



giustizia penale | 11 Ottobre 2019
L’applicazione dell’ergastolo nel caso di cumulo di pene detentive è automatico anche in fase esecutiva
di Alfredo De Francesco - Avvocato
Con la decisione in oggetto la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui «la disposizione di cui all’art. 73 comma 2 c.p. laddove stabilisce che, quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la pena dell’ergastolo, detta un criterio legale di commisurazione della pena, vincolante ed automatico per il giudice, sia nel giudizio di cognizione quando il processo riguardi cumulativamente delitti per i quali la pena sia determinata in entità superiore a quel limite, sia nella fase esecutiva e la sostituzione dell’ergastolo alle pene detentive temporanee concorrenti non realizza un altro effetto penale della condanna».

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 41641/19; depositata il 10 ottobre)








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