Custodia cautelare: il rinvio dell’udienza modifica il termine per il deposito della decisione di riesame

In caso di differimento dell’udienza di riesame, richiesto e deciso prima della decorrenza del termine per il deposito della decisione, quest’ultimo viene rideterminato e non subisce un mero slittamento corrispondente ai giorni del rinvio.

Una questione di termini Con la sentenza n. 43961/19, depositata il 29 ottobre, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che rigettava l’appello proposto da un indagato avverso la decisione del GIP di rigetto della richiesta di cessazione dell’efficacia della custodia cautelare in carcere. La questione sollevata dall’indagato era fondata sulla tardività del deposito della decisione di riesame, ma il Tribunale, facendo leva sull’art. 309, comma 9- bis , c.p.p., assumeva quale dies a quo il termine in concreto determinatosi, comprendente anche quello prorogato di diritto a causa del rinvio richiesto dalla difesa qualora l’ultimo giorno cadeva in data festiva. Il ricorrente sostiene invece che, in caso di differimento dell’udienza di riesame, il termine di deposito dell’ordinanza viene automaticamente posticipato nella stessa misura in virtù dello slittamento in avanti del termine iniziale di 10 giorni. Slittamento o nuovo termine? Secondo i Supremi Giudici nel caso in esame non si assiste ad una sorta di slittamento della decorrenza del termine ma ad una nuova determinazione dello stesso. Posto che la richiesta di differimento era stata esaminata e decisa ben prima della scadenza del termine oggetto della controversia, il Tribunale, disponendo l’ulteriore periodo da aggiungere al termine iniziale, ha determinato un nuovo termine complessivo, all’interno del quale il giorno festivo intermedio è irrilevante. Il differimento dell’udienza e l’aggiunta di un correlativo nuovo periodo comporta infatti la considerazione tamquam non esset dell’originario termine, a favore di un nuovo e complessivo termine. Resta comunque fermo che il giorno festivo assume rilevanza solo se coincide con il giorno della scadenza del termine, che slitterà a quello successivo, ma non assume rilievo se ricompreso all’interno di un periodo di tempo. Depone in tal senso il dato letterale dell’art. 172, comma 3, c.p.p., che nega ogni rilievo all’ipotesi che i giorni festivi vengano a cadere all’inizio o durante il decorso del termine, salvo diversa disposizione normativa. L’ordinanza impugnata viene in conclusione annullata senza rinvio e per l’effetto viene dichiarata cessata per perdita di efficacia la misura cautelare applicata al ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 settembre – 29 ottobre 2019, n. 43961 Presidente Casa – Relatore Minchella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 13.05.2019 il Tribunale del Riesame di Palermo rigettava l’appello proposto da M.B. avverso l’ordinanza 20.04.2019 del GIP del Tribunale di Palermo che aveva respinto la richiesta di dichiarare la cessazione di efficacia della custodia cautelare in carcere applicata il 20.03.2019 al predetto dal medesimo GIP. Rilevava il Tribunale che la questione sollevata dall’indagato concerneva la scadenza del termine per il deposito della decisione di riesame infatti, l’udienza camerale di riesame era stata fissata per il 12.04.2019, ma la difesa aveva chiesto un differimento, ex art. 309 c.p.p., comma 9 bis, al di 16.04.2019 con conseguente proroga di giorni quattro del termine per il deposito della decisione il dispositivo della decisione era stato depositato in data 19.04.2019 la difesa aveva sostenuto che il termine corretto avrebbe dovuto essere individuato nel giorno 18.04.2019 poiché questo era appunto la somma di giorni quattro oltre ai dieci dalla trasmissione degli atti da parte del P.M., avvenuta il 04.04.2019 ma il GIP aveva osservato che il termine originario non scadeva il 14.04.2019 bensì il 15.04.2019 poiché il giorno 14 aprile era domenica, per cui il termine veniva prorogato al giorno successivo e i giorni quattro di proroga andavano fatti decorrere dal 15 aprile e non dal 14 aprile la difesa aveva invece sostenuto nell’appello che la proroga di giorni quattro aveva avuto l’effetto di porre nel nulla l’originario termine, imponendo di aggiungere quattro giorni all’originaria scadenza del 14 aprile e di non dare rilevanza al giorno festivo intermedio. Il Tribunale del Riesame respingeva questa prospettazione, rilevando che il comma 9 bis citato doveva intendersi come norma che assumeva quale dies a quo il termine in concreto determinatosi, e cioè comprendente anche quello eventualmente prorogato di diritto qualora l’ultimo giorno cadeva in data festiva, poiché l’inizio del termine prorogato andava correlato alla scadenza di quello precedente ed aveva natura mobile l’ordinanza riportava pronunzie giurisprudenziale su temi analoghi e concludeva che i principi generali si applicavano anche al tema del riesame, il quale non era vincolato ad un termine decadale astratto bensì ad un calcolo a giorni sulla base dell’effettivo calendario. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore, Avv. De Lisi, deducendo, con motivo unico ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , inosservanza di norme e erronea applicazione di legge sostiene che, in caso di differimento dell’udienza di riesame, il termine di deposito dell’ordinanza viene automaticamente posticipato nella stessa misura in cui viene differita l’udienza poiché la fattispecie si risolve in uno slittamento in avanti del termine iniziale ciò perché la richiesta di differimento dell’udienza interrompe il termine fisso di giorni dieci e lo fa slittare in avanti, sicché non ha più rilievo il primo termine di scadenza il quale diviene una sorta di termine intermedio circa il quale l’eventuale scadenza in giorno festivo non ha più rilievo, che varrà soltanto per il termine finale prorogato infatti l’art. 172 c.p.p., considera il giorno festivo soltanto per la scadenza dei termini e non per un momento intermedio degli stessi. 3. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. Considerato in diritto 1. Reputa il Collegio che il provvedimento impugnato debba essere annullato. Appare opportuno precisare che il provvedimento impugnato, al fine di sostenere le conclusioni meglio descritte nella parte che precede, ha dato rilievo ad una pronunzia di questa Corte ritenendola dirimente, e cioè la sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251495, la quale ha affermato il principio per cui Nelle ipotesi in cui è previsto, come nell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c , che il termine assegnato per il compimento di un’attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente . Tuttavia la suddetta pronunzia, nonostante l’apparenza, riguardava una fattispecie che non è sovrapponibile a quella in esame, nella quale non viene in rilievo una sorta di slittamento della decorrenza della proroga, bensì la determinazione di un nuovo termine complessivo. In effetti, nessun dubbio circa il fatto che il termine inziale e normativo di dieci giorni, nel caso in esame, veniva a scadere in un giorno festivo, per cui di diritto esso era prorogato al giorno successivo non festivo e quindi il termine iniziale non scadeva il di 14.04.2019 bensì il di 15.04.2019. Tuttavia la richiesta di un differimento - con la necessaria e conseguente aggiunta di ulteriori quattro giorni - è stata esaminata e decisa in data ben anteriore alla scadenza del termine anzidetto, e cioè in data 08/04/2019 in questo modo, il Tribunale, disponendo l’ulteriore periodo da aggiungere al termine iniziale, non ha disposto una proroga della scadenza del medesimo, bensì ha determinato un nuovo termine complessivo pari a giorni quattordici, all’interno del quale il giorno festivo anzidetto diveniva soltanto un giorno intermedio e come tale quindi irrilevante. In definitiva, il termine era pari a giorni quattordici e decorreva dal di 04/04/2019, venendo perciò a scadere il di 18/04/2019 invece, il provvedimento impugnato è stato depositato il 19/04/2019, e cioè oltre il termine normativo. Infatti, il termine fisso ed astratto di giorni dieci era stato interrotto dalla richiesta di differimento dell’udienza camerale subito presentata dal difensore ed era stato protratto per il corrispettivo termine di differimento concesso dal giudice ma l’effetto era stato, quindi, quello di spostare in avanti il termine ultimo per la decisione e non anche quello di aggiungere la festività di un giorno intermedio, poiché non poteva più ritenersi operante il primo termine di scadenza per il deposito della decisione. In effetti, il differimento dell’udienza e l’aggiunta di un correlativo nuovo periodo comportano considerazione tamquam non esset dell’originario termine di scadenza, a favore di un nuovo complessivo termine, la scadenza del quale è spostata in avanti senza rilievo per le peculiari connotazioni festive di giorni che si situino nell’ambito del nuovo termine, poiché lo spostamento in avanti - di diritto - determinato dal giorno festivo si attua esclusivamente se sia festivo il giorno della scadenza di un termine e non anche sia festivo un giorno ricompreso nel periodo normativo. Del resto, nella materia in esame, questa Corte ha costantemente affermato che in materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall’art. 172 c.p.p., comma 3, con riferimento ai giorni festivi, riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l’inizio della loro decorrenza, la quale dunque non è prorogata di diritto anche quando debba essere riferita, in concreto, ad un giorno festivo Sez. 6, n. 82 del 22.11.2002, Rv. 225708 Sez. 3, n. 133 del 19/11/2008, Rv. 242261 . È stata anche dichiarata la manifesta infondatezza delle questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 14 c.p., comma 2, e art. 172 c.p.p., commi 3 e 4, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine, che abbia inizio in giorno festivo, sia prorogata al giorno successivo, come avviene per il giorno di scadenza, atteso che rientra nella discrezionalità del Legislatore stabilire termini di decadenza nè può ritenersi irragionevole l’omessa previsione della mancata decorrenza del termine iniziale che cada in giorno festivo per la quale è rinvenibile identità di logica rispetto alla ipotesi delle festività intermedie, sicuramente idonee a decurtare di altrettanti giorni il termine complessivo Sez. 4 n. 2625 del 21.9.1999 . La disposizione di cui all’art. 172 c.p.p., comma 3, tassativa nel dato letterale, nega implicitamente ogni rilievo all’ipotesi che i giorni festivi vengano a cadere all’inizio o durante il decorso del termine salva, ovviamente, diversa previsione normativa che si ponga come lex specialis rispetto alla regola generale nè fra termine iniziale e termine finale è predicabile identità di situazioni o è spendibile analogia di ratio. La disposizione assicura che allorché sono fissati dei termini per il compimento di uno specifico atto, o per lo svolgimento di una data attività, l’interessato possa svolgere l’attività sottoposta a termine anche nell’ultimo giorno utile Corte Cost., ord. n. 80 del 1967 , ma solo al perfezionamento dell’esistenza giuridica dell’atto - che normalmente si realizza con deposito, ricezione, verbalizzazione o ratifica del funzionario addetto all’ufficio - è indispensabile che il termine non cada in giorno in cui gli uffici sono chiusi, e non anche all’eventuale attività di studio, preparazione, compilazione Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251495 . La proroga di diritto del giorno di scadenza non riguarda dunque il giorno d’inizio, così come non riguarda i giorni intermedi. 2. Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l’effetto, occorre dichiarare cessata, per perdita di efficacia, la misura cautelare applicata al ricorrente con l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo in data 20/03/2019. Pertanto va ordinata l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. La cancelleria provvederà alla comunicazione immediata del dispositivo del presente provvedimento al Procuratore Generale presso questa Corte affinché dia i provvedimenti occorrenti. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dichiara cessata, per perdita di efficacia, la misura cautelare applicata a M.B. con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo in data 20.3.2019. Ordina l’immediata liberazione di M.B. se non detenuto per altra causa. Manda la Cancelleria per la comunicazione immediata del presente dispositivo al Procuratore Generale presso questa Corte perché dia i provvedimenti occorrenti. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.