Avvocato domiciliatario radiato dall’albo: corretto parlare di incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato

Qualora il difensore di fiducia originariamente nominato, presso il cui studio l’imputato aveva eletto domicilio, sia stato successivamente radiato dall’albo, tale circostanza sopravvenuta impone di ritenere che l’assenza dell’imputato nel giudizio sia stata effettivamente conseguenza di una incolpevole mancata conoscenza del processo.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 43947/19, depositata il 29 ottobre, chiamata ad intervenire nel giudizio in cui i giudici del merito erravano nel ritenere che la seconda notifica del decreto che disponeva il giudizio medesimo era stata effettuata presso il domicilio eletto dal ricorrente, ossia presso lo studio dell’originario difensore di fiducia. Per la difesa tale notifica doveva essere considerata nulla. La vicenda processuale. Succedeva che nel corso delle indagini preliminari il ricorrente aveva eletto il proprio domicilio per le notificazioni presso lo studio del difensore di fiducia. All’udienza però il giudice prendeva atto che il difensore medesimo era stato sospeso dall’albo e per l’imputato così, privo di difensore, ne nominava uno d’ufficio reperibile, rimettendo gli atti al PM affinché regolarizzasse le notifiche. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari veniva notificato, oltre che al difensore d’ufficio, anche al precedente difensore di fiducia, sospeso dall’albo. Il PM, ritenuto che la notifica presso il domicilio eletto fosse impossibile, disponeva che il decreto di citazione a giudizio dell’imputato fosse notificato al difensore d’ufficio designato, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p Il processo comunque si svolgeva in assenza dell’imputato, non giunto a conoscenza del medesimo giudizio. Ed era del tutto irrilevante la questione relativa alla regolarità o meno delle notifiche, anche se, nel caso in esame, si è determinata una situazione alquanto peculiare che impone di giungere ad una particolare” conclusione. La rescissione del giudicato. La rescissione del giudicato ha come presupposto che il condannato provi che la sua assenza sia dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo. Ebbene, nel caso in esame, la circostanza che il difensore di fiducia originariamente nominato, presso il cui studio l’imputato aveva eletto domicilio, sia stato radiato dall’albo, deve essere tenuta in considerazione per valutare se la mancata conoscenza del successivo processo possa o meno effettivamente considerarsi incolpevole. E deve, dunque, giungersi alla conclusione che tale circostanza sopravvenuta impone di ritenere che l’assenza dell’imputato sia stata effettivamente conseguenza di una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Sulla base di ciò, il S.C. revoca la sentenza emessa dal Tribunale nei confronti dell’imputato e ne sospende l’esecuzione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 – 29 ottobre 2019, n. 43947 Presidente Gallo – Relatore Monaco Ritenuto in fatto La CORTE d’APPELLO di MILANO, con ordinanza del 9/10/2018, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell’art. 629 bis c.p.p., con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8/3/2017, irrevocabile dal 24/4/2017, nei confronti di G.R.L. . 1. Avverso l’ordinanza propone ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 1.1. Manifesta illogicità della motivazione così come emergente dal contenuto dell’ordinanza . 1.2. Inosservanza ed erronea applicazione della norma processuale e segnatamente dell’art. 629 bis c.p.p. . Nei due motivi, trattati congiuntamente nell’atto di ricorso, la difesa rileva che la Corte territoriale, prese le mosse da una premessa di fatto non corrispondente a quanto accaduto, sarebbe pervenuta a conclusioni errate. La pronuncia dei giudici di merito, infatti, si fonderebbe sulla circostanza che la seconda notifica del decreto che disponeva il giudizio quella disposta dal pubblico ministero a seguito della dichiarazione di nullità degli atti in precedenza compiuti sia stata effettuata presso il domicilio effettivamente eletto dal ricorrente, cioè presso lo studio dell’originario difensore di fiducia. Tale circostanza, invero, non corrisponderebbe a quanto accaduto in quanto la seconda notifica sarebbe stata effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore d’ufficio nominato e, pertanto, sarebbe nulla. 2. In data 20 marzo 2019 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, redatta dal Dott. Alfredo Pompeo Viola, con la quale si chiede che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La questione oggetto del presente procedimento presenta degli aspetti peculiari che devono essere tenuti in considerazione al fine di addivenire alla corretta soluzione. Nel corso delle indagini preliminari il ricorrente aveva nominato quale proprio difensore di fiducia l’avv. Paolo Bertolotti, presso lo studio del quale aveva eletto domicilio. Al termine delle indagini all’avv. Bertolotti ed al sig. G. veniva notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, successivamente, il decreto di citazione diretta a giudizio. All’udienza del 3 dicembre 2013 il giudice, preso atto che l’avv. Bertolotti era stato nel frattempo sospeso dall’albo professionale e che pertanto l’imputato era privo del difensore, nominava un difensore d’ufficio prontamente reperibile e, dichiarata la nullità, rimetteva gli atti al pubblico ministero affinché regolarizzasse le notifiche. In data 23 giugno 2015 il pubblico ministero, preso atto di quanto evidenziato dal giudice e ritenuto che l’avvocato d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, non fosse identificabile, designava quale difensore d’ufficio l’avv. Maria Cristina Tovaglieri, alla quale veniva notificato a mezzo pec l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il medesimo avviso di conclusione delle indagini preliminari veniva notificato anche al G. presso il domicilio eletto, lo studio dell’avv. Bertolotti. Successivamente veniva notificato il decreto di citazione a giudizio all’avv. Tovaglieri. Il pubblico ministero, poi, ritenuto che la notifica presso il domicilio eletto fosse impossibile , disponeva che il decreto di citazione a giudizio fosse notificato al sig. G. ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso l’avv. Tovaglieri, il difensore d’ufficio designato. Il processo si svolgeva in assenza dell’imputato. 2. In linea generale le questioni relative alla regolarità o meno delle notifiche sono del tutto ininfluenti quanto alla valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per accedere al rimedio straordinario di cui all’art. 629 bis c.p.p La rescissione del giudicato, infatti, ha quale presupposto che il condannato provi che l’ assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo , unico elemento che, dimostrato che l’imputato non ha potuto esercitare il diritto di difesa per cause a lui non imputabili, può giustificare la rimozione del giudicato. Tale situazione eccezionale e straordinaria non può e non deve essere confusa con le irregolarità ovvero le violazioni relative alle notifiche degli avvisi o del decreto di citazione a giudizio. Le irregolarità e le nullità afferenti le notifiche e gli avvisi, d’altro canto, devono essere eccepite entro i termini per le stesse previsti e, comunque, a meno che non si determini una inefficacia del titolo esecutivo, non possono più essere dedotte dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile. In generale, ad esempio, la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, erroneamente notificato presso il difensore d’ufficio nominato e non presso l’indirizzo indicato nel verbale di elezione di domicilio, assoluta ed insanabile, dovrebbe essere dedotta con l’impugnazione della sentenza e non è in astratto elemento idoneo a dimostrare la incolpevole mancata conoscenza della celenrazione del processo . Quanto al presupposto di cui all’art. 629 bis c.p.p., inoltre, deve tenersi in considerazione quanto previsto dall’art. 420 bis c.p.p., e pertanto deve in generale escludersi che la mancata conoscenza del processo sia incolpevole con conseguente inammissibilità del ricorso di cui all’art. 629 bis c.p.p., comma 3, nel caso in cui risulti che l’imputato, nella fase delle indagini preliminari, sia stato sottoposto a misura cautelare e si sia quindi confrontato con un provvedimento giurisdizionale ovvero abbia nominato un difensore di fiducia o eletto domicilio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento in questi termini, da ultimo cfr. Sez. 4, n. 49916 del 16/10/2018, F, Rv. 273999 in specifico con il riferimento alla nomina del difensore di fiducia cfr. anche Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554 . 3. Nel caso di specie, nel quale il ricorrente ha in effetti nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, però, si è determinata, come indicato al punto 1, una situazione del tutto peculiare che impone di addivenire ad una diversa conclusione. La circostanza che il difensore di fiducia originariamente nominato, e presso lo studio del quale il ricorrente aveva eletto domicilio, sia stato radiato dall’albo, infatti, deve essere tenuta in considerazione al fine di valutare se la mancata conoscenza del successivo processo possa o meno ritenersi effettivamente incolpevole. In tale particolare contesto, caratterizzato dalla sopravvenuta revoca dell’albo professionale dell’avv. Bertolotti tale da aver determinato la regressione del processo alla fase delle indagini ed avere imposto la designazione di un difensore d’ufficio e dall’accertata impossibilità di notificare presso lo studio dello steso il decreto di citazione a giudizio, infatti, non può essere attribuita qualsivoglia efficacia in termini di presunzione di conoscenza del processo alla nomina del difensore di fiducia ed all’elezione di domicilio. In assenza di una delle situazioni previste dall’art. 420 bis c.p.p., rectius nel caso in cui vi sia la specifica prova che le due situazioni tipizzate non siano in concreto idonee, d’altro canto, si deve fare direttamente riferimento al presupposto previsto dall’art. 629 bis c.p.p., costituito dalla conoscenza del processo , da intendersi come conoscenza della vocatio in iudicium e non dell’esistenza di un procedimento, cioè delle indagini, anche eventualmente conseguita con la notifica regolare dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari cfr. da ultimo ed in specifico per una ricostruzione complessiva Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 . Tanto premesso. La peculiare situazione oggetto del ricorso configura il presupposto di cui all’art. 629 bis c.p.p La concreta situazione evidenziata dal ricorrente i. l’avv. Bertolotti era stato revocato dall’albo ii. l’elezione di domicilio presso lo studio dello stesso risultava inidonea , cfr. da ultimo attestato notifica pec presso il difensore d’ufficio Tovaglieri in atti , diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, nel quale si fa riferimento ad una presunta regolarità delle notifiche, impone di ritenere che l’assenza dell’imputato sia stata in effetti conseguenza di una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo . Nè, d’altro canto, può ritenersi che la nomina di un difensore di fiducia revocato e l’elezione di un domicilio ritenuto inidoneo dallo stesso organo dell’accusa a ricevere la notifica possano configurare validamente una delle ipotesi tipizzate dall’art. 420 bis c.p.p P.Q.M. Revoca la sentenza n. 2504/2017, emessa in data 8 marzo 2017 dal Tribunale di Milano, irrevocabile dal 24 aprile 2017, nei confronti di G.L. e ne sospende l’esecuzione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.