Sull’effetto estensivo dell’impugnazione in caso di concordato in appello

L’effetto estensivo dell’impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso non esclusivamente personale, giova anche agli imputati che non hanno proposto ricorso, compresi coloro che hanno concordato la pena in appello. Tuttavia, nel caso in cui ciascuno degli imputati abbia proposto un concordato diverso, l’effetto estensivo della decisione non può operare, trattandosi di una scelta processuale di tipo personale.

Lo ha affermato la Cassazione con sentenza n. 47844/19 depositata il 25 novembre. Invocato l’effetto estensivo. Un imputato propone ricorso in Cassazione invocando l’effetto estensivo dell’esclusione della circostanza aggravante art. 629, comma 2, c.p. deliberata in favore dei coimputati in sede di concordato in appello, sostenendo di avere a sua volta stipulato un concordato in appello ma di non aver rinunciato al motivo, che sin dall’inizio non aveva dedotto. Motivo non esclusivamente personale. La Cassazione dapprima ricorda che le Sezioni Unite n. 30347/07 hanno già chiarito che l’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587, comma 1, c.p.p. nel caso in cui venga accolto un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale giova agli imputati che non hanno proposto ricorso, compresi anche coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o che hanno successivamente rinunciato al ricorso. Quando non opera l’effetto estensivo. Inoltre, i Giudici osservano che altre decisioni, riprendendo il sopradetto principio, avevano negato l’estensione nel caso in cui nel procedimento di appello uno dei coimputati aveva raggiunto l’accordo sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso, con rinuncia agli altri proposti e in questo caso la posizione dell’imputato era stata ritenuta del tutto particolare e diversa da quella degli altri coimputati che non avessero impugnato o la cui fattispecie non stata dichiarata inammissibile, con la conseguenza che per questi dovesse considerarsi precluso l’effetto estensivo. Chiarito ciò, il Collegio ritiene che il principio sopradetto possa trovare applicazione nel caso in cui ciascuno degli imputati abbia proposto un concordato diverso. In tal caso l’effetto estensivo non può operare perché in riferimento al nuovo istituto del concordato in appello manca il presupposto costituente la base della previsione dell’effetto estensivo dell’impugnazione, giacché la decisione fondata sull’accordo non può porsi in contrasto con altri giudicati. Inoltre, perché l’opzione di un imputato per il concordato in appello, con parziale rinuncia dei rispettivi motivi, configura una scelta processuale di tipo personale, in quanto pur sempre condizionata alla rinuncia ad alcuni tra i motivi di gravame, costituente atto personalissimo. Chiarito ciò, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 settembre – 25 novembre 2019, n. 47844 Presidente Gallo – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto R.A.J. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe invocando l’effetto estensivo dell’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2, deliberata in favore dei coimputati in sede di concordato in appello, rappresentando di avere a sua volta stipulato un concordato in appello, ma di non avere rinunciato al predetto motivo, che sin dall’inizio non aveva dedotto deduce altresì vizi di motivazione quanto alla determinazione della pena. Dopo l’iniziale assegnazione del ricorso alla VII Sezione, e la rimessione di esso alla II Sezione, all’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. Considerato in diritto Il ricorso, proposto per un motivo infondato il primo , va rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Questa Corte Sez. U, sentenza n. 30347 del 12/07/2007, Rv. 236756 ha già chiarito che l’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’art. 587 c.p.p., comma 1, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato 1.2. Inoltre, con riferimento al concettualmente omologo istituto in precedenza previsto dall’abrogato art. 599 c.p.p., questa Corte Sez. 6, sentenza n. 9821 del 21/02/1991, Rv. 188396 aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 599 nuovo c.p.p., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui escludeva per il coimputato l’effetto estensivo dell’impugnazione, osservando che l’art. 587 c.p.p., è dettato dall’esigenza di evitare giudicati contraddittori ed ingiuste disparità di trattamento nei confronti di imputati che si trovino nella stessa posizione diversamente, la decisione in camera di consiglio che definiva il giudizio e che, nell’ipotesi di cui all’art. 599 citato, comma 4, era basata essenzialmente sull’accordo delle parti, non può poteva, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati. Il principio era stato successivamente ribadito da Sez. 6, sentenza n. 6558 del 30/03/1998, Rv. 210891 e Sez. 1, sentenza n. 39948 del 14/11/2006, Rv. 235547 quest’ultima con riferimento al riconoscimento di una circostanza attenuante di natura oggettiva, ovvero ad una fattispecie speculare rispetto a quella oggetto dell’odierno ricorso , per le quali, nel caso in cui, nel procedimento di appello, uno dei coimputati avesse scelto il rito cui all’art. 599, comma 4 cosiddetto patteggiamento in appello , raggiungendo l’accordo sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso, con rinuncia agli altri motivi proposti, la posizione di tale imputato veniva ad essere del tutto particolare e diversa da quella degli altri coimputati che non avessero impugnato o la cui impugnazione fosse stata dichiarata inammissibile, con la conseguenza che per questi ultimi doveva ritenersi sempre e comunque precluso l’effetto estensivo dell’impugnazione, venendo addirittura meno il presupposto alla base di tale istituto, giacché la decisione che si fonda sull’accordo non può, neppure in astratto, porsi in contrasto con altri giudicati. 1.3. Per evidente medesimezza di ratio, ritiene il collegio che il principio trovi applicazione, a maggior ragione, nel caso in cui ciascuno degli imputati abbia proposto un concordato diverso, situazione nella quale l’invocato effetto estensivo dell’impugnazione dei coimputati non può operare - sia perché in riferimento al nuovo istituto del concordato in appello manca il presupposto costituente base della previsione dell’effetto estensivo dell’impugnazione, giacché anche la decisione che si fonda sull’accordo non può, neppure in astratto, porsi in contrasto con altri giudicati ancor più se concordati - sia perché l’opzione di un imputato per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura necessariamente una scelta processuale esclusivamente personale , in quanto pur sempre condizionata alla rinuncia ad alcuni tra i motivi di gravame, costituente atto personalissimo . 2. Il secondo motivo non è consentito ex art. 610 c.p.p., comma 5 bis, essendo stata irrogata all’imputato la pena dallo stesso concordata. 3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.