Depenalizzazione della guida senza patente: gli atti devono sempre essere trasmessi al Prefetto?

La disposizione normativa per cui nei casi previsti dall’art. 8 d.lgs. n. 8/2016, l’autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi trova applicazione salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data .

Sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 48647/19, depositata il 29 novembre. La vicenda. Dopo la richiesta del PM dell’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 116 c.d.s., il GIP del competente Tribunale emetteva sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, avverso tale provvedimento, propone ricorso sostenendo che la pronuncia corretta sarebbe stata quella dell’intervenuta depenalizzazione del reato e chiede l’annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Depenalizzazione del reato. Niente trasmissione degli atti processuali all’autorità amministrativa. Il Supremo Collegio osserva che, in epoca antecedente all’emissione della decisione impugnata in tale sede, è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, posto che la contravvenzione di cui all’art. 116, comma 13, c.d.s. è stata trasformata in illecito amministrativo. E questo conduce all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ora, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non è obbligato a trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare il suddetto illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preceda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 l. n. 689/1981. Ma, nel caso il esame, l’art. 9 d.lgs. n. 8/2016 ha previsto che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. Pertanto, si impone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo anche nel caso di violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 8/2016. Tuttavia, nella fattispecie concreta, rilevante è la circostanza che i termini di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs. e quindi la disposizione per cui nei casi previsti dall’art. 8, l’autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dispone la trasmissione alla autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi trova applicazione salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data . Rifacendosi a tale principio, nel caso in esame non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto. E la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 ottobre – 29 novembre 2019, n. 48647 Presidente Bricchetti – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa in data 3/4/2018, il GIP del Tribunale di Verona, richiesto dal locale PM dell’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di G.F. per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., commesso in omissis , ha emesso ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia deducendo violazione di legge in quanto la pronuncia corretta, e più favorevole all’imputato, avrebbe dovuto essere quella che prendesse atto dell’intervenuta depenalizzazione del reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 3. In data 30/7/2019 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il P.G. presso questa Corte che, preso atto che la depenalizzazione del reato che ci occupa era intervenuta in data antecedente alla pronuncia impugnata, ha chiesto annullarsi senza rinvio la stessa perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 4. Il ricorso è fondato. Ed invero, osserva il Collegio come, in epoca precedente all’emissione della pronuncia oggi impugnata, è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13, è stata trasformata in illecito amministrativo dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 1, in vigore dal 6.2.2016. Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto come reato. Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il 27/11/2009 e pertanto, come rileva lo stesso GIP di Verona, il reato si è prescritto in data 27/11/2013, anteriormente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 8 del 2016. Il GIP veneto, pertanto, avrebbe dovuto porsi il problema della priorità da accordare all’una o all’altra causa di non punibilità nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 c.p.p. . La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, per le quali la questione concernente la abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all’estinzione del reato per prescrizione Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400 . Pertanto, la pronuncia corretta avrebbe dovuto vedere l’imputato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, error iuris cui questa Corte non può che ovviare con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la medesima formula. 5. Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 40 e 41 così Sez. Un, n. 25457 del 29.3.2012, Campagne Rudie, rv. 252694 , Nel caso in esame, però, il D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 9 ha previsto espressamente tale obbligo, laddove ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 ha previsto cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016 si imporrebbe, ai sensi dell’art. 9, la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento. Tuttavia, sotto tale profilo assume rilievo preminente la circostanza che i termini di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs., poiché la statuizione per la quale nei casi previsti dall’art. 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi trova applicazione, per dettato del medesimo art. 9, comma 1 salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data . Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.