Riciclaggio e autoriciclaggio: per l’individuazione del “delitto presupposto” non occorre una sentenza passata in giudicato

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto” sia stata accertata da una sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice precedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

È il principio di diritto affermato dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42052, depositata in cancelleria il 14 ottobre 2019. Riciclaggio ed autoriciclaggio. Nel caso di specie, in relazione a un procedimento penale per i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, commesso da plurimi imputati, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle disponibilità liquide dei coindagati, per oltre 25 milioni di euro, ed in caso di mancato rinvenimento – totale o parziale – di tali disponibilità liquide, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, fino a concorrenza del suddetto importo , di beni mobili o immobili in disponibilità, anche per interposta persona, dei coindagati. Il Tribunale del riesame, adito da alcuni dei coindagati, ha tuttavia annullato, in parte qua, la decisione del GIP, alleggerendo l’entità del sequestro per alcuni coindagati. La decisione del Tribunale è stata infine impugnata - dalla procura e dai coindagati - dinanzi alla Corte di Cassazione. L’intricata sentenza in epigrafe, che affronta distinti e plurimi versanti in relazione alle posizioni dei vari coindagati, merita attenzione per le importanti considerazioni rese - ed in parte ribadite - dalla Suprema Corte, sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale. Il concorso di persone, tra riciclaggio ed autoriciclaggio. In primo luogo, i Giudici romani ricordano che, in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, pur non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato presupposto delle condotte indicate dall’art. 648- ter .1, c.p., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell’ intraneus . Il delitto presupposto del riciclaggio. In secondo luogo, il Palazzaccio” ricorda, con riguardo all’individuazione del reato presupposto del delitto di riciclaggio, che in ordine al grado di specificità con il quale deve essere individuato il delitto presupposto, è senz’altro dominante l’orientamento in virtù del quale il delitto presupposto non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. Su queste basi, la Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice precedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste”. Annullamento parziale con rinvio. Sul crinale delle considerazioni che precedono, la Corte di Cassazione ha dunque annullato, in parte qua, la sentenza del Tribunale del riesame con rinvio ad altra sezione del Tribunale medesimo per una nuova valutazione della vicenda considerata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 giugno – 14 ottobre 2019, n. 42052 Presidente Cervadoro – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Arezzo, adito ex art. 324 c.p.p., ha parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo del 6 novembre 2018, con il quale il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva disposto, in relazione al reato di concorso in autoriciclaggio, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta, delle disponibilità liquide dei coindagati, in solido, dell’importo di Euro 25.529.409, ed in caso di mancato rinvenimento - totale o parziale - di tali disponibilità liquide, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, fino a concorrenza del suddetto importo detratte le disponibilità liquide eventualmente rinvenute , di beni mobili ed immobili in disponibilità, anche per interposta persona, dei coindagati. In particolare, il Tribunale, premesso che i fatti oggetto d’imputazione provvisoria integrano il delitto di concorso in autoriciclaggio nei confronti dei soli MO.CU.AN.FI. , MO.CU.AN. e M.C.A. , ed il più grave delitto di concorso in riciclaggio nei confronti degli altri indagati, ha disposto la decurtazione dal predetto importo delle seguenti somme - Euro 2.312.497,05 per MO.CU.AN.FI. - Euro 3.945.638,86 per MO.CU.AN. - Euro 173.141 per M.C.A. che non aveva proposto istanza di riesame . Contro tale provvedimento, il P.M. territoriale e gli indagati MO.CU.AN.FI. , I.M. e M.C.M. hanno proposto tempestivamente e nei modi di rito ricorso, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 ricorso P.M. c/o Tribunale di Arezzo. I - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla quantificazione del profitto del delitto di autoriciclaggio - contraddittorietà della motivazione dopo avere ampiamente riepilogato il percorso argomentativo seguito dal G.I.P. nel decreto parzialmente impugnato dal Tribunale, lamenta la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla configurabilità dei reati-presupposto, e l’erroneità della conclusiva affermazione circa l’impossibilità di valorizzare quelli allo stato non ancora oggetto di indagini preliminari, o comunque per i quali pendono mere indagini preliminari, essendo anche per essi consentito l’accertamento incidentale, con valenza unicamente ai fini de quibus nell’ambito dell’odierno procedimento inoltre, pur dopo avere premesso - f. 12 del ricorso - di condividere l’operato del Tribunale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, lamenta a f. 15 s. del ricorso l’erroneità di essa, osservando che non avrebbe pregio la riqualificazione in riciclaggio per i non condannati in primo grado , poiché si imporrebbe per tutti i coindagati la qualificazione dei fatti come concorso in autoriciclaggio in ossequio al principio del favor rei , sul presupposto che siano tutti responsabili di reati-presupposto, pur se in ordine ad essi non abbiano mai riportato condanna conclude nel senso che sarebbero illegittime sia la parziale decurtazione del quantum confiscabile, sia la riqualificazione di fatti per taluni indagati in concorso in riciclaggio ricorso congiunto MO.CU.AN.FI. -I.M. . I - inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 c.p. con riferimento all’individuazione dei reati-presupposto dell’autoriciclaggio il Tribunale avrebbe indebitamente rielaborato il giudicato irrevocabile di assoluzione pronunziato dalla Corte di appello di Firenze, sentenza 16.2.2017 inoltre, la tesi del P.M., secondo il quale la famiglia M.C. - una delle più facoltose dell’aretino - avrebbe avuto disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a far fronte ai debiti erariali e previdenziali il cui inadempimento ha originato la decisione di condanna e quella di prescrizione, pure valorizzate come reati-presupposto, si porrebbe in contrasto con la motivazione di tali sentenze III - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 - 648 - ter.1 c.p. e art. 125 c.p.p. con riferimento al fumus del ritenuto concorso nel delitto di autoriciclaggio ravvisato a carico dell’I. poiché difetterebbe del tutto la motivazione sul punto III - inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 c.p. con riferimento al fumus di reimpiego dei profitti illeciti doglianza dedotta a f. 12 ss. del ricorso sotto plurimi profili IV - inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 c.p. con riferimento al fumus del concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dei beni o delle utilità reimpiegate, in particolare con riguardo al conferimento nella società agricola FEUDO MACCARI del compendio immobiliare pertinente alla AZIENDA AGRICOLA POGGIO AL LUPO, di M.C.M. non sarebbe provato che il predetto compendio immobiliare costituisca provento dei reati presupposto dell’autoriciclaggio il conferimento sarebbe inoltre attività priva di qualsiasi capacità dissimulatoria V - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648-ter.1 e 648-quater c.p. per asseritamente errata determinazione del profitto del delitto di autoriciclaggio, e conseguentemente del quantum sequestrabile doglianza dedotta a f. 17 ss. del ricorso sotto plurimi profili VI - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648-bis, 648-ter.1 e 648-quater c.p., ancora con riferimento alla determinazione del quantum confiscabile, e quindi sequestrabile, ed alla ritenuta solidarietà tra i concorrenti nei reati di autoriciclaggio, o di riciclaggio, quanto agli effetti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente secondo i ricorrenti, dall’importo totale che si è accertato essere stato reinvestito, pari ad Euro 25.529.409, occorrerebbe detrarre la somma dei profitti originati dai reati-presupposto a vantaggio dei singoli soggetti cui il Tribunale del riesame ha circoscritto il concorso in autoriciclaggio, ovvero MO.CU.AN. , A. ed A. inoltre, le decurtazioni disposte colpiscono soltanto le quote di pertinenza di ciascuno dei soggetti la cui impugnazione è stata parzialmente accolta, e non l’intero infine, il sequestro preventivo funzionale alle menzionate confische non andava mantenuto fino a concorrenza dell’importo originariamente indicato anche a carico dei soggetti che non concorrono nei delitto di autoriciclaggio o nei delitti-presupposto ricorso M.C.M. . I - inosservanza od erronea applicazione degli artt. 110/648-ter.1 rectius, 648-bis - 125 c.p.p. con riferimento al fumus del concorso nel delitto di riciclaggio ravvisato a carico della ricorrente poiché difetterebbe del tutto la motivazione sul punto II - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648-ter.1 e/o 648-bis c.p. con riferimento al fumus del concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dei beni o delle utilità reimpiegate, in particolare con riguardo al conferimento nella società agricola FEUDO MACCARI del compendio immobiliare pertinente alla AZIENDA AGRICOLA POGGIO AL LUPO, di M.C.M. non sarebbe provato che il predetto compendio immobiliare costituisca provento dei reati presupposto dell’autoriciclaggio il conferimento sarebbe inoltre attività priva di qualsiasi capacità dissimulatoria III - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648-bis, 648-ter.1 e 648-quater c.p., con riferimento alla determinazione del quantum confiscabile, e quindi sequestrabile, ed alla ritenuta solidarietà tra i concorrenti nei reati di autoriciclaggio, o di riciclaggio, quanto agli effetti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente secondo i ricorrenti, dall’importo totale che si è accertato essere stato reinvestito, pari ad Euro 25.529.409, occorrerebbe detrarre la somma dei profitti originati dai reati-presupposto a vantaggio dei singoli soggetti cui il Tribunale del riesame ha circoscritto il concorso in autoriciclaggio, ovvero MO.CU.AN. , A. ed A. inoltre, le decurtazioni disposte colpiscono soltanto le quote di pertinenza di ciascuno dei soggetti la cui impugnazione è stata parzialmente accolta, e non l’intero infine, il sequestro preventivo funzionale alle menzionate confische non andava mantenuto fino a concorrenza dell’importo originariamente indicato anche a carico dei soggetti che non concorrono nei delitto di autoriciclaggio o nei delitti-presupposto . In data 14.3.1019 è stata depositata, nell’interesse di MO.CU.AN.FI. e di I.M. una memoria di replica al ricorso del P.M., con richiesta di declaratoria d’inammissibilità o comunque di rigetto. All’udienza camerale 9.4.1019, il collegio ha preso atto dell’omessa citazione di M.C.M. e L.L. entrambe in qualità di resistenti in riferimento al ricorso del P.M. . A seguito del predetto provvedimento, sono stati depositati - in data 28.5.2019, seconda memoria difensiva con 4 allegati nell’interesse di MO.CU.AN.FI. ed I.M. , che illustra ulteriormente i motivi di ricorso già formulati, ed in particolare il II, il III, il V ed il VI - in data 31.5.2019, motivi aggiunti, con 17 allegati, nell’interesse di M.C.M. , con deduzione di I - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 321 c.p.p. - 648-bis e 648-ter c.p., e comunque carenza e/o illogicità della motivazione in ordine al requisito del fumus commissi delicti H - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 321 c.p.p. - 648-bis e 648-ter c.p., per assenza di fumus commissi delicti con riferimento all’importo di Euro 12.500, e comunque illogicità e/o contraddittorietà della motivazione sul punto III - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 321 c.p.p. - artt. 648-bis e 648-ter c.p. quanto all’individuazione del reato presupposto dell’ipotizzato reato di autoriciclaggio o riciclaggio , e comunque manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all’erronea determinazione del profitto confiscabile. All’odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il provvedimento impugnato va annullato - in accoglimento del ricorso del P.M., limitatamente alla decurtazione delle somme di denaro, da sottoporre a sequestro, disposte dal Tribunale - in accoglimento dei ricorsi degli indagati, limitatamente all’individuazione, come reati-presupposti dei reati in contestazione, dei reati in ordine ai quali MO.CU.AN.FI. è stato assolto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 16.2.2017, con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo esame sui predetti punti. I ricorsi sono nel resto inammissibili. 1. La notevole mole di atti e documenti allegati prodotti in più tempi dalle parti private rende, a parere del collegio, non inopportuno ricordare una serie di principi inerenti allo svolgimento del giudizio di legittimità, tanto consolidati quanto inopinatamente non considerati. 1.1. L’art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 311 c.p.p., comma 4, quest’ultimo richiamato - in tema di misure cautelari reali - dall’art. 325 c.p.p., comma 3 consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, ed in particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di motivi nuovi , non anche la produzione di documenti nuovi . Ciò, già sotto un profilo strettamente letterale, non può essere senza significato. 1.2. Questa Corte Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233241 Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254302 Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390 Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801 ha già chiarito che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di documenti nuovi , ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire nuova prova e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione. Sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita rilevanti ai fini dell’imputabilità - o di morte - rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato. Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all’art. 613, diversamente dall’abrogato art. 533, tale facoltà si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell’esistenza e della logicità della motivazione. 1.3. Un ulteriore argomento conferma la correttezza di questa soluzione. Come ancora una volta già evidenziato da questa Corte Sez. 3, n. 43307 del 19/10/2001, Rv. 220601 , non può ritenersi ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all’applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione la lettera dell’art. 327-bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere in ogni stato e grado del processo investigazioni in favore del proprio assistito nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo 6 del presente libro . Deve, in proposito, essere affermato il seguente principio di diritto nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano prova nuova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito . 1.4. Ciò premesso, risulta senz’altro non consentita la produzione di plurimi documenti nuovi , che - secondo un’ottica di parte processualmente distorta - dovrebbero variamente produrre efficacia in riferimento al contesto degli elementi già raccolti nel corso delle svolte indagini preliminari e valutati nell’ambito del subprocedimento cautelare, e che la Corte di cassazione dovrebbe essere chiamata a valutare per la prima volta, perché tale ultima attività è estranea alle funzioni istituzionali della Corte di cassazione. 1.4.1. Sarebbe comunque abnorme la pretesa di fondare in tutto od in parte le proprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, mai sottoposti al previo vaglio del G.I.P. procedente. 2. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1 rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, non anche l’illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E , così Sez. un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, rv. 226710 ss. conforme, da ultimo, Sez. V, n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, rv. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa . 2.1. Sempre in tema di ricorso per cassazione, è stato anche chiarito che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c , non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535 - 01 in argomento, cfr. anche Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541 - 01 . 2.1.1. La tipizzazione dei possibili motivi di ricorso indicati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, i quali costituiscono, a differenza di quelli di appello, un numerus clausus, a presidio del quale l’art. 606 c.p.p., comma 3, commina la sanzione della inammissibilità per i motivi diversi da quelli consentiti dalla legge comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione alla impugnazione di legittimità, in un senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzabile attraverso il già adoperato riferimento alla duplice specificità Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 , essendo onere del ricorrente argomentare anche la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge. 2.1.2. I motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione e quelli aventi ad oggetto l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo che sorregge la decisione impugnata. La violazione di legge sia sotto il profilo della inosservanza che sotto quello, affatto distinto, della erronea applicazione prescinde, infatti, da ogni quaestio facti inerente all’ambito dell’accertamento e/o della valutazione della regiudicanda operati dal giudice di merito al contrario, esclusivamente su quest’ultimo piano possono assumere rilievo i vizi della motivazione, i quali, a loro volta, si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all’evidenza - la motivazione se manca, non può essere, al tempo stesso, nè contraddittoria, nè manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione introdotto dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 che ha novellato l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e è specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità. 2.1.3. Ciò premesso, la mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l’impugnazione assolutamente aspecifica. 2.1.4. Il rilievo attiene in primis al profilo logico-concettuale. Peraltro, non potrebbe oggi ritenersi del tutto irrilevante l’aspetto grafico e formale dell’articolazione dell’atto di ricorso in paragrafi ed altre sottopartizioni, atteso che il Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale , sottoscritto il 17 dicembre 2015, prevede che i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell’art. 606 c.p.p. . Detto Protocollo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo di cui all’art. 606 c.p.p. Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471 - 01 Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Rv. 271725 , e la sua violazione può confermare la valutazione d’inammissibilità per difetto di specificità del ricorso. 2.1.5. Giova, inoltre, considerare che, come già osservato da questa Corte Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, in motivazione , sarebbe affatto estranea al sistema processuale la prospettiva di attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, distillando dal coacervo indifferenziato dei motivi perplessi le censure congruenti con i mezzi d’impugnazione suscettibili di plausibile e utile scrutinio, previa sussunzione nelle pertinenti previsioni. Per vero siffatta impostazione che addossa alla Corte suprema di cassazione il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, per poi decidere su di esse - è stato condivisibilmente osservato - sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a soluzioni imprevedibili, gravando la controparte resistente dell’onere di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato della esposizione avversaria Sez. 1 civ., n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790, e nella motivazione in exstenso, p. 10 . 2.2. Tale onere di specificità appare ancor più cogente in presenza della limitazione ex lege dei motivi che è possibile denunciare alle sole violazioni di legge . 3. Ciò premesso, appare certamente non consentito il motivo del ricorso del P.M. nella parte in cui lamenta contraddittorietà della motivazione. 3.1. Non appare, peraltro, inopportuno immediatamente precisare che non sarebbe stato comunque denunciabile in sede di legittimità il vizio di motivazione avente ad oggetto come nella specie questioni di diritto decise dal giudice di merito nel caso in esame, una inerente alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, l’altra inerente alla possibilità di valutare incidentalmente quali reati-presupposto anche quelli allo stato non ancora oggetto di indagini preliminari, o comunque per i quali pendono mere indagini preliminari, con valenza unicamente ai fini de quibus nell’ambito dell’odierno procedimento . Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema Sez. 2, n. 3706 del 21 gennaio 2009, Rv. 242634, e n. 19696 del 20 maggio 2010, Rv. 247123 , anche sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito Sez. 4, n. 6243 del 7 marzo 1988, Rv. 178442 , il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, non anche quello attinente alle questioni di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. D’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere solo dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione Sez. 4, n. 4173 del 22 febbraio 1994, Rv. 197993 . Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. 3.2. Risulta, inoltre, dedotto in maniera perplessa e quindi, con difetto della necessaria specificità , e comunque in carenza d’interesse, il motivo del ricorso del P.M. nella parte in cui si duole della violazione di legge in ipotesi commessa dal Tribunale con riferimento alla in parte - mutata qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente contestati ad alcuni degli indagati. 3.2.1. Invero, il P.M., a f. 12 del ricorso, sembra avere premesso di condividere l’operato del Tribunale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, salvo farne oggetto di doglianza a f. 15 ss. del ricorso stesso. 3.2.2. La doglianza risulta comunque dedotta in evidente carenza d’interesse, e tale profilo appare assorbente, 3.2.2.1. Questa Corte Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, Rv. 273630 - 01 Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 263538 - 01 ha, in generale, osservato che, nell’ipotesi di ricorso per cassazione del pubblico ministero non è sufficiente la mera pretesa teorica preordinata all’astratta osservanza della legge ed alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata. Con riferimento specifico alla dedotta doglianza, si è, inoltre, osservato che Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Rv. 227860 - 01 è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso P.M., posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all’esattezza della decisione l’unico interesse che il P.M. può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare e che, pertanto, egli non può agire in sede di legittimità una volta che abbia ottenuto l’accoglimento delle conclusioni proposte in sede di appello. Nel medesimo senso, persino con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, si sono successivamente pronunciate Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219 - 01 Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502 - 01 Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Rv. 272897 - 01 . 3.2.2.2. Nel caso in esame, il P.M. si duole di una qualificazione giuridica in peius, ovvero in un reato punito più gravemente, senza neppure indicare il risultato favorevole in ipotesi perseguito attraverso la formulazione della doglianza in riferimento al sequestro de quo. 3.2.2.3. Non appare, peraltro, inopportuno immediatamente precisare che la giurisprudenza di questa Corte per prima, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272652 - 01 conforme, Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Rv. 275288 - 01 è ormai ferma nel ritenere che, in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato - presupposto delle condotte indicate dall’art. 648-ter.1 c.p., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus. Correttamente conformandosi a questa principio di diritto, il Tribunale ha osservato che nei confronti di tre coindagati cui non era contestato il concorso in alcuno dei reati-presupposto allo stato ipotizzati, s’imponeva la qualificazione giuridica dei fatti contestati come concorso in riciclaggio, e non in autoriciclaggio. 3.3. È, al contrario, fondato il ricorso del P.M. nella parte in cui lamenta violazione di legge relativamente alla parziale decurtazione del quantum confiscabile, e quindi sequestrabile, per erroneità della conclusiva affermazione circa l’impossibilità di valorizzare quelli allo stato non ancora oggetto di indagini preliminari, o comunque per i quali pendono mere indagini preliminari, essendo anche per essi consentito l’accertamento incidentale, con valenza unicamente ai fini de quibus nell’ambito dell’odierno procedimento. 3.3.1. È di tutta evidenza che, non avendo M.C.A. proposto istanza di riesame - la circostanza è pacifica -, la decurtazione d’ufficio dell’importo confiscabile/sequestrabile operata dal Tribunale in suo favore è del tutto arbitraria ed illegittima. 3.3.2. Quanto alla decurtazione del predetto importo operata dal Tribunale in favore degli altri due coindagati MO.CU.AN.FI. ed A. , questa Corte Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259008 - 01 ha già osservato, con riguardo all’individuazione del reato-presupposto del delitto di riciclaggio con rilievi senz’altro validi anche con riguardo al medesimo tema, in riferimento al delitto di autoriciclaggio che, in ordine al grado di specificità con il quale deve essere individuato il delitto presupposto, è senz’altro dominante l’orientamento formatosi in relazione al delitto di ricettazione, che peraltro presenta in parte qua struttura analoga al riciclaggio ed all’autoriciclaggio per il quale il delitto presupposto non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso Sez. 1, n. 29486 del 26 giugno 2013, Rv. 256108 nella specie, è stata confermata la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un’arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati . L’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione, di riciclaggio e di autoriciclaggio non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche Sez. 2, n. 29685 del 5 luglio 2011, Rv. 251028 nella specie, la Corte ha ritenuto congruamente provato il delitto presupposto di furto di documenti provenienti da archivi di Stato, in base alle convergenti dichiarazioni di esperti, pur se le denunce di furto erano state presentate successivamente al sequestro dei documenti . 3.3.2.1. Non è, pertanto, necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato basta come già chiarito dalla dottrina più autorevole e dalla giurisprudenza in relazione al delitto di ricettazione che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per la ricettazione, per il riciclaggio, per l’autoriciclaggio abbia potuto riconoscere, per quanto interessa il giudizio attuale, la sussistenza del delitto stesso cfr. in argomento, fra le tante, nell’ambito di un orientamento ormai consolidato, Cass. pen., 16 febbraio 1950, Grassi, naturalmente in tema di ricettazione, in Giust. pen. 1950, 2, 738 . 3.3.2.2. Deve, conclusivamente, affermarsi il seguente principio di diritto In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste . 3.3.2.3. In applicazione del principio, la doglianza del P.M. risulta fondata. Il G.I.P., nell’originario decreto, aveva compiutamente illustrato le ragioni per le quali aveva incidentalmente ritenuto la configurabilità del necessario fumus dei reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio provvisoriamente contestati ai coindagati. La circostanza che alcuni di essi non fossero ancora oggetto di indagini preliminari, in difetto della necessaria iscrizione nell’apposito Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di essi pendessero mere indagini preliminari, senza alcun più cogente accertamento di configurabilità, non impediva di accertarne incidentalmente la configurabilità, naturalmente con valenza unicamente ai fini de quibus nell’ambito dell’odierno procedimento. 3.3.2.4. In parziale accoglimento del ricorso del P.M., l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla decurtazione delle somme di denaro, da sottoporre a sequestro, disposte dal Tribunale in favore di MO.CU.AN.FI. , M.C.A. e MO.CU.AN. , con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Arezzo, che si conformerà al principio di diritto enunciato nel § 3.3.2.2. 4. In applicazione del principio di diritto affermato nel § 3.3.2.2., risulta fondata anche la doglianza delle parti private ricorrenti riguardante l’individuazione, come reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio in contestazione, dei reati in ordine ai quali MO.CU.AN.FI. è stato assolto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 16.2.2017 il giudicato assolutorio precludeva, infatti, ogni diversa valutazione incidentale in peius. 4.1. Analogo principio s’impone nel caso in cui l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, per mancato raggiungimento della prescritta soglia di punibilità, al quale consegue la mancanza di rilevanza penale del fatto accertato. 4.2. Con riferimento al caso in cui il reato presupposto sia, per qualsiasi causa, estinto, l’art. 170 c.p., comma 1, espressamente stabilisce che Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato . L’estinzione per prescrizione di taluni reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio in contestazione, invocata dalle difese dei ricorrenti, è, pertanto, priva di effetti sulla configurabilità dei reati provvisoriamente ipotizzati. 4.3. In parziale accoglimento dei ricorsi degli indagati, l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all’individuazione, come reati-presupposto dei reati in contestazione, dei reati in ordine ai quali MO.CU.AN.FI. è stato assolto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 16.2.2017, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Arezzo, che si conformerà al principio di diritto enunciato nel § 3.3.2.2. 5. I ricorsi dei coindagati sono nel resto inammissibili, perché gli ulteriori motivi sono privi della necessaria specificità nella misura in cui deducono promiscuamente violazioni di legge e vizi di motivazione, e non consentiti nella misura in cui deducono manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, oltre che in toto manifestamente infondati. 5.1. A prescindere dalla doglianza accolta che si concretizzava una vera e propria violazione di legge , il primo motivo nella parte restante , ed gli ulteriori cinque motivi del ricorso congiunto MO.CU.AN.FI. ed I. , i tre motivi dell’originario ricorso di M.C.M. che riprendono rispettivamente il II, il IV ed il VI motivo dei menzionati coindagati ed i tre motivi aggiunti della medesima indagata denunziano variamente vizi inerenti al percorso argomentativo del provvedimento impugnato, che è peraltro estremamente articolato in riferimento ad ogni profilo oggetto di censura da parte dei coindagati, e non può certo ritenersi sorretto da una motivazione del tutto assente o meramente apparente. 5.2. Il Tribunale dettagliatamente a partire da f. 3 dell’ordinanza impugnata, con diffuse argomentazioni che appare inutile ritrascrivere ha incensurabilmente valorizzato, ad integrazione del necessario quadro indiziario in ordine all’imputazione provvisoria oggetto di cautela, ed all’individuazione del conseguente profitto confiscabile, e quindi sequestrabile, un composito quadro di elementi essenzialmente, dichiarazioni di soggetti escussi a s.i.t. trascrizione di conversazioni registrate ed esiti di perquisizioni con ampie acquisizioni documentali , corroborato da puntuali verifiche di P.G., confutando specificamente le obiezioni difensive, in realtà riguardanti sempre e soltanto singoli segmenti del menzionato percorso argomentativo, in una visione atomistica che trascura sistematicamente le plurime risultanze di segno contrario, contraddicenti le proprie ricostruzioni, pure in massima conformemente valorizzate dal GIP prima, dal Tribunale poi. I predetti elementi consentono certamente di configurare il necessario fumus dei reati ipotizzati, ed hanno legittimato - per i medesimi fatti - anche l’applicazione di misure coercitive, con ordinanze - che hanno valorizzato le medesime risultanze per argomentare, in peius, la configurabilità di gravi indizi di colpevolezza a carico di plurimi coindagati - in più punti richiamate per relationem. A fronte di ciò, i ricorrenti, in concreto, si limitano a riproporre le proprie diverse letture delle risultanze acquisite già concordemente valorizzate dal GIP e dal Tribunale , fondate su mere ed indimostrate congetture, e più volte su affermazioni meramente assertive, senza documentare nei modi di rito effettivi e decisivi travisamenti dei riscontri documentali, delle dichiarazioni e delle conversazioni valorizzate. 5.3. A ciò può in dettaglio aggiungersi quanto segue. 5.3.1. I motivo ricorso congiunto MO.CU. A.F. - I. le doglianze residue, rispetto a quelle accolte in quanto concretizzantisi in vere e proprie violazioni di legge , riguardano il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sul punto devoluto in ricorso, e non sono, quindi, consentite, in difetto di una motivazione del tutto carente o meramente apparente. 5.3.2. II motivo ricorso congiunto MO.CU. A.F. - I. + I motivo ricorso M.C. M. la censura è manifestamente priva di fondamento, avendo il Tribunale richiamato per relationem - in riferimento ai medesimi fatti oggetto d’imputazione - quanto osservato nelle ordinanze coercitive contestualmente emesse nell’ambito del medesimo procedimento a carico di taluno dei coindagati. 5.3.2.1. Con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, deve aggiungersi che - come agevolmente rilevabile dalla disamina delle imputazioni provvisorie - non corrisponde al vero l’assunto che talune delle vicende autoriciclatorie allo stato ipotizzate risalirebbero a prima dell’entrata in vigore dell’art. 648-ter.1 c.p 5.3.3. III motivo ricorso congiunto MO.CU. A.F. - I. le censure riguardano il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sul punto devoluto in ricorso, e non sono, quindi, consentite, in difetto di una motivazione del tutto carente o meramente apparente 5.3.4. IV motivo ricorso congiunto MO.CU. A.F. - I. + II motivo ricorso M.C. M. le censure riguardano il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sul punto devoluto in ricorso, e non sono, quindi, consentite, in difetto di una motivazione del tutto carente o meramente apparente la doglianza è, inoltre, dedotta dai coindagati MO.CU. A.F. ed I. in parte in trasparente carenza d’interesse, quanto al conferimento nella società agricola FEUDO MACCARI del compendio immobiliare pertinente alla AZIENDA AGRICOLA POGGIO AL LUPO, di M.C.M. . 5.3.4.1. Quanto alla mancata idoneità dissimulatoria del predetto conferimento, lamentata da M.C.M. , deve aggiungersi che il reato di cui all’art. 648-bis c.p. è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il che comporta che integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, qualsiasi trasferimento di beni a qualunque titolo, a soggetto diverso da chi ne sia effettivamente titolare argomenta da Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Rv. 260694 - 01 e, più recentemente, da Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530 - 01 . 5.3.4.2. Peraltro, tenuto conto delle apparenti connotazioni dell’operazione de qua, la relativa condotta potrebbe più correttamente essere qualificata come reimpiego ex art. 648-ter c.p., ad integrazione del quale non è necessario che la condotta presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258525 - 01 Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015, Rv. 264466 - 01 . 5.3.5. V motivo ricorso congiunto MO.CU. A.F. - I. le censure riguardano il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sul punto devoluto in ricorso, e non sono, quindi, consentite, in difetto di una motivazione del tutto carente o meramente apparente 5.3.6. VI motivo ricorso congiunto MO.CU. A.F. - I. + III motivo ricorso M.C. M. le censure risultano manifestamente infondate. 5.3.6.1. Questa Corte da ultimo, Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Rv. 272968 - 01 è ormai ferma nel ritenere, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, che il provvedimento cautelare ablativo può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma non può complessivamente eccedere nel quantum l’ammontare del profitto complessivo e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca. Ciò premesso, nessuno dei ricorrenti lamenta che vi sia stato un sequestro viziato per eccesso . 5.3.6.2. L’applicabilità di questo principio al caso di specie non viene meno in considerazione del fatto che - allo stato - alcuni coindagati rispondono del delitto di riciclaggio, altri del delitto di autoriciclaggio, poiché le predette imputazioni attengono alle medesime vicende fattuali, e la diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti dipende unicamente dalla qualifica soggettiva non ascrivibile a tutti gli indagati di concorrente o non concorrente nei reati-presupposto. 5.3.7. motivi aggiunti M.C.M. le censure riguardano il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sul punto devoluto in ricorso, e non sono, quindi, consentite, in difetto di una motivazione del tutto carente o meramente apparente. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata - in accoglimento del ricorso del P.M., limitatamente alla decurtazione delle somme di denaro, da sottoporre a sequestro, disposte dal Tribunale - in accoglimento dei ricorsi degli indagati, limitatamente all’individuazione, come reati-presupposti dei reati in contestazione, dei reati in ordine ai quali MO.CU.AN.FI. è stato assolto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 16.2.2017, con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo esame sui predetti punti. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.