Tribunale dichiara illegittimo il diniego di rito abbreviato e celebra il rito: qual è la sanzione per questa violazione?

Giudice per le indagini preliminari e tribunale sono alternativamente competenti a giudicare con il rito abbreviato a seconda della scansione procedimentale nondimeno, se nel segmento processuale in questione spettava al giudice per le indagini preliminari la celebrazione del rito in concreto celebrato dal tribunale, si verifica un’interferenza con il diritto di difesa che determina una nullità a regime intermedio.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47147/19, depositata il 20 novembre. Il caso. Dichiarato illegittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto tardiva l’istanza di accesso al rito abbreviato, il tribunale aveva celebrato il rito. Secondo l’imputato, però, si è violata la competenza funzionale, non potendo il tribunale giudicare nelle forme del giudizio abbreviato. La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto che vi fosse sì una violazione delle regole processuali che individuano il giudice competente a giudicare con il rito abbreviato, con possibile violazione del diritto di difesa, integrante una nullità a regime intermedio che deve essere specificamente e tempestivamente eccepita ma non una nullità assoluta quale quella derivante dall’incompetenza funzionale. L’incompetenza funzionale. Le Sezioni unite hanno definito l’incompetenza funzionale come il disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell’organo all’adozione di un determinato provvedimento. La competenza funzionale non trova un’esplicita previsione nel codice di rito ma è connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice e allo sviluppo del rapporto processuale si desume, perciò, dal sistema ed esprime la sua rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua carenza rende il provvedimento non conforme ai parametri normativi di riferimento. In altri termini, l’incompetenza funzionale si collega ad una violazione del principio del giudice naturale e costituisce una nullità assoluta. Chi è il giudice competente per il giudizio abbreviato? La Corte di cassazione chiarisce che il giudice competente a celebrare il rito abbreviato nel caso di emissione di decreto di giudizio immediato è il giudice per le indagini preliminari. I diritti in gioco in caso di illegittimo rifiuto. Il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato secco”, se illegittimi, pregiudicano la scelta difensiva dell’imputato e la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Pertanto, l’imputato ha diritto di recuperare lo sconto di pena all’esito del giudizio quando abbia vanamente rinnovato la richiesta di rito abbreviato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Cosa succede se il giudice del dibattimento celebri il rito abbreviato invece che trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari? Non è incompetenza funzionale. La Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste la competenza funzionale e inderogabile del giudice per le indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato disposto a seguito di giudizio immediato, pertanto, la sentenza emessa nel rito alternativo così svoltosi dinanzi al tribunale non è affetta da nullità. Ciò perché sia il giudice per le indagini preliminari che il tribunale sono organi alternativi, ugualmente abilitati al giudizio abbreviato. Siffatta competenza alternativa trova espressione ove l’abbreviato si innesti nel giudizio introdotto per citazione diretta o acceda a giudizio per direttissima o quando, nel corso dell’istruzione dibattimentale, il pubblico ministero modifichi l’imputazione, spettando in quest’ultimo caso all’imputato il diritto di chiedere il rito abbreviato in relazione alla nuova contestazione. Secondo la Suprema Corte l’area dell’incompetenza funzionale deve essere limitata ai casi in cui si verifica una violazione delle regole che incardinano la giurisdizione attraverso il suo esercizio da parte dell’organo radicalmente incompetente, cioè incapace a celebrare il giudizio. Si tratta di regole introdotte per l’identificazione della competenza in relazione alle qualità soggettive dell’imputato, come nel caso della giurisdizione minorile. La sanzione per l’incompetenza funzionale Nei casi di incompetenza funzionale si verifica una nullità assoluta perché attinente alle condizioni di capacità del giudice un vizio riconoscibile in ogni stato e grado del procedimento e del processo, proponibile per la prima volta anche davanti alla corte di cassazione. e la sanzione per violazione di altre regole processuali. Invece, nel caso di violazione delle regole processuali che identificano la competenza del giudice per le indagini preliminari piuttosto che del giudice del dibattimento a celebrare il rito abbreviato non si verte in un caso di incompetenza funzionale, ma una violazione delle regole che governano la progressione processuale che può generare una violazione del diritto di difesa inquadrabile come nullità generale a regime intermedio, se tempestivamente eccepita attraverso la specifica indicazione delle concrete ragioni che sostengono in concreto la dedotta lesione del diritto di difesa. Trattandosi, nel caso di specie, di violazione di regole processuali che integrano una nullità a regime intermedio, il ricorrente avrebbe dovuto eccepire tempestivamente la nullità, cioè al momento dell’ammissione del rito da parte del tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 ottobre – 20 novembre 2019, n. 47147 Presidente Rago – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, decidendo con le forme del giudizio abbreviato c.d. secco , riqualificava i fatti come tentativo di riciclaggio e condannava i ricorrenti alla pena di un anno di reclusione ed Euro 2000 di multa ciascuno. Il Tribunale aveva ammesso e celebrato il rito a prova contratta previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto tardiva l’istanza di accesso al rito alternativo e, rifacendosi alla ratio decidendi della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 che aveva legittimato la celebrazione del rito abbreviato condizionato da parte del giudice del dibattimento , ammetteva il rito e procedeva allo svolgimento del giudizio. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. omessa motivazione in relazione alla eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale a decidere nelle forme del giudizio abbreviato formulata nel corso delle conclusioni del giudizio di appello all’udienza del 6 marzo 2018 2.2. nullità sia della sentenza di appello, che di quella di primo grado in quanto la progressione processuale sarebbe viziata a causa dell’incompetenza funzionale del primo giudice che avrebbe generato la nullità assoluta ed insanabile del primo giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. In via preliminare il collegio ribadisce che il giudice competente a celebrare l’abbreviato nel caso di emissione del decreto immediato è il giudice per le indagini preliminari Sez. 1, n. 10190 del 26/10/2017 - dep. 06/03/2018, Bidognetti, Rv. 272488 Sez. 4, n. 26253 del 14/05/2013 - dep. 14/06/2013, Leone, Rv. 256944 Sez. 1, n. 19946 del 23/05/2006 - dep. 12/06/2006, Confl. comp. in proc. Demicheli, Rv. 234675 . Si è altresì autorevolmente affermato che Il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell’imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell’imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all’esito del giudizio Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014 - dep. 15/05/2014, Frija, Rv. 259078 . 1.2. Ciò detto il tema implicitamente devoluto al collegio è l’identificazione della natura del vizio del provvedimento con il quale il Tribunale invece di trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari per la celebrazione il decreto di giudizio immediato in relazione alla errata valutazione di tempestività della richiesta di abbreviato trattenga il giudizio e lo celebri. Occorre cioè chiedersi se il giudice del dibattimento che celebri l’abbreviato invece del giudice per le indagini preliminari sia un giudice funzionalmente incompetente. 1.2.1. Le Sezioni unite hanno definito l’incompetenza funzionale affermando che la stessa equivale al disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell’organo all’adozione di un determinato provvedimento. Essa, pur non avendo trovato un’esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende tale provvedimento non più conforme a parametri normativi di riferimento. È stato così riconosciuto affetto da incompetenza funzionale, e viziato, quindi, da nullità assoluta , il provvedimento di applicazione di una misura cautelare adottato da un giudice per le indagini preliminari in un caso in cui, trattandosi di reati ministeriali, sussisteva la speciale competenza funzionale del collegio previsto dall’art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 Sez. U, n. 14 del 20/07/1994 - dep. 01/08/1994, De Lorenzo, Rv. 198219 . Altre decisioni della Cassazione hanno ritenuto che l’incompetenza funzionale si collega ad ogni violazione del principio del giudice naturale che emerge come la matrice costituzionale di questa particolare forma di incompetenza non normata dal codice di rito. Si è così stabilito che è affetta da nullità assoluta, per indebito mutamento del giudice naturale, la sentenza resa dal giudice per le indagini preliminari all’esito del giudizio abbreviato chiesto a seguito dell’errata emissione del decreto di giudizio immediato per reati in ordine ai quali doveva invece procedersi con citazione diretta Sez. 4, n. 41073 del 03/11/2010 - dep. 22/11/2010, Halilovic e altri, Rv. 248773 . Nello stesso senso si è affermato che la competenza a celebrare il giudizio abbreviato chiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna appartiene al giudice per le indagini preliminari ed ha natura funzionale. La Corte ha ritenuto la nullità assoluta del procedimento in quanto svoltosi dinanzi al tribunale, giudice funzionalmente incompetente. Sez. 4, n. 25987 del 20/02/2013 - dep. 13/06/2013, Carapezza, Rv. 257185 Sez. 1, n. 31345 del 19/06/2008 - dep. 25/07/2008, Capaldo, Rv. 240673 . Infine è stato deciso che integra una ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e segg., dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina, con la decisione in ordine alla pena concordata da parte del giudice del dibattimento, determina pertanto una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005 - dep. 08/02/2005, Gioia ed altro, Rv. 229981 . Questa interpretazione particolarmente estensiva dell’incompetenza funzionale come violazione del giudice naturale, rinvenibile in relazione a tutte le violazioni delle regole che identificano il giudice responsabile della cognizione è stata oggetto di una recente rilettura si è infatti affermato che non sussiste la competenza funzionale ed inderogabile del giudice delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato disposto a seguito di immediato, sicché la sentenza emessa nel rito alternativo svoltosi dinanzi al Tribunale non è affetta da nullità Sez. 6, n. 11807 del 03/02/2017 - dep. 10/03/2017, Muhammad, Rv. 270374 . Si legge nel corpo della motivazione quella del giudizio, sono organi entrambi egualmente abilitati, in via alternativa tra loro, secondo il fisiologico sviluppo del processo , al giudizio abbreviato senza che vengano in considerazione specifiche ed indeclinabili idoneità del giudice. Siffatta alternativa competenza trova espressione ove l’abbreviato si innesti nel giudizio introdotto per citazione diretta art. 555 c.p.p., comma 2 o acceda a giudizio per direttissima art. 452 c.p.p., comma 2 o quando, nel corso dell’istruzione dibattimentale, il pubblico ministero modifichi l’imputazione, ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p., spettando in quest’ultimo caso all’imputato il diritto di chiedere il giudizio abbreviato in relazione alla nuova contestazione, sia essa fisiologica o patologica. Quando la competenza è destinata ad affermarsi -senza che per la stessa vengano in considerazione peculiari idoneità del giudice, segnate anche da non obliterabili sviluppi procedurali - secondo una biunivoca relazione per la quale, a seconda della fase in cui il processo si trovi, la prima può radicarsi in capo al primo o al secondo giudice del medesimo segmento, non può discorrersi di una competenza funzionale che sia manifestazione del corretto esercizio della funzione giurisdizionale e destinata a preservare, di questa, idoneità e specificità la sentenza in questione non si sottrae al confronto con i precedenti che, da un lato, avevano rilevato l’incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari che decide illegittimamente l’abbreviato a seguito dell’errata emissione del giudizio immediato invece che del decreto a citazione diretta Sez. 4, n. 41073 del 03/11/2010, Halilovic, Rv. 248773 e di quella che aveva ritenuto l’incompetenza funzionale del giudice del dibattimento a celebrare l’abbreviato al posto del giudice per le indagini preliminari, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna Sez. 4, del 20/02/2013, Carapezza, Rv. 257185 ritenendo che, in tali casi, la competenza violata assumerebbe la qualità di funzionale in quanto definita da un compendio di norme che indicherebbero la assoluta ed inderogabile peculiarità del procedimento. 1.2.2. A ciò si aggiunge che, in diverse occasioni, la Cassazione, pur riconoscendo l’incompetenza funzionale ha ritenuto inesistente l’interesse del ricorrente a far valer il vizio. Così è stato deciso che in tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e segg., poiché la decisione del giudice che ratifica l’accordo corrisponde all’interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l’incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un’utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell’incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio. Si tratta del caso in cui l’imputato, dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato, aveva tempestivamente chiesto al giudice per le indagini preliminari - e ottenuto dopo la prestazione del consenso del pubblico ministero - l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., censurandone poi la decisione sull’unico rilievo che competente a pronunciarsi sarebbe stato il giudice del dibattimento la Corte, nell’enunciare il principio di cui sopra, ha ritenuto la declaratoria di nullità preclusa dalla inammissibilità dell’impugnazione dovuta a carenza di interesse Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005 - dep. 08/02/2005, Gioia ed altro, Rv. 229982 . Del pari, è stato deciso che, disposto irritualmente dal giudice per le indagini preliminari il rinvio dell’opponente al decreto penale che chiede l’abbreviato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, quest’ultimo legittimamente celebra il rito speciale qualora l’opponente medesimo e il suo difensore non formulino eccezioni in ordine all’ iter processuale seguito, prestino consenso all’acquisizione del fascicolo del P.M. e all’ammissione, nella fase degli atti preliminari, al rito e accettino integralmente il contraddittorio sulla res iudicanda , senza nulla eccepire in ordine alla competenza, sicché resta preclusa l’ulteriore deduzione della incompetenza in sede di legittimità Sez. 1, n. 31345 del 19/06/2008 - dep. 25/07/2008, Capaldo, Rv. 240673 . Si tratta di decisioni che segnalano una sostanziale indifferenza rispetto al diritto di difesa della violazione delle regole sulla competenza del giudice che tratta il rito alternativo. Si tratta di decisioni non condivise dal collegio nella parte in cui associano in modo animalo la carenza di interesse alla rilevazione di un vizio assoluto e radicale come l’incompetenza funzionale, la cui deduzione implica la lesione del diritto fondamentale ad essere giudicati dall’organo precostituito per legge tutelato dall’art. 25 della Carta fondamentale. 1.3. Il collegio ritiene che tale variegato quadro giurisprudenziale possa essere composto attraverso la limitazione dell’area dell’incompetenza funzionale ai casi in cui si verifica una violazione delle regole che incardinano la giurisdizione attraverso il suo esercizio da parte di organo radicalmente incompetente, rectius incapace , a celebrare il giudizio si tratta dei casi in cui sono introdotte regole speciali di identificazione della competenza in relazione alle qualità soggettive dell’imputato, come nel caso della giurisdizione riservata ai minorenni Sez. 2, n. 13041 del 16/07/1987 - dep. 19/12/1987, Lautenti, Rv. 177292 ai ministri Sez. U, n. 14 del 20/07/1994 , ai magistrati Sez. U, n. 292 del 15/12/2004 - dep. 13/01/2005, Scabbia ed altro, Rv. 229633 . In tali casi si verifica una nullità assoluta in quanto attinente alle condizioni di capacità del giudice , ovvero un vizio riconoscibile in ogni stato e grado del procedimento e del processo, senza la necessità che sia rispettata alcuna continuità nella devoluzione, sicché l’eccezione può essere proposta anche per la prima volta in cassazione. La deduzione di tale nullità, come anticipato, implica l’interesse al suo riconoscimento, dato che si assumono violate le regole che stabiliscono la capacità del giudice a svolgere la funzione giurisdizionale, sicché non è necessario che l’eccezione sia accompagnata dalla deduzione delle specifiche ragioni che sorreggono l’eccezione e che individuino in concreto l’interesse alla rilevazione del vizio. Diversamente, nel caso della violazione delle regole processuali che identificano la competenza del giudice per le indagini preliminari, piuttosto che del giudice del dibattimento, a celebrare il rito abbreviato non si verte in un caso di incompetenza funzionale, ovvero di radicale incapacità del giudice, dato che la celebrazione del giudizio abbreviato rientra tra le capacità tipiche ed ordinarie di entrambi i giudici in tali casi si rileva invece una violazione delle regole che governano la progressione processuale, che può generare una violazione del diritto di difesa inquadrabile come nullità generale a regime intermedio, se tempestivamente eccepita attraverso la specifica indicazione della concrete ragioni che sostengono in concreto la dedotta lesione del diritto di difesa art. 182 c.p.p. . 1.4. Nel caso in esame si verte proprio in un caso in cui sono state violate le regole processuali che individuano la competenza a celebrare il rito abbreviato che, si ripete, spetta al giudice per le indagini preliminari e non a quello del dibattimento , dunque in una situazione che non integra una violazione della competenza funzionale, ma solo una possibile violazione del diritto di difesa, dunque una nullità generale a regime intermedio, che deve essere specificamente e tempestivamente eccepita. Tuttavia, ciò non è avvenuto nel caso di specie, dato che risulta che il ricorrente ha eccepito il vizio tardivamente, ovvero in sede di conclusioni, all’esito del giudizio di appello, quando invece avrebbe dovuto specificamente dolersene all’atto dell’ammissione del rito di fronte al Tribunale. I ricorsi devono essere pertanto rigettati. 2.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.