Le garanzie di libertà del difensore non operano se quest’ultimo è indagato

In tema di perquisizioni e sequestri da eseguirsi presso lo studio del difensore, le guarentigie previste dall’art. 103 c.p.p. non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale ma solo colui che rivesta la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge – in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato - , e pertanto esse non possono trovare applicazione qualora gli atti debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine, con la conseguenza che il PM non abbisogna dell’autorizzazione del giudice per l’effettuazione della perquisizione.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sez. Seconda Penale, con la sentenza n. 48395/19, depositata il 28 novembre. Mezzi di ricerca della prova e garanzie di libertà del difensore. La sentenza in commento ha ad oggetto la specifica portata ed applicabilità della norma in tema di garanzie di libertà del difensore. Secondo il ricorrente – esercente la professione forense -, la normativa sarebbe stata violata nella misura in cui il sequestro della documentazione presente nello studio, telematica e cartacea, è stato disposto illegittimamente, posto che eccedeva i limiti fissati nell’autorizzazione del GIP. Nella specie, il PM procedente aveva integrato in un secondo momento l’originario decreto di sequestro con altro provvedimento in corso, disponendo il sequestro di tutto il contenuto dei dispositivi informatici e del cartaceo e non già delle cose espressamente indicate ed autorizzate dal giudice. La norma in questione è stata per anni oggetto di tensioni da un lato, la giurisprudenza ha dato vita ad un’interpretazione restrittiva, al fine di evitare abusi da parte della categoria degli esercenti la professione legale, poiché diversamente opinando la norma sarebbe luogo ad una zona franca tutte le volte il cui gli strumenti investigativi siano indirizzati all’interno di uno studio legale dall’altro lato, l’indagato o imputato che sia a sua volta esercente la professione legale ricercherà un’interpretazione più ampia, che consenta di estendere le garanzie di cui è oggetto anche alle ipotesi in cui non sussista un collegamento rispetto alla funzione difensiva. Garanzie escluse se il difensore è indagato in tali ipotesi il sequestro è direttamente esperibile dal PM senza che sia necessaria l’autorizzazione del giudice. Osserva il Supremo Collegio, con orientamento consolidato nel tempo, che le tutele previste dalla norma in tema di garanzie di libertà del difensore non pongono in essere un privilegio connesso al mero status di esercente la professione legale, risultando invece necessario il raccordo strumentale con le garanzie della funzione difensiva. In altri termini, la tutela non è indirizzata a chiunque eserciti la professione legale, ma solo a chi riveste la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato conseguentemente, le suddette garanzie non possono trovare applicazione quando le ispezioni, le perquisizioni o i sequestri debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagini. In tali ipotesi, pertanto, risulterà inapplicabile il quarto comma dell’art. 103 c.p.p., ai sensi del quale il PM può disporre il sequestro soltanto in forza del decreto motivato di autorizzazione del giudice. Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi superflua l’operazione del PM che abbia richiesto l’autorizzazione al GIP al fine di procedere a perquisizione dello studio legale, di talché il decreto autorizzativo del giudice non può essere individuato quale fonte di legittimazione dell’attività di ricerca della prova e del successivo sequestro, il quale, piuttosto, trova esclusiva giustificazione nel decreto del PM originario e nella successiva integrazione disposta in sede di esecuzione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 – 28 novembre 2019, n. 48395 Presidente Gallo – Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Cuneo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di L.F. avverso il decreto di perquisizione locale e di sequestro probatorio emesso dal P.m. della locale Procura nell’ambito del proc. n. 503/2018, che vede il ricorrente indagato in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata all’introduzione nel territorio nazionale di valuta contraffatta, falsificazione di documenti, timbri e lettere di accreditamento da utilizzarsi per l’espatrio e per giustificare l’uscita di valuta dal Vietnam truffa commessa mediante offerta di falsi prodotti finanziari, i cui proventi erano destinati a società prive di operatività commerciali appropriazione indebita ed autoriciclaggio. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. Francesco Gambino, deducendo 2.1 la violazione dell’art. 103 c.p.p. in relazione all’intervenuta conferma del decreto del P.m. in data 11/7/2019 che ha disposto il sequestro di cose ulteriori in particolare PC, tablet, telefoni, memorie di massa e i dati negli stessi contenuti rispetto a quelle per le quali aveva ottenuto l’autorizzazione del Gip. Il collegio della cautela reale ha disatteso la doglianza difensiva formulata in proposito, evidenziando che sia la richiesta del P.m. che l’autorizzazione del Gip facevano riferimento alla perquisizione anche telematica e a documenti presenti nello studio dell’indagato, che svolge la professione legale, anche su supporto informatico, concludendo che il sequestro deve ritenersi disposto nei limiti ed in conformità all’autorizzazione del Gip, valutazione che la difesa reputa erronea dal momento che il decreto del Gip si riferisce a singoli e specifici documenti su supporto informatico mentre il sequestro ha riguardato tutti i supporti informatici contenenti non solo i dati ricercati ma anche i documenti oggetto dell’attività professionale dell’avvocato indagato, non riferibili all’oggetto dell’indagine. Tale massa di documenti era nell’esclusiva disponibilità del Lazzarone quale difensore di terzi estranei poiché acquisita nell’esercizio del mandato professionale. Aggiunge il difensore che il P.m. procedente ha integrato l’originario decreto di sequestro con altro provvedimento in corso d’opera, esorbitando i limiti del provvedimento del Gip, e sul punto il tribunale cautelare ha reso una motivazione illogica, sostenendo che la doglianza svolta al riguardo non può costituire oggetto di riesame in quanto l’art. 263 espressamente prevede la possibilità di chiedere la restituzione di quanto ritenuto eccedente rispetto al decreto di sequestro e, solo in caso di rigetto, autorizza l’opposizione dinanzi al giudice. Il Tribunale non ha, tuttavia, considerato che nel corso della perquisizione il P.m. ha integrato l’originario decreto, disponendo il sequestro di tutto il contenuto dei dispositivi informatici, dando avviso dell’incarico al proprio CT per effettuare la copia forense degli stessi, copia che ha riguardato anche tutte le email, e ha disposto il sequestro del materiale cartaceo rinvenuto nello studio legale e ritenuto d’interesse a fini investigativi 2.2 l’inosservanza degli artt. 103, 247, 275 e 352 c.p.p. anche con riferimento agli artt. 6, 8 e 10 della CEDU e alla L. n. 48 del 2008 di ratifica della Convenzione di Budapest, avendo l’ordinanza impugnata confermato il decreto del P.m. che ha disposto il sequestro dell’intero sistema informatico dell’indagato nonché di tutto il suo archivio di studio presente sui supporti costituiti da PC,telefono,memorie, unità di backup, dropbox, ivi compresi gli archivi di corrispondenza elettronica del difensore con i clienti e altri difensori, tutti relativi a difese affidate all’indagato in decenni di professione. Secondo il ricorrente, le motivazioni reiettive del Tribunale cautelare sono contrarie alle disposizioni vigenti in quanto il richiamo alla circostanza che il decreto del P.m. contenesse il generico riferimento ad una gran varietà di dispositivi informatici non vale a legittimarne l’apprensione, trattandosi di uno studio legale, e la consegna degli stessi al consulente del P.m. per effettuarne copia forense costituisce conferma della pervasività e onnicomprensività del provvedimento, disposto ed eseguito quale strumento per la ricerca di notitiae criminis, con conseguente violazione delle modalità acquisitive del contenuto di un sistema informatico fissate dalla giurisprudenza di legittimità e dei criteri di pertinenzialità e proporzionalità rispetto alle esigenze probatorie. Segnala, inoltre, la difesa che la possibilità di esperire rimedi a posteriori, quali la futura restituzione dei supporti e la distruzione dei dati duplicati non pertinenti all’indagine, non vale a sanare l’illegittimità del sequestro come estensivamente integrato dal P.m. in sede di perquisizione 2.3 l’inosservanza dell’art. 103 c.p.p. per avere l’ordinanza impugnata confermato il decreto di sequestro del P.m. che ha disposto il vincolo non su cose costituenti corpo di reato bensì su cose che costituiscono tracce del reato. La difesa evidenzia che, a norma dell’art. 103 c.p.p., l’ambito del sequestro presso il difensore di carte o documenti anche informatici e relativi all’oggetto della difesa è limitato al caso in cui essi costituiscano corpo di reato mentre, nella specie, il decreto impugnato fa riferimento a tutta la documentazione e i supporti indistintamente e l’integrazione verbalizzata il 16/7/2019 autorizza il sequestro dei dispositivi elettronici in quanto recanti tracce del reato e ritenuti d’interesse a fini investigativi. Considerato in diritto 3. Il ricorso non merita accoglimento siccome manifestamente infondato. Le doglianze difensive si incentrano sulla pretesa violazione dell’art. 103 c.p.p. in tema di garanzie di libertà del difensore sicché è preliminare ed assorbente la questione circa l’ambito d’applicabilità, nella specie, della disposizione. Questa Corte, con orientamento da tempo consolidato, ha chiarito che le guarentigie previste dall’art. 103 c.p.p. non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale ma solo colui che rivesta la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato pertanto, esse non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all’art. 103 c.p.p. - ispezioni, perquisizioni, sequestri - debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine Sez. 5, n. 12155 del 05/12/2011 - dep. 2012, Ranieri, Rv. 252147 nello stesso senso Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Marsala, Rv. 253263 Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018 - dep. 2019, Santimone, Rv. 275091 con la conseguenza che il P.m. non abbisogna dell’autorizzazione del giudice, ai sensi dell’art. 103 c.p.p., comma 4 per l’effettuazione di perquisizione nello studio di un legale sottoposto a indagine Sez. 2, n. 31177 del 16/05/2006, P.M. in proc. Castellini, Rv. 234858 . La giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, segnalato che l’applicabilità della norma in esame postula che il mezzo di ricerca della prova sia suscettibile di incidere sull’attività professionale svolta dal legale in favore di altri, dovendo escludersi che il legislatore abbia inteso accordare un privilegio connesso al mero status, a prescindere dall’indispensabile raccordo strumentale con le garanzie della funzione difensiva Sez. 5, n. 35469 del 04/06/2003, Daccò, Rv. 228326 , principio già evidenziato dalla relazione al codice di procedura penale secondo cui le disposizioni trasfuse nell’art. 103 c.p.p. sono tutte coordinate alla tutela della funzione difensiva . Deve, dunque, ritenersi che in maniera ultronea il P.m. abbia richiesto, ai sensi dell’art. 103 c.p.p., comma 4, l’autorizzazione al Gip al fine di procedere a perquisizione dello studio legale del prevenuto di talché, il decreto autorizzativo del giudice che il Tribunale cautelare ha, comunque, reputato ottemperato in sede di esecuzione, non può essere individuato quale fonte di legittimazione dell’attività di ricerca della prova e del conseguente sequestro che, invece, trova esclusiva giustificazione nel decreto del P.m. originario e nella successiva integrazione disposta in sede di esecuzione. 4. Inoltre, questa Corte ha affermato il principio, che la Corte condivide e fa proprio, che in tema di perquisizioni e sequestri da eseguirsi presso lo studio del difensore, non esiste divieto alcuno a che vengano ricercate ed apprese, presso gli studi professionali legali, le cose pertinenti al reato l’art. 103 c.p.p., comma 1, infatti, non distingue, con riferimento al possibile oggetto della ricerca, fra cose pertinenti al reato e corpo di reato , precisando esclusivamente che, ove il difensore sia imputato, la perquisizione è consentita solo limitatamente al reato attribuito ovvero, negli altri casi, per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate non si rinviene, pertanto, nel disegno della legge, alcun limite a che, presso lo studio dei difensori, si ricerchino anche quegli elementi che, pur non costituendo corpo del reato , abbiano comunque un nesso funzionale con l’accertamento dei fatti dedotti nell’imputazione. Nè può ritenersi che l’attività di ricerca in questione possa essere ex ante condizionata dal divieto di sequestro di carte e documenti relativi all’oggetto della difesa, di cui, ai sensi del comma 2 della norma predetta, è ammessa l’apprensione solo se costituenti corpo del reato tale limite ai poteri dell’autorità procedente, infatti, viene in rilievo solo in un momento successivo a quello del materiale reperimento degli elementi di prova, al fine esclusivo dell’individuazione di ciò che è sottoponibile al vincolo oppure no Sez. 2, n. 3513 del 22/05/1997, Acampora, Rv. 208072 . Deve, infatti, escludersi che tutte le carte e i documenti che si trovino presso lo studio ovvero l’abitazione di un professionista iscritto all’albo degli avvocati siano perciò stesso da considerarsi oggetto della difesa e, pertanto, sequestrabili solo se corpo di reato , dal momento che per oggetto della difesa , come indicano il senso letterale delle parole e la ratio della norma, deve intendersi l’inerenza di quanto appreso ad un procedimento giudiziario, anche eventualmente concluso, in relazione al quale il professionista espleti o abbia espletato un mandato difensivo espressamente conferito dall’interessato rimane escluso da tale definizione, pertanto, tutto ciò che, pur attenendo in genere all’attività professionale del legale, esula dall’espletamento di un mandato difensivo come sopra inteso, e che può, dunque, essere legittimamente sequestrato anche se rientrante solamente fra le cose pertinenti al reato , salva in ogni caso la tutela del segreto professionale, opponibile anche in tali ipotesi nelle forme di legge ex art. 256 c.p.p., comma 1, Sez. 2, n. 3513/1997, cit. . 4.1 Nella specie, dunque, la difesa, a fronte di una motivazione del Tribunale del riesame che ha disatteso l’impugnazione attestando le proprie valutazioni su uno standard di garanzie esuberante rispetto all’assetto normativo, denunzia la violazione dell’art. 103 codice di rito, commi 2 e 4 sulla base di erronei presupposti e deduzioni generiche, senza considerare che l’attività di ricerca della prova esperita dal P.m. procedente deve essere di necessità parametrata alla latitudine delle imputazioni provvisorie a carico dell’indagato e che nell’ambito della stessa,da un lato, appare giustificata l’apprensione a fine di copia dei dispositivi informatici in ragione della necessità di ausilio tecnico per l’esame dei contenuti dall’altro, in relazione al compendio cartaceo, la parte aveva facoltà di immediata segnalazione dell’inerenza del singolo documento all’oggetto della difesa, provandone i presupposti, sì da impedirne la sottoposizione a vincolo ove non costituente corpo di reato. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.