Stridio di gomme fatale: l’automobilista richiama l’attenzione dei carabinieri e finisce condannato

Evidente per i Giudici la pericolosità della condotta tenuta dall’uomo. A confermarlo anche il fatto che ai militari egli si sia presentato con un alito vinoso e con un’evidente euforia. Per chiudere il cerchio, infine, anche la scelta di rifiutare l’alcoltest e di andare via a piedi.

Fatale all’automobilista la guida sportiva, mostrata per giunta a pochi metri da una stazione dell’Arma. Difatti, lo stridio delle gomme sull’asfalto e l’evidente velocità richiamano prontamente l’attenzione di alcuni carabinieri, che escono in strada e fermano la vettura, chiedendo al conducente di esibire i documenti e poi, preso atto del suo alito vinoso e della particolare euforia da lui mostrata, di sottoporsi all’alcoltest. Inequivocabile la risposta negativa dell’uomo che lascia lì i carabinieri e si allontana a piedi verso il centro del paese. E inevitabile è la sua condanna per guida in stato di ebbrezza” e per rifiuto dell’accertamento etilometrico” Cassazione, sentenza n. 43192/19, sez. IV Penale, depositata il 22 ottobre . Condotta. Il fattaccio risale all’estate del 2014, quando l’automobilista si ritrova nei guai a causa della guida sportiva messa in pratica a pochissima distanza da una stazione dei Carabinieri. E proprio il racconto di due esponenti dell’Arma lo inchiodano in sostanza, i militari spiegano di essere stati richiamati dalla eccessiva velocità dell’auto e dallo stridio delle gomme sull’asfalto e aggiungono che, una volta fermata la vettura, erano parse chiare le condizioni del conducente che presentava alito vinoso e particolare euforia e che successivamente aveva evitato di esibire i documenti , come invece richiestogli, e aveva anche rifiutato di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico , prima di prima di allontanarsi a piedi . Ricostruito così l’episodio, i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, ritengono evidente la colpevolezza dell’automobilista, reo di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto dell’accertamento etilometrico . Identica posizione assume anche la Cassazione, che respinge il ricorso presentato dall’avvocato dell’automobilista, ricorso finalizzato a ridimensionare il ‘peso’ della condotta tenuta alla guida della vettura. Su questo fronte i Giudici del ‘Palazzaccio’ osservano che l’essere riuscito a richiamare l’attenzione dei carabinieri è un evidente testimonianza della pericolosità della condotta tenuta dall’automobilista, confermata poi dalla scoperta che egli aveva condotto la vettura senza essere munito della patente e dalla sua decisione di opporsi all’effettuazione dell’alcoltest e di non esibire il documento di identità richiestogli dai carabinieri.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 luglio – 22 ottobre 2019, n. 43192 Presidente Ciampi – Relatore Dawan Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Fa. Gr. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la decisione di condanna del Tribunale di Firenze per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c e 7, cod. strada, commesso il 10/07/2014. 2. L'imputato era stato controllato da due Carabinieri, richiamati dalla elevata velocità dell'auto dallo stesso condotta e dallo stridio delle gomme sull'asfalto. Nella circostanza, gli veniva chiesta l'esibizione dei documenti e, considerati l'alito vinoso e la particolare euforia, lo si invitava a sottoporsi ad alcoltest. L'uomo si rifiutava e si allontanava a piedi al centro del paese ove si erano svolti i fatti. 3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto non soltanto individuare la pena nel minimo edittale ma riconoscere, altresì, le circostanze attenuanti generiche, dando conto di ulteriori elementi oltre a quello di una condotta pericolosa alla guida dell'autovettura . L'attenzione del Giudice avrebbe dovuto focalizzarsi non sulla antecedente modalità di guida dell'auto ma sulla condotta contemporanea al fatto di reato che lo aveva determinato ad opporre un diniego alla richiesta degli ufficiali di p.g. di effettuare il test in parola oppure su quella conseguente al reato. Sotto questo profilo, la sentenza si appalesa carente di motivazione. Né la Corte del merito ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di specifico motivo di gravame. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 5. Il vaglio della sentenza impugnata ha esattamente investito la condotta dell'imputato che, trovato alla guida in stato di alterazione alcolica, opponeva agli operanti un netto rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico e si allontanava a piedi. La Corte ha effettuato una valutazione congrua ed adeguata della vicenda in esame, concludendo per la assoluta adeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto alla rilevanza del fatto. La circostanza che la guida dell'imputato abbia attirato l'attenzione dei Carabinieri, che si trovavano all'interno della stazione ove prostravano servizio, dimostra proprio la pericolosità della condotta dell'uomo pericolosità che non ha consentito alla Corte di appello di rideterminare la pena in termini di minor rigore sanzionatorio. Anche perché, evidenzia il Giudice, non soltanto l'imputato si è opposto all'effettuazione dell'alcoltest, ma si è anche rifiutato di esibire il documento di identità ed ha condotto l'auto senza essere munito della patente di guida. Come si vede, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza è congruamente motivata. 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.