soggettivo corrisponde alla formula perché il fatto non costituisce reato , che ha effetti diversi e più favorevoli per la parte civile nel giudizio di risarcimento del danno. 6. L’imputato ha depositato memoria di replica. Considerato in diritto 1.I ricorsi devono essere accolti. 2. Le censure dalla parte pubblica e di quella privata in ordine alla violazione dell’art. 21 C.d.S. ed al vizio di motivazione relativamente all’affermata insussistenza della colpa, possono essere esaminate congiuntamente e sono fondate. Il loro accoglimento determina l’assorbimento della terza censura proposta dalla parte civile. In primo luogo l’art. 21 C.d.S., laddove stabilisce che chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, si riferisce non solo ai lavori che abbiano ad oggetto la sede stradale, ma più in generale ai lavori che si svolgano sulla sede stradale, anche se riguardanti beni diversi, come, ad esempio, fabbricati che vi si affacciano. La disposizione de qua è, dunque, applicabile anche nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, avendo l’imputato operato, per potare la siepe nel giardino di sua proprietà, dalla pubblica via, su cui aveva collocato la sua carriola. A ciò si aggiunga che nessuna indagine nella sentenza impugnata è stata svolta relativamente alla violazione, da parte dell’imputato, delle regole cautelari che impongono di non creare pericoli per gli altri e, quindi, di non collocare o lasciare sulla pubblica via oggetti che possano per la loro ubicazione o per la loro conformazione costituire un ostacolo o intralcio alla circolazione ed un pericolo per gli utenti della strada. Va, difatti, ricordato che, in tema di responsabilità da sinistri stradali, l’osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell’agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del neminem laedere , la cui violazione costituisce colpa per negligenza o imprudenza Sez. 4 n. 15229 del 14/02/2008 ud. - dep. 11/04/2008, Rv. 239600 - 01 . 3.In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Massa. Va, difatti, sottolineato, che in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 623 c.p.p., in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace del medesimo ufficio Sez. 5, n. 2699 del 06/11/2015 ud. - dep. 21/01/2016, Rv. 265711 - 01 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace di Massa.