Erronea attribuzione del procedimento: il giudice monocratico deve trasmettere gli atti per via orizzontale

L’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis e 33-ter c.p.p. comporta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al Pubblico Ministero, salvo che all’imputato spettasse il passaggio dalla fase processuale dell’udienza preliminare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato.

Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 41073/19, depositata il 7 ottobre. Il caso. Il giudice monocratico Tribunale di Bari disponeva la trasmissione degli atti al PM ritenendo che il giudizio immediato nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 609- bis c.p. fosse di competenza del tribunale collegiale. La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e abnormità dell’atto che ha portato ad una recessione del procedimento. Competenza. Nel giudizio immediato, l’inosservanza delle norme in tema di attribuzione dei reati al tribunale in composizione collegiale comporta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e quindi non con restituzione degli atti al PM, salvo che per il reato per cui si procede sia prevista la celebrazione dell’udienza preliminare. Nel caso di specie, l’esercizio dell’azione penale tramite richiesta di giudizio immediato esclude la celebrazione dell’udienza preliminare. Sulla base di tali premesse, il Collegio giunge ad affermare il principio secondo cui l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33- bis e 33- ter c.p.p. comporta, secondo la regola generale fissata nell’art. 33- septies c.p.p., la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase – quindi senza restituzione degli atti al Pubblico Ministero -, salvo che all’imputato spettasse il passaggio dalla fase processuale dell’udienza preliminare e che tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato . In conclusione, deve essere dichiarato illegittimo il provvedimento con cui il tribunale monocratico abbia disposto la trasmissione degli atti al PM, invece che disporne la trasmissione per via orizzontale al tribunale in composizione collegiale. Per questi motivi, il provvedimento impugnato viene annullato con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari in composizione collegiale per l’ulteriore corso del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 marzo – 7 ottobre 2019, n. 41073 Presidente Izzo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il giudice monocratico del Tribunale di Bari con provvedimento del 25 ottobre 2018 ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. in quanto il giudizio immediato nei confronti di S.P. era di competenza del Tribunale collegiale e non del giudice monocratico in relazione alla contestazione dell’art. 609 bis c.p. , peraltro senza la celebrazione dell’udienza preliminare. 2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge art. 33 septies c.p.p. e abnormità dell’atto che ha comportato una recessione del procedimento e una sua stasi. Nei confronti dell’imputato è stato disposto il giudizio immediato che non comporta l’udienza preliminare, pertanto il Giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Tribunale collegiale competente, senza regressione del procedimento. Il P.M. non potrebbe esercitare nuovamente l’azione penale - già correttamente esercitata con la richiesta di giudizio immediato - in via ordinaria o rinnovare la richiesta di giudizio immediato, del resto già ammessa dal G.I.P. e, quindi, il provvedimento impugnato deve ritenersi abnorme. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve annullarsi senza rinvio. Nel giudizio immediato, l’inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione dei reati al Tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, secondo quanto previsto dall’art. 33-septies c.p.p., la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero, con esclusione del caso in cui, procedendosi per un reato per il quale è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, sia stato arbitrariamente negato all’imputato il passaggio attraverso tale fase. Sez. 6, n. 7482 del 26/01/2017 - dep. 16/02/2017, P.M. in proc. Burrasca, Rv. 26937601, vedi anche nello stesso senso Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015 - dep. 09/07/2015, De Costanzo, Rv. 26426201 Nel giudizio immediato, l’inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione dei reati al Tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero . Nel caso in giudizio l’esercizio dell’azione penale tramite la richiesta di giudizio immediato esclude la celebrazione dell’udienza preliminare e, quindi, viene a mancare la ratio della norma - art. 33-septies c.p.p. - che prevede allo scopo della celebrazione dell’udienza preliminare la restituzione degli atti al P.M 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere affermato il seguente principio di diritto l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis e 33-ter c.p.p., comporta, secondo la regola generale fissata nell’art. 33-septies c.p.p., la trasmissione degli atti ai giudice ritenuto competente senza regressione di fase - quindi senza restituzione degli atti al Pubblico Ministero -, salvo che all’imputato spettasse il passaggio dalla fase processuale dell’udienza preliminare e che tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato. Ne discende l’illegittimità del provvedimento col quale il Tribunale monocratico abbia disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, anziché disporne la trasmissione per via orizzontale al Tribunale in composizione collegiale, allorquando si tratti di giudizio immediato, che non prevede l’udienza preliminare . 5. In ossequio al principio di diritto appena espresso, il provvedimento va annullato in quanto gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi direttamente allo stesso Tribunale in composizione collegiale. A tale incombente può provvedere questa Corte, per evidenti ragioni di economia processuale. Si trasmettono gli atti al Tribunale collegiale di Bari per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari in composizione collegiale per l’ulteriore corso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.