Detenuti, niente permesso per partecipare a un evento culturale

Cancellato definitivamente dalla Cassazione il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva accolto la richiesta presentata da un detenuto. Per i Giudici va tenuto presente che il cosiddetto ‘permesso di necessità’ è giustificato da eventi straordinari legati al contesto familiare del detenuto, e non può essere utilizzato per consentirgli di prendere parte ad eventi culturali, anche se facenti parte del percorso trattamentale.

Niente ‘libera uscita’ per il detenuto che vuole prendere parte, ovviamente scortato, a un evento culturale organizzato dall’istituto carcerario. Per i giudici, difatti, il cosiddetto ‘permesso di necessità’ non può essere utilizzato per finalità rieducative e risocializzanti” Cassazione, sentenza n. 45741/19, sez. I Penale, depositata oggi . Provvedimento. A negare al detenuto – recluso nel carcere di Opera – la possibilità di uscire dalla struttura per prendere parte a un evento culturale collettivo, organizzato dalla ‘area trattamentale’ dello stesso istituto sono i giudici della Cassazione, che accolgono le obiezioni mosse dalla Procura di Milano e cancellano definitivamente il provvedimento del magistrato di sorveglianza. Decisiva l’osservazione con cui la Procura ha accompagnato la denuncia di violazione della legge penale . In sostanza, è stato sottolineato dinanzi ai magistrati del ‘Palazzaccio’ che il cosiddetto ‘permesso di necessità’ può essere concesso solo in caso di imminente pericolo di vita per un familiare, o per altri eventi familiari di particolare gravità , mentre la partecipazione ad un evento culturale, pur se inserita in ambito trattamentale, non riveste tali tassative finalità . Finalità. Per i Giudici della Cassazione non è accettabile l’utilizzazione del ‘permesso di necessità’ per finalità rieducative e socializzanti, in sé certamente commendevoli , quale la partecipazione a un evento culturale. Ciò perché la concessione del ‘permesso’ al detenuto è legato a un evento non ordinario, del tutto al di fuori della quotidianità e caratterizzato dalla sua incidenza nella vita del detenuto, in relazione alla sua sfera familiare e quindi all’esperienza umana della detenzione carceraria . E a mo’ di esempio i giudici citano un caso in cui è stata ritenuta legittima la concessione del ‘permesso’ a seguito della assenza di visite dei congiunti del detenuto, assenza protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive loro difficoltà a raggiungere la struttura in cui il congiunto era ristretto . Mai si è dubitato che il perimetro entro cui l’evento – necessario per la concessione del ‘permesso’ – dovesse inscriversi fosse quello familiare , chiosano i magistrati. Erronea, quindi, la valutazione compiuta in questa vicenda dal magistrato di sorveglianza, che aveva ritenuto corretto l’impiego del ‘permesso di necessità’ per consentire al detenuto di partecipare ad iniziative culturali costituenti parte del percorso trattamentale .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 settembre – 11 novembre 2019, n. 45741 Presidente Mazzei – Relatore Centofanti Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto dal Pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il locale Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 30 Ord. pen., aveva accordato a Gi. Ba. Della Ch., detenuto nella casa di reclusione di Opera, il permesso uscire dall'istituto di pena per partecipare, sotto scorta, ad un evento culturale collettivo, organizzato dall'area trattamentale dell'istituto stesso. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, denunciando la violazione della legge penale. Il permesso cd. di necessità potrebbe essere concesso, secondo il ricorrente, solo nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare, o per altri eventi familiari di particolare gravità, e la partecipazione ad un evento culturale, pur se inserita in ambito trattamentale, non rivestirebbe tali finalità, che sarebbero tassative. Considerato in diritto 1. Questa Corte ha di recente statuito - con pronuncia Sez. 1, n. 38220 del 01/04/2019, Ambruoso diffusamente argomentata, da questo Collegio condivisa e da intendere qui richiamata in tutti i suoi passaggi motivazionali - che l'utilizzazione del permesso di necessità per finalità rieducative e risocializzanti, in sé certamente commendevoli, ma al cui perseguimento sono destinati altri istituti giuridici, incontri decisivi ostacoli, derivanti dalla lettera e dallo spirito dell'art. 30 Ord. pen., i quali convincono dell'eccedenza della sua applicazione nel caso di specie. 2. Come puntualmente osservato nel menzionato precedente di legittimità, l'art. 30 dispone, al primo comma, che, nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai detenuti e agli internati possa essere concesso, dal giudice competente, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo e, al secondo comma, stabilisce che analoghi permessi possono essere concessi, eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità. Questa disciplina è stata sempre interpretata, in sede di legittimità, nel senso che - in disparte la chiara situazione specificamente descritta dal primo comma - per l'ottenimento, altrimenti, del permesso di necessità debbano sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, in modo che il relativo accertamento tenga conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto da ultimo, Sez. 1, n. 39608 del 19/07/2019, De Lucia Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01 Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274-01-01 , senza che, per questo, debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico. Quel che si ritiene assumere determinante importanza è la sua natura di evento non ordinario, del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto, sempre in relazione alla sua sfera familiare, e conseguentemente nell'esperienza umana della detenzione carceraria. In tale prospettiva, è stata ritenuta decisiva - in coerenza con le esigenze di rango costituzionale di umanizzazione della pena ex art. 27, terzo comma, Cost. - l'influenza che assumono il ruolo della famiglia e il contatto diretto con i suoi componenti Sez. 1, n. 48284 del 26/05/2017, Perrone Sez. 1 n. 52820 dell'11/10/2016, Zhu . Nell'ambito delle esigenze così enucleate, il permesso di necessità viene inquadrato come un beneficio di eccezionale applicazione, cui resta estranea la finalità trattamentale inclusa quella di genericamente attenuare l'isolamento del detenuto, attraverso il mantenimento di stabili relazioni familiari e sociali Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400-01 . E anche laddove, in omaggio ad un ampio concetto di evento rilevante, si è ritenuto che, ai fini della concessione del permesso di necessità, fosse sussumibile nella nozione della particolare gravità di cui all'art. 30 Ord. pen. l'evento afferente alla strutturazione progressiva di una condizione che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita [ ] del detenuto - Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655-01, ha ritenuto legittima una concessione fondata sull'assenza di visite dei congiunti, protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto - mai si è dubitato che il perimetro entro cui l'evento dovesse inscriversi fosse esclusivamente quello familiare. 3. Esito ineludibile dell'inquadramento così richiamato è dunque, di nuovo, che l'impiego del permesso di necessità, per consentire al detenuto richiedente, privo dei requisiti per l'ottenimento del beneficio penitenziario adeguato, di partecipare ad iniziative costituenti parte del percorso trattamentale, obiettivamente esula dall'ambito di applicazione dell'art. 30 Ord. pen. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, senza rinvio, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.