La rilevanza del fascicolo telematico inserito nel TIAP per fondare le richieste di parte

In tema di fascicolo informatizzato inserito nel sistema TIAP, nelle ipotesi in cui vi sia la sussistenza di tutte le condizioni formali ex art. 64, commi 3 e 4, disp. att. c.p.p. e di inosservanza delle indicazioni contenute nei protocolli d’intesa tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi dell’avvocatura, le parti devono fondare le proprie richieste sul fascicolo telematico e sugli atti in esso contenuti.

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 45459/19, depositata l’8 novembre. Il fatto. Il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del GIP con cui era stata applicata all’imputato la custodia cautelare in carcere con riferimento al tentato sequestro di persona minorenne. Avverso la decisione l’imputato ricorre per cassazione denunciando violazione di legge per non essere stati messi a disposizione della difesa, che ne aveva richiesto copia, i verbali di sommarie informazioni testimoniali, avendo il Tribunale respinto tale eccezione omettendo di rilevare la richiesta di copie del difensore a cui era seguita la trasmissione degli atti a mezzo PEC. Il fascicolo informatizzato e la sua importanza. Al riguardo è opportuno ricordare che in tema di fascicolo informatizzato inserito nel sistema TIAP” trattamento informatico degli atti processuali , nel caso sussistano le condizioni formali di cui all’art. 64, commi 3 e 4, disp. att. c.p.p. e nel caso di inosservanza delle indicazioni contenute nei protocolli d’intesa tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi dell’avvocatura le parti devono fondare le proprie richieste sul fascicolo telematico e sugli atti in esso contenuti. Ne consegue che, in presenza dell’attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo informatizzato, solo l’analoga certificazione che attesti la mancata trasmissione degli atti contenuti nel fascicolo cartaceo è idonea a vincere la presunzione di completezza del corredo indiziario trasmesso e di conoscenza che ne deriva. Ma, nel caso in esame, il ricorrente si limita a prospettare l’incompletezza del fascicolo che intende asseverare attraverso la richiesta, dopo la trasmissione tramite PEC degli atti del TIAP, di copia di dvd che non è idonea a superare la presunzione di completezza della trasmissione che invece deve essere attestata dalla segretaria o dalla cancelleria.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 ottobre – 8 novembre 2019n. 45459 Presidente Sabeone – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1.Con l’ordinanza impugnata, depositata il 16 luglio 2019, il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in sede con il quale è stata applicata a N.D. la misura cautelare della custodia in carcere in riferimento al tentato sequestro di persona minore d’età il omissis . Secondo la provvisoria imputazione, all’indagato è contestato di aver posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a privare della libertà personale I.J. , minorenne, sollevandola di forza dalla bicicletta e non riuscendo nell’intento per l’immediato intervento della nonna della minore e dei presenti. 2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato con atto a firma del difensore, Avv. Antonello Madeo, affidando le proprie censure a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità per non essere stati messi a disposizione della difesa, che ne aveva richiesto copia, i verbali di sommarie informazioni testimoniali sui quali il Gip aveva fondato l’ordinanza genetica, avendo sul punto il Tribunale respinto la relativa eccezione omettendo di rilevare l’integrale richiesta di copie formulata dal difensore, a cui era seguita trasmissione degli atti a mezzo PEC la successiva sollecitazione di estrazione di copia dei DVD, non trasmessi la mancanza dei verbali predetti, resi noti alla difesa solo attraverso la lettura dell’ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, delle quali il Tribunale ha omesso l’apprezzamento, concreto ed attuale, rassegnando una giustificazione solo apparente ed omettendo di considerare specifiche circostanze di fatto, quali l’impossibilità di portare a compimento l’azione antigiuridica per le condizioni di ebbrezza dell’indagato, nonché la personalità del medesimo, reduce da ben dieci anni di detenzione elementi che - secondo il ricorrente avevano indotto la Polizia Giudiziaria intervenuta a desistere dall’arresto in quasi flagranza, ed invece contrariamente apprezzati. 2.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura riguardo la proporzionalità e l’adeguatezza della misura imposta, anche in tal caso difettando un adeguato apprezzamento, anche in riferimento all’applicazione di dispositivi di controllo accessori alla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Considerato in diritto Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente deduce nullità dell’ordinanza per non essere stati messi a disposizione della difesa, che ne aveva richiesto copia, i verbali delle sommarie informazioni testimoniali sulle quali il Gip aveva fondato l’ordinanza genetica, in modo apodittico, senza contrastare l’attestazione di conformità e completezza dei dati trasmessi a mezzo PEC con altra certificazione, dotata di pari efficienza dimostrativa, in relazione ai verbali asseritamente mancanti. Invero, in tema di fascicolo informatizzato inserito nel sistema TIAP Trattamento informatico degli atti processuali , nel caso di sussistenza delle condizioni formali dettate dall’art. 64 disp. att. c.p.p., commi 3 e 4, e di inosservanza delle indicazioni dei protocolli d’intesa tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi dell’avvocatura, le parti devono fare affidamento e fondare le proprie richieste sul fascicolo telematico e sugli atti ivi contenuti V. Sez. 5, n. 27315 del 07/03/2019, Pedalino, Rv. 276346 . Di guisa che, in presenza della prescritta attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato, solo analoga certificazione che attesti, invece, la mancata trasmissione di atti contenuti nel fascicolo cartaceo è idonea a vincere la presunzione di completezza del corredo indiziario trasmesso e di conoscenza che ne deriva Sez. 3, n. 53986 del 25/06/2018, Caputo, Rv. 274427 . 1.2. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a prospettare l’incompletezza del fascicolo, che intende asseverare attraverso la richiesta, dopo la trasmissione per posta elettronica certificata degli atti del TIAP, di copia di DVD - all’evidenza non inseriti in files video del sistema - che non è idonea a superare la presunzione di completezza della trasmissione, che deve, invece, essere attestata - su richiesta di parte - dalla segreteria o dalla cancelleria. La censura è, pertanto, generica. 2. Sono infondate le censure svolte in punto di esigenze cautelari. 2.1. L’ordinanza impugnata espone l’analitica disamina di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, logicamente ancorato alle modalità del fatto, esplicative di mancanza assoluta di autocontrollo. Nella delineata prospettiva, il provvedimento censurato s’appalesa del tutto conforme al principio per cui, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c , deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita ex multis Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994, N. 47619 del 2016, N. 47619 del 2016 . Ed a siffatta valutazione, il ricorrente oppone generiche deduzioni fondate sullo stato di ebbrezza, che avrebbe impedito la consumazione del reato, ovvero il mancato arresto nella quasi-flagranza da parte della polizia giudiziaria intervenuta, che investono dati insindacabili quali l’esistenza delle condizioni legittimanti l’arresto o, invece, ex se rafforzativi l’abuso di sostanze alcoliche e la conseguente irresistibilità agli impulsi la lunga detenzione sofferta in espiazione pena priva di effettiva portata dissuasiva di un imponente e concreto pericolo di reiterazione del reato, nella proiezione futura che siffatta valutazione sottende. 2.2. In punto di proporzionalità ed adeguatezza, l’ordinanza impugnata ha opportunamente sottolineato - nel quadro dei precedenti penali - la condanna del ricorrente per il reato di tentata violenza sessuale in danno di minore alla quale lo stesso vorrebbe ricondurre, invece, l’assenza di esigenze di cautela , consumata con modalità analoghe ai fatti per cui si procede, in tal guisa formulando del tutto razionalmente il giudizio di idoneità della sola misura custodiale, in esso implicitamente ritenendo l’inadeguatezza anche dei sistemi di controllo accessori della misura degli arresti domiciliari V. Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 , in quanto comunque fondati sulla positiva prognosi di affidabilità dell’indagato, nella specie motivatamente esclusa. Donde l’infondatezza delle proposte censure. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Deve essere disposto, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.